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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/08/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2021 r.g.
T R A
e rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Manuela Bellini e Giovanni Bellini come da mandato in atti, attrici
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ester Controparte_1 Controparte_2
Fino come da mandato in atti, convenuti
Avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 21.10.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.01.2021, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e
[...] Controparte_1
esponendo: - di essere comproprietarie di un fondo in Monteroni di Controparte_2
Lecce in C.T. al fg. 7, p.lla 2750, confinante con il retro dell'abitazione di CP_1
e ; - che dal terreno di loro proprietà si notavano luci e
[...] Controparte_2 vedute e una tettoia in tegole con scolo dell'acqua nel fondo delle stesse;
- che i tentativi di definire bonariamente la questione non avevano sortito esito, al pari dell'esperimento della negoziazione assistita ante giudizio;
concludevano chiedendo:
“preliminarmente, nominare C.T.U. per un sopralluogo nell'abitazione della convenuta, onde verificare se l'altezza dal piano di calpestio permettesse o meno
l'apertura di luci e/o vedute, poiché esse attrici non avevano mai avuto la possibilità di visionare dall'interno il detto immobile;
- all'esito, ordinarsi la chiusura delle vedute o la messa in regola delle luci, nonché la rimozione dello stendi panni, di parte della tettoia che invadeva la loro proprietà e l'eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà attorea;
- condannare comunque e Controparte_1
al risarcimento del danno in loro favore, nella misura di € Controparte_2
5.000,00 o in quella diversa ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bellini”.
Con comparsa depositata in data 14.04.2021 si costituivano in giudizio e che, contestate narrativa e richieste attoree, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento della procedura di mediazione ed insistevano per il rigetto della domanda.
Assegnato dal Tribunale termine per la presentazione della domanda di mediazione;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; costituitosi nuovo difensore per i convenuti;
su richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. Arch. nominato in corso di giudizio Persona_1
(le cui indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sull'accurata verifica dello stato dei luoghi) si evince: - che l'immobile dei convenuti, nella porzione della terrazza coperta con tegole e tamponata con infissi di alluminio e vetro, aveva sulla linea di confine degli infissi che consentivano l'esercizio della servitù di veduta sulla proprietà attorea;
- che successivamente, previo accordo tra le parti in sede di operazioni peritali, i convenuti avevano provveduto a porre in opera una muratura in conci di gasbeton sull'esterno dell'infisso ubicato sul confine che permetteva la servitù di veduta in proprietà attorea, eliminando fisicamente la servitù di veduta;
- che nella proprietà dei convenuti esisteva altresì un pluviale che consentiva il deflusso delle acque nella proprietà attorea;
- che, successivamente, sempre all'esito di accordo in sede di operazioni peritali, i convenuti avevano fatto eseguire la modifica del pluviale, consentendo lo smaltimento dell'acqua piovana nella propria area di sedime e non in quella attorea;
- che non vi era invece alcun aggetto o sporgenza nella proprietà attorea della tettoia in tegole esistente nella proprietà dei convenuti.
L'espletamento della consulenza in sostanza ha consentito di verificare l'effettiva apertura di luci/vedute nell'appartamento dei convenuti sul fondo delle attrici e di un pluviale di scolo delle acque verso il terreno di costoro e che, solo in seguito ai buoni uffici del Consulente d'ufficio in sede di operazioni peritali, i convenuti erano addivenuti alla decisione di rimuovere dette luci/vedute e di modificare il pluviale mediante l'esecuzione degli interventi proposti dal Consulente.
Pertanto, non v'è dubbio che le domande attoree di chiusura delle vedute o di messa in regola delle luci nonché di eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà attorea fossero fondate;
tuttavia, all'esito degli interventi eseguiti dai convenuti su indicazione del C.t.u., nelle memorie conclusionali le parti hanno concordato sul sopravvenuto venir meno della res litigiosa al riguardo e dell'interesse attoreo ad ottenere la pronuncia giudiziale;
pertanto, su dette domande va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alla domanda risarcitoria, le attrici, nel lamentare la violazione dei loro diritti, non hanno provato (neppure tramite presunzioni semplici o nozioni di comune esperienza) l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o personale loro riveniente dall'apertura di vedute/luci nel fondo vicino verso la loro proprietà, o per la presenza dello stillicidio dal pluviale delle convenute;
prova necessaria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12879 pubblicata il 14.05.2025; in termini, SS.UU. n. 33645/2022), mancando la quale la relativa domanda non può trovare accoglimento.
La fondatezza di parte delle domande attoree consiglia la compensazione parziale per 1/3 delle spese e competenze di lite, liquidate nella differenza come in dispositivo. ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del d.m. per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara cessata la materia dl contendere sulle domande attoree di chiusura delle vedute/messa in regola delle luci e di eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà delle attrici;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
2) compensa per 1/3 le spese e competenze di lite delle attrici, che liquida nella differenza in complessivi euro 2.366,34, di cui euro 143,55 per esborsi ed euro
2.222,79 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette, condannando i convenuti al relativo pagamento in favore dell'Avv. Giovanni Bellini, difensore delle attrici dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti esborsi e compensi liquidati al
C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 08 agosto 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1130/2021 r.g.
