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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2745 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2745/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 10.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in US, VIA G.
LAVAGGI N. 104, presso lo studio dell'avv. AZZOPPARDI JLENIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/10/1959 e residente in [...]n. 2, elettivamente domiciliata in
TORREGROTTA, VIA NAZIONALE N. 241, presso lo studio dell'avv. NASTASI ROSA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 14.10.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 01/10/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 18.4.1990.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 18.4.1990 in Comune di Augusta;
- che dall'unione sono nati i figli il 14.8.1992 e il 13.4.1994; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2202/2024 emessa da questo Tribunale in data
25.10.2024, depositata in data 30.10.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, comprensive del trasferimento immobiliare di una serie di beni immobili indicati in ricorso a favore dei figli e Per_1 Per_2
All'udienza collegiale del 4.11.2025 i difensori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di riformulare le condizioni di divorzio e alla successiva udienza del 9.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Giudice istruttore, precisavano che il trasferimento immobiliare contenuto nelle condizioni di divorzio fosse da intendersi solo come impegno assunto dalle parti a trasferire la proprietà dei suddetti immobili con separato atto di donazione, e precisamente chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito indicate:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 18/04/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Augusta al N. 7, P. 1, Uff. 1, anno 1990;
-ordinare al Comune di Augusta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-confermare l'assegno divorzile a favore della sig.ra per l'importo di € Parte_2
700,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo variazioni indice Istat;
-dichiarare e prendere atto dell'impegno assunto dai coniugi e Parte_1 [...]
a donare in favore dei figli , nato a Kassel (Germania)in [...]_2 Controparte_1
14/08/1992, Codice Fiscale e , nata a Kassel (Germania) in [...]F._3 CP_2 data 13/04/1994, Codice Fiscale , l'intera proprietà dei beni immobili meglio C.F._4 descritti in narrativa (nell'accordo depositato il 9.12.2025), statuendo che l'impegno alla stipula degli atti di donazione sarà adempiuto dai coniugi mediante successiva stipula notarile, con trascrizione e voltura a cura a spese dei figli donatari, tenendo conto delle agevolazioni fiscali previste.
-dichiarare compensate le spese di legali.
Il giudice relatore, quindi, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato pagina 2 di 3 dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 18.4.1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1990 (Anno 1990 – n. 7
– Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti, anche con riferimento all'impegno assunto a trasferire i beni immobili indicati nell'accordo del 9.12.2025 (che qui deve intendersi in tutte le sue parti richiamato e trascritto) ai figli, innanzi al notaio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2745/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 10.12.2025, ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in US, VIA G.
LAVAGGI N. 104, presso lo studio dell'avv. AZZOPPARDI JLENIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/10/1959 e residente in [...]n. 2, elettivamente domiciliata in
TORREGROTTA, VIA NAZIONALE N. 241, presso lo studio dell'avv. NASTASI ROSA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 14.10.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 01/10/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 18.4.1990.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 18.4.1990 in Comune di Augusta;
- che dall'unione sono nati i figli il 14.8.1992 e il 13.4.1994; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2202/2024 emessa da questo Tribunale in data
25.10.2024, depositata in data 30.10.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, comprensive del trasferimento immobiliare di una serie di beni immobili indicati in ricorso a favore dei figli e Per_1 Per_2
All'udienza collegiale del 4.11.2025 i difensori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di riformulare le condizioni di divorzio e alla successiva udienza del 9.12.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Giudice istruttore, precisavano che il trasferimento immobiliare contenuto nelle condizioni di divorzio fosse da intendersi solo come impegno assunto dalle parti a trasferire la proprietà dei suddetti immobili con separato atto di donazione, e precisamente chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito indicate:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 18/04/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Augusta al N. 7, P. 1, Uff. 1, anno 1990;
-ordinare al Comune di Augusta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-confermare l'assegno divorzile a favore della sig.ra per l'importo di € Parte_2
700,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo variazioni indice Istat;
-dichiarare e prendere atto dell'impegno assunto dai coniugi e Parte_1 [...]
a donare in favore dei figli , nato a Kassel (Germania)in [...]_2 Controparte_1
14/08/1992, Codice Fiscale e , nata a Kassel (Germania) in [...]F._3 CP_2 data 13/04/1994, Codice Fiscale , l'intera proprietà dei beni immobili meglio C.F._4 descritti in narrativa (nell'accordo depositato il 9.12.2025), statuendo che l'impegno alla stipula degli atti di donazione sarà adempiuto dai coniugi mediante successiva stipula notarile, con trascrizione e voltura a cura a spese dei figli donatari, tenendo conto delle agevolazioni fiscali previste.
-dichiarare compensate le spese di legali.
Il giudice relatore, quindi, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato pagina 2 di 3 dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 18.4.1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 1990 (Anno 1990 – n. 7
– Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti, anche con riferimento all'impegno assunto a trasferire i beni immobili indicati nell'accordo del 9.12.2025 (che qui deve intendersi in tutte le sue parti richiamato e trascritto) ai figli, innanzi al notaio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3