Art. 2.
Fino all'adozione dei decreti di cui all' art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto:
((a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonche' di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.)) b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione ((di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti. ((L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma puo' essere concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino piu' regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.))
Fino all'adozione dei decreti di cui all' art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto:
((a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonche' di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, che comunque comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti che superi il tetto massimo raggiunto nel primo semestre del 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 30 giugno 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che comunque comportino valutazioni di carattere discrezionale.)) b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione ((di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti. ((L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al primo comma puo' essere concessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della regione interessata o, qualora si tratti di atti che interessino piu' regioni, su conforme parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.))