T R A
e rappresentate e difese dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Manuela Bellini e Giovanni Bellini come da mandato in atti, attrici
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ester Controparte_1 Controparte_2
Fino come da mandato in atti, convenuti
Avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 21.10.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.01.2021, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e
[...] Controparte_1
esponendo: - di essere comproprietarie di un fondo in Monteroni di Controparte_2
Lecce in C.T. al fg. 7, p.lla 2750, confinante con il retro dell'abitazione di CP_1
e ; - che dal terreno di loro proprietà si notavano luci e
[...] Controparte_2 vedute e una tettoia in tegole con scolo dell'acqua nel fondo delle stesse;
- che i tentativi di definire bonariamente la questione non avevano sortito esito, al pari dell'esperimento della negoziazione assistita ante giudizio;
concludevano chiedendo:
“preliminarmente, nominare C.T.U. per un sopralluogo nell'abitazione della convenuta, onde verificare se l'altezza dal piano di calpestio permettesse o meno
l'apertura di luci e/o vedute, poiché esse attrici non avevano mai avuto la possibilità di visionare dall'interno il detto immobile;
- all'esito, ordinarsi la chiusura delle vedute o la messa in regola delle luci, nonché la rimozione dello stendi panni, di parte della tettoia che invadeva la loro proprietà e l'eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà attorea;
- condannare comunque e Controparte_1
al risarcimento del danno in loro favore, nella misura di € Controparte_2
5.000,00 o in quella diversa ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bellini”.
Con comparsa depositata in data 14.04.2021 si costituivano in giudizio e che, contestate narrativa e richieste attoree, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato espletamento della procedura di mediazione ed insistevano per il rigetto della domanda.
Assegnato dal Tribunale termine per la presentazione della domanda di mediazione;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; costituitosi nuovo difensore per i convenuti;
su richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. Arch. nominato in corso di giudizio Persona_1
(le cui indagini appaiono puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo
Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sull'accurata verifica dello stato dei luoghi) si evince: - che l'immobile dei convenuti, nella porzione della terrazza coperta con tegole e tamponata con infissi di alluminio e vetro, aveva sulla linea di confine degli infissi che consentivano l'esercizio della servitù di veduta sulla proprietà attorea;
- che successivamente, previo accordo tra le parti in sede di operazioni peritali, i convenuti avevano provveduto a porre in opera una muratura in conci di gasbeton sull'esterno dell'infisso ubicato sul confine che permetteva la servitù di veduta in proprietà attorea, eliminando fisicamente la servitù di veduta;
- che nella proprietà dei convenuti esisteva altresì un pluviale che consentiva il deflusso delle acque nella proprietà attorea;
- che, successivamente, sempre all'esito di accordo in sede di operazioni peritali, i convenuti avevano fatto eseguire la modifica del pluviale, consentendo lo smaltimento dell'acqua piovana nella propria area di sedime e non in quella attorea;
- che non vi era invece alcun aggetto o sporgenza nella proprietà attorea della tettoia in tegole esistente nella proprietà dei convenuti.
L'espletamento della consulenza in sostanza ha consentito di verificare l'effettiva apertura di luci/vedute nell'appartamento dei convenuti sul fondo delle attrici e di un pluviale di scolo delle acque verso il terreno di costoro e che, solo in seguito ai buoni uffici del Consulente d'ufficio in sede di operazioni peritali, i convenuti erano addivenuti alla decisione di rimuovere dette luci/vedute e di modificare il pluviale mediante l'esecuzione degli interventi proposti dal Consulente.
Pertanto, non v'è dubbio che le domande attoree di chiusura delle vedute o di messa in regola delle luci nonché di eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà attorea fossero fondate;
tuttavia, all'esito degli interventi eseguiti dai convenuti su indicazione del C.t.u., nelle memorie conclusionali le parti hanno concordato sul sopravvenuto venir meno della res litigiosa al riguardo e dell'interesse attoreo ad ottenere la pronuncia giudiziale;
pertanto, su dette domande va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alla domanda risarcitoria, le attrici, nel lamentare la violazione dei loro diritti, non hanno provato (neppure tramite presunzioni semplici o nozioni di comune esperienza) l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale o personale loro riveniente dall'apertura di vedute/luci nel fondo vicino verso la loro proprietà, o per la presenza dello stillicidio dal pluviale delle convenute;
prova necessaria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12879 pubblicata il 14.05.2025; in termini, SS.UU. n. 33645/2022), mancando la quale la relativa domanda non può trovare accoglimento.
La fondatezza di parte delle domande attoree consiglia la compensazione parziale per 1/3 delle spese e competenze di lite, liquidate nella differenza come in dispositivo. ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, aumentati del 30% ex art. 4 comma 2 del d.m. per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara cessata la materia dl contendere sulle domande attoree di chiusura delle vedute/messa in regola delle luci e di eliminazione del tubo di scolo delle acque in proprietà delle attrici;
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
2) compensa per 1/3 le spese e competenze di lite delle attrici, che liquida nella differenza in complessivi euro 2.366,34, di cui euro 143,55 per esborsi ed euro
2.222,79 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette, condannando i convenuti al relativo pagamento in favore dell'Avv. Giovanni Bellini, difensore delle attrici dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti esborsi e compensi liquidati al
C.t.u. nominato in corso di causa.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 08 agosto 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)