Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1087/2022 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede legale in Modena, via Alberto Brasili n. 91, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Emanuele Barberis, Chiara Napoli, Alessandro Pace e Corinna Dezza;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabela Patrizia Basile, Giuseppe Basile e Oreste
Manzi;
RESISTENTE contro in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 5;
RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 10
Luciano Manara n. 6;
RESISTENTE-CONTUMACE
Avente ad oggetto: recupero massimale contributivo ex art. 2, comma 18, Legge n.
335/1995
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 25.11.2022: “a) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza totale o, in subordine, parziale di qualsivoglia obbligazione di in relazione ai crediti vantati dal per i contributi indicati negli Avvisi Pt_1 CP_3 di Addebito (rispettivamente n. 37020220002101323000 per l'anno 2019 e n.
37020220002097073000 per l'anno 2020, entrambi datati 8 ottobre 2022 e notificati alla
Società in data 18 ottobre 2022) e condannare, per l'effetto,
[...]
Controparte_5
” alla restituzione in favore della Società degli importi
[...] dalla stessa corrisposti (nei termini di legge) ad esito degli Avvisi di Pagamento pari a Euro
77.805,32, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
b) in subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni civili con riferimento alle somme asseritamente omesse oggetto degli Avvisi di Addebito in quanto nessuna omissione contributiva è imputabile a che ha agito in buona fede e condannare, Pt_1 per l'effetto, Controparte_5
alla
[...] Controparte_3 restituzione in favore della Società dei maggiori importi dalla stessa corrisposti (nei termini di legge) ad esito degli Avvisi di Pagamento, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
c) in ulteriore subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate sopra, accertare e dichiarare la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima parte, del comma 15, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 stante la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 116, comma
15, L. n. 388/2000, accertando e dichiarando che null'altro è dovuto al a titolo di sanzioni CP_3
e condannare, per l'effetto, Controparte_5
”
[...] Controparte_3 alla restituzione in favore della Società del maggior importo dalla stessa corrisposto (nei termini di legge) ad esito degli Avvisi di Pagamento, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 10 d) in ogni ipotesi di soccombenza di accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima (negli
Pt_1 importi e per le ragioni indicate al paragrafo 11 che precede) alla rifusione, a titolo di rivalsa, da parte del Sig. di quanto dalla stessa dovuto (e corrisposto nei termini di legge) ad CP_4 esito degli Avvisi di Pagamento per la quota parte di contribuzione a carico del dipendente e/o al risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale per la quota parte di contribuzione a carico azienda, per le sanzioni, interessi e spese legali in cui è incorsa (negli importi e per
Pt_1 le ragioni indicate al paragrafo 11 che precede) ad esito degli Avvisi di Pagamento;
per l'effetto, condannare il Sig. alla corresponsione in favore di (a) a titolo di Controparte_4 Pt_1 rivalsa, dell'importo di Euro 19.906,00 (ossia la quota parte di contribuzione a suo carico) o la diversa somma accertata di giustizia pagata da ad esito degli Avvisi di Pagamento (nei
Pt_1 termini di legge); (b) a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale nei confronti di (per le ragioni indicate al paragrafo 11 che precede) dei seguenti importi: (i)
Pt_1
Euro 46.513,00, oltre interessi e rivalutazione, o la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, per la quota di contribuzione a carico della Società versata ad esito degli Avvisi di
Pagamento (nei termini di legge); (ii) Euro 11.376,82, oltre interessi e rivalutazione, o la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, per sanzioni e interessi versati da ad Pt_1 esito degli Avvisi di Pagamento (nei termini di legge); (iii) Euro 18.000 a titolo di spese legali in cui è incorsa la Società per essere stata costretta a difendersi sia in via amministrativa che giudiziale nella presente materia del contendere.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 14.07.2023: “- In via CP_3 pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso nei confronti di per difetto di CP_5 legittimazione passiva e disporne l'estromissione dal giudizio;
- In via principale, nel merito, respingere l'avverso ricorso siccome infondato in fatto e in diritto;
- Con vittoria per spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 25.11.2022, premettendo di aver Parte_1 ricevuto dall' due richieste di recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, CP_3 comma 18, L. n. 335/1995, con riferimento alla posizione del dipendente CP_4
(per gli anni 2016,2017,2018,2019,2020), notificate in data 21.04.2022 e
[...]
19.05.2022, parzialmente annullate con provvedimento dell'11.07.2022 (limitatamente agli anni 2016,2017,2018), chiedeva: pagina 3 di 10 a) accertarsi l'insussistenza dell'obbligazione contributiva avanzata con gli avvisi di addebito n. 37020220002101323000 (per l'anno 2019) e n.
37020220002097073000 (per l'anno 2020), formati in data 08.10.2022 e notificati il
18.10.2022, e, per l'effetto, condannarsi l' e/o a restituire Controparte_6 CP_5 gli importi corrisposti nei termini di legge, pari ad €. 77.805,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) in subordine: dichiararsi l'inapplicabilità delle sanzioni civili dovute sugli importi oggetto degli avvisi di addebito impugnati, in quanto nessuna omissione contributiva era imputabile alla società che aveva agito in buona fede, conseguentemente condannarsi l' e/o alla restituzione dei maggiori importi versati a tale titolo, oltre CP_3 CP_5 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) in ulteriore subordine: applicarsi la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima parte, del comma 15, dell'articolo 116,
Legge n. 388/2000, dichiarando che null'altro era dovuto a titolo di sanzioni e, per l'effetto, condannarsi i predetti convenuti a restituire il maggior importo corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
d) in ogni ipotesi di soccombenza: accertarsi il proprio diritto di rivalsa nei confronti del dott. e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a corrispondere: 1) a Controparte_4
titolo di rivalsa: €. 19.906,00 (quota parte di contribuzione a suo carico) o la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) a titolo di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale: €. 46.513,00, per la quota di contribuzione a carico della società; €.
11.376,82, per sanzioni e interessi versati all'ente previdenziale;
€. 18.000,00, per le spese legali sostenute nella fase amministrativa e in sede giudiziale.
La ricorrente eccepiva: a) il tardivo accertamento delle omissioni contributive, con violazione dei termini procedimentali stabiliti dall'art. 14, L. n. 689/1981; b) la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla società, stante il regime previdenziale risultante dalle dichiarazioni fornite dal dirigente;
c) l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall' , in quanto il dott. non aveva Controparte_7 CP_4
maturato periodi contributivi prima del 1° gennaio 1996 e perché non era stata formulata dallo stesso lavoratore una comunicazione di riscatto/accredito contributivo per l'attività lavorativa svolta all'estero (Regno Unito) dal 2006 al 2008; d) l'illegittimità pagina 4 di 10 delle sanzioni applicate, avendo agito correttamente e in buona fede, dando attuazione al regime contributivo risultante dalle dichiarazioni rese dal proprio dipendente.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di CP_3 legittimazione passiva di e, nel merito, contestava le eccezioni e domande attoree. CP_5
L'ente deduceva che aveva “chiesto al in data 25.3.2019 di Controparte_4 CP_3 procedere ad integrare il proprio estratto conto previdenziale con contribuzione estera antecedente al 1.1.1996” e che tale accredito era “stato effettuato, senza che il lavoratore abbia mai presentato al alcuna richiesta di opzione per il sistema CP_3 contributivo.”
3. non si costituivano in giudizio. CP_5 Controparte_4 rinunciava alla domanda di rivalsa avanzata nei confronti del dott. , Parte_1 CP_4 pertanto veniva dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e il predetto convenuto
(cfr. verbale d'udienza del 21.09.2023).
4. Sul merito
4.1. Si rileva preliminarmente che difetta la legittimazione passiva di in CP_5
quanto i crediti rivendicati dall' non sono stati ceduti alla società di CP_3 cartolarizzazione, come dichiarato dall'istituto convenuto in sede di costituzione. 1
4.2. Con gli avvisi di addebito n. 37020220002101323000 (di €. 37.245,25) e n. 37020220002097073000 (di €. 40.560,07), l' ha richiesto il pagamento della CP_3 contribuzione applicata sulla retribuzione imponibile del dipendente , Controparte_4 limitatamente ai periodi 06/2019 - 12/2019 e 06/2020 - 12/2020, 2 contestando alla ricorrente l'indebito utilizzo dell'eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n.
335/1995 sul presupposto che il lavoratore in esame ha maturato un'anzianità contributiva prima dell'1.01.1996 e senza che lo stesso abbia optato per il sistema contributivo.
4.3. A seguito della riforma del sistema pensionistico obbligatorio di cui alla L. n.
335/1995, è stato introdotto il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo per coloro che, a partire dal 1° gennaio 1996, si sono iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie, risultando dunque, privi, a tale data, di anzianità contributiva. Per i lavoratori che, invece, hanno già una posizione assicurativa nel periodo anteriore al 1° gennaio 1996, opera il calcolo della pensione in forma mista, assoggettando cioè al sistema retributivo i periodi fino al 31 dicembre
1995 ed al sistema contributivo i periodi che ricadono nella vigenza della L. n.
335/1995. Per coloro che hanno maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre
1995, continuano ad applicarsi le regole di calcolo previste dal sistema retributivo.
La legge di riforma, con riferimento alle posizioni