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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 853/2024 L.P. DELLE PIAGGE Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 853 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Aquilani Marco (C.F. = , PEC: C.F._2 Email_1 fax: 07611760745), nella qualità di difensore antistatario, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Viterbo (VT), Via Pacinotti n. 5, il tutto come da procura allegata alla busta telematica da considerarsi in calce al ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (C.F. = PEC: C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_2 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e Persona_1 con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'ufficio legale distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al ripristino e al pagamento dei ratei non corrisposti dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere titolare, con decorrenza dall'1.6.2017, dell'assegno ordinario di invalidità n. 15028143 Cat. IO, di cui alla domanda amministrativa del 19.5.2017; che, alla scadenza del primo triennio, con istanza amministrativa del 27.5.2020, ha domandato la conferma della prestazione per un ulteriore triennio;
che, stante il rigetto della domanda di conferma, ha proposto ricorso amministrativo, non accolto dal Controparte_3
e conseguente ricorso giurisdizionale, ottenendo, con sentenza n. 25
[...] di Viterbo del 22.6.2023, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità; che il giudicato ha coperto sia il triennio di prima conferma dell'assegno (periodo dall'1.6.2020 al 31.5.2023), sia il periodo successivo di seconda conferma dell'assegno (decorrente dall'1.6.2023), rendendo così definitivo il diritto alla prestazione per tre riconoscimenti consecutivi;
che, CP_ successivamente alla sentenza del Tribunale di Viterbo, l con comunicazione di liquidazione del 29.8.2023, le ha comunicato che l'assegno ordinario validità decorrente dal giugno 2017 è diventato definitivo e che i ratei maturati dal giugno 2020 al settembre 2023 ammontano a € 7.885,42; che, tuttavia, l' non ha provveduto al pagamento né degli arretrati, Controparte_4 né delle successive mensilità; che in data 30.8.2023, essendo ancora all'oscuro della comunicazione CP_ del giorno prima che aveva disposto il pagamento degli arretrati e la definitività della prestazione per essersi maturati tre riconoscimenti consecutivi, ha proposto un'istanza CP_ amministrativa all' per la concessione e il pagamento della prestazione riconosciutale in via CP_ definitiva dal Tribunale;
che l' ha di nuovo chiamato a visita la ricorrente per il 6.9.2023, ivi negando il requisito sanitari era stato riconosciuto giudizialmente tre mesi prima;
che, avverso tale comunicazione di esito negativo dell'accertamento sanitario del 6.9.2023, ha proposto ricorso amministrativo in data 21.9.2023, ottenendo risposta negativa con delibera del Comitato provinciale dell'11.10.2023. Ha quindi concluso chiedendo di: “a) accertare e dichiarare che il diritto all'assegno ordinario di invalidità n.15028143, goduto da in virtù della domanda amministrativa del Parte_2 19.5.2017, è divenuto de 1, 8° comma, L. 222/1984; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei maturati non corrisposti e quelli maturandi della predetta prestazione, a decorrere dal rateo del 1° giugno 2020 in poi, senza soluzione di continuità; c) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei predetti CP_1 ratei matura ndi della prestazione, con gli interessi legali sulle singole mensilità dalle rispettive date di scadenza di ciascun pagamento sino al saldo;
- con vittoria del compenso professionale e del rimborso forfettario da liquidarsi e distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza parziale della domanda attorea. L' to previdenziale ha evidenziato di aver dato esecuzione alla sentenza n. 258/2023 del Tribunale di Viterbo, ponendo in pagamento le somme concernenti il triennio giugno 2020/ giugno 2023; che per il triennio successivo era necessaria la domanda amministrativa di conferma, presentata tardivamente dalla ricorrente in data 30.8.2023 e rigettata dal centro medico legale per insussistenza del requisito sanitario. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “preso atto dell'avvenuto pagamento dei ratei per il triennio di cui alla sentenza 258-23 dichiarare improcedibili e comunque rigettare tutte le ulteriori domande proposte in quanto infondate in fatto ed il diritto nonché sfornite di prova. Con vittoria delle spese di lite”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In diritto va premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 222/1984 “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”. Il successivo comma 8 prevede che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9”. Nel caso di specie, quanto al pagamento dei ratei relativi al triennio giugno 2020/ giugno 2023 gli stessi sono stati pacificamente liquidati alla ricorrente in data 20.11.2024 e, quindi, successivamente al deposito del presente ricorso. Quanto al pagamento dei ratei relativi al successivo triennio giugno 2023/giugno 2026, come CP_ correttamente rilevato dall' la sentenza n. 258/2023 emessa da questo Tribunale in data 22.6.2023 ha accertato e dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 per il triennio giugno 2020/ giugno 2023. La predetta sentenza n. 258/2023 non ha e non può aver confermato il diritto all'assegno anche per il triennio giugno 2023/ giugno 2026 in quanto “la pendenza di un giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non (può) comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo. Si tratta di una pretesa che contraddice il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico” (Corte di Cassazione, 26.10.2016, n. 21709). Pertanto, per la conferma del diritto alla prestazione per il triennio successivo, era necessaria la domanda da parte della ricorrente entro centoventi giorni dalla scadenza del triennio precedente. Una delle cause per le quali viene meno l'assegno d'invalidità, infatti, è la mancata conferma o la mancata richiesta di conferma. L'assegno non è una prestazione definitiva, ma deve essere confermato ogni tre anni previa verifica del requisito sanitario che dà diritto al trattamento. Alla terza conferma, l'assegno è riconosciuto in automatico, salvo richiesta di revisione. Nel caso di specie, in data 30.8.2023, la ricorrente aveva depositato la domanda di conferma per il triennio giugno 2023/giugno 2026; l' aveva respinto la richiesta con provvedimento del CP_1
7.9.2023 per difetto del requisito sanitario necessario. Tali circostanze e la mancanza di una terza conferma, impediscono di ritenere che la prestazione fosse divenuta definitiva e avrebbero imposto alla ricorrente l'esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato all'accertamento del requisito sanitario disconosciuto dalla Commissione medica. La mancata proposizione del ricorso rende definitivo l'accertamento medico ed esclude la definitività della prestazione. Non vi è dubbio che la comunicazione del 29.8.2023, con la quale l' aveva Controparte_4 comunicato alla ricorrente la liquidazione dell'assegno di invalidità c .2017 e il riconoscimento degli arretrati maturati per il periodo dall'1.6.2020 al 31.8.2023, assumendo la definitività dell'assegno a seguito di tre riconoscimenti successivi, fosse fuorviante. Alla luce di tale comunicazione, la ricorrente avrebbe potuto essere indotta in errore e astenersi dall'avanzare la richiesta di conferma della prestazione per il triennio in corso. Purtuttavia, tali conseguenze non ebbero a verificarsi tanto è vero che la ricorrente ebbe a chiedere la conferma dell'assegno di CP_ invalidità con domanda del 30.8.2023 (doc. n. 5 della memoria e a sottoporsi alla visita CP_ svoltasi in data 6.9.2023 (doc. n. 6 della memoria e conclusasi negativamente. Essendo stata rigettata la terza conferma, il diritto alla prestazi n può essere divenuto definitivo. Ne deriva per questa parte il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti in quanto CP_ il pagamento degli arretrati della prestazione da parte dell' è avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai ratei dal giugno 2020 al giugno 2023; compensa le spese di lite. Viterbo, lì 26 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 853/2024 L.P. DELLE PIAGGE Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 853 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Aquilani Marco (C.F. = , PEC: C.F._2 Email_1 fax: 07611760745), nella qualità di difensore antistatario, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Viterbo (VT), Via Pacinotti n. 5, il tutto come da procura allegata alla busta telematica da considerarsi in calce al ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (C.F. = PEC: C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_2 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e Persona_1 con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'ufficio legale distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: diritto al ripristino e al pagamento dei ratei non corrisposti dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_2 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere titolare, con decorrenza dall'1.6.2017, dell'assegno ordinario di invalidità n. 15028143 Cat. IO, di cui alla domanda amministrativa del 19.5.2017; che, alla scadenza del primo triennio, con istanza amministrativa del 27.5.2020, ha domandato la conferma della prestazione per un ulteriore triennio;
che, stante il rigetto della domanda di conferma, ha proposto ricorso amministrativo, non accolto dal Controparte_3
e conseguente ricorso giurisdizionale, ottenendo, con sentenza n. 25
[...] di Viterbo del 22.6.2023, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità; che il giudicato ha coperto sia il triennio di prima conferma dell'assegno (periodo dall'1.6.2020 al 31.5.2023), sia il periodo successivo di seconda conferma dell'assegno (decorrente dall'1.6.2023), rendendo così definitivo il diritto alla prestazione per tre riconoscimenti consecutivi;
che, CP_ successivamente alla sentenza del Tribunale di Viterbo, l con comunicazione di liquidazione del 29.8.2023, le ha comunicato che l'assegno ordinario validità decorrente dal giugno 2017 è diventato definitivo e che i ratei maturati dal giugno 2020 al settembre 2023 ammontano a € 7.885,42; che, tuttavia, l' non ha provveduto al pagamento né degli arretrati, Controparte_4 né delle successive mensilità; che in data 30.8.2023, essendo ancora all'oscuro della comunicazione CP_ del giorno prima che aveva disposto il pagamento degli arretrati e la definitività della prestazione per essersi maturati tre riconoscimenti consecutivi, ha proposto un'istanza CP_ amministrativa all' per la concessione e il pagamento della prestazione riconosciutale in via CP_ definitiva dal Tribunale;
che l' ha di nuovo chiamato a visita la ricorrente per il 6.9.2023, ivi negando il requisito sanitari era stato riconosciuto giudizialmente tre mesi prima;
che, avverso tale comunicazione di esito negativo dell'accertamento sanitario del 6.9.2023, ha proposto ricorso amministrativo in data 21.9.2023, ottenendo risposta negativa con delibera del Comitato provinciale dell'11.10.2023. Ha quindi concluso chiedendo di: “a) accertare e dichiarare che il diritto all'assegno ordinario di invalidità n.15028143, goduto da in virtù della domanda amministrativa del Parte_2 19.5.2017, è divenuto de 1, 8° comma, L. 222/1984; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei maturati non corrisposti e quelli maturandi della predetta prestazione, a decorrere dal rateo del 1° giugno 2020 in poi, senza soluzione di continuità; c) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei predetti CP_1 ratei matura ndi della prestazione, con gli interessi legali sulle singole mensilità dalle rispettive date di scadenza di ciascun pagamento sino al saldo;
- con vittoria del compenso professionale e del rimborso forfettario da liquidarsi e distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza parziale della domanda attorea. L' to previdenziale ha evidenziato di aver dato esecuzione alla sentenza n. 258/2023 del Tribunale di Viterbo, ponendo in pagamento le somme concernenti il triennio giugno 2020/ giugno 2023; che per il triennio successivo era necessaria la domanda amministrativa di conferma, presentata tardivamente dalla ricorrente in data 30.8.2023 e rigettata dal centro medico legale per insussistenza del requisito sanitario. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “preso atto dell'avvenuto pagamento dei ratei per il triennio di cui alla sentenza 258-23 dichiarare improcedibili e comunque rigettare tutte le ulteriori domande proposte in quanto infondate in fatto ed il diritto nonché sfornite di prova. Con vittoria delle spese di lite”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In diritto va premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 222/1984 “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”. Il successivo comma 8 prevede che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9”. Nel caso di specie, quanto al pagamento dei ratei relativi al triennio giugno 2020/ giugno 2023 gli stessi sono stati pacificamente liquidati alla ricorrente in data 20.11.2024 e, quindi, successivamente al deposito del presente ricorso. Quanto al pagamento dei ratei relativi al successivo triennio giugno 2023/giugno 2026, come CP_ correttamente rilevato dall' la sentenza n. 258/2023 emessa da questo Tribunale in data 22.6.2023 ha accertato e dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 per il triennio giugno 2020/ giugno 2023. La predetta sentenza n. 258/2023 non ha e non può aver confermato il diritto all'assegno anche per il triennio giugno 2023/ giugno 2026 in quanto “la pendenza di un giudizio in ordine alla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non (può) comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo. Si tratta di una pretesa che contraddice il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa dettato dalla legge in relazione a ciascuno dei tre periodi di godimento triennale, precedenti quello di godimento automatico” (Corte di Cassazione, 26.10.2016, n. 21709). Pertanto, per la conferma del diritto alla prestazione per il triennio successivo, era necessaria la domanda da parte della ricorrente entro centoventi giorni dalla scadenza del triennio precedente. Una delle cause per le quali viene meno l'assegno d'invalidità, infatti, è la mancata conferma o la mancata richiesta di conferma. L'assegno non è una prestazione definitiva, ma deve essere confermato ogni tre anni previa verifica del requisito sanitario che dà diritto al trattamento. Alla terza conferma, l'assegno è riconosciuto in automatico, salvo richiesta di revisione. Nel caso di specie, in data 30.8.2023, la ricorrente aveva depositato la domanda di conferma per il triennio giugno 2023/giugno 2026; l' aveva respinto la richiesta con provvedimento del CP_1
7.9.2023 per difetto del requisito sanitario necessario. Tali circostanze e la mancanza di una terza conferma, impediscono di ritenere che la prestazione fosse divenuta definitiva e avrebbero imposto alla ricorrente l'esperimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato all'accertamento del requisito sanitario disconosciuto dalla Commissione medica. La mancata proposizione del ricorso rende definitivo l'accertamento medico ed esclude la definitività della prestazione. Non vi è dubbio che la comunicazione del 29.8.2023, con la quale l' aveva Controparte_4 comunicato alla ricorrente la liquidazione dell'assegno di invalidità c .2017 e il riconoscimento degli arretrati maturati per il periodo dall'1.6.2020 al 31.8.2023, assumendo la definitività dell'assegno a seguito di tre riconoscimenti successivi, fosse fuorviante. Alla luce di tale comunicazione, la ricorrente avrebbe potuto essere indotta in errore e astenersi dall'avanzare la richiesta di conferma della prestazione per il triennio in corso. Purtuttavia, tali conseguenze non ebbero a verificarsi tanto è vero che la ricorrente ebbe a chiedere la conferma dell'assegno di CP_ invalidità con domanda del 30.8.2023 (doc. n. 5 della memoria e a sottoporsi alla visita CP_ svoltasi in data 6.9.2023 (doc. n. 6 della memoria e conclusasi negativamente. Essendo stata rigettata la terza conferma, il diritto alla prestazi n può essere divenuto definitivo. Ne deriva per questa parte il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti in quanto CP_ il pagamento degli arretrati della prestazione da parte dell' è avvenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai ratei dal giugno 2020 al giugno 2023; compensa le spese di lite. Viterbo, lì 26 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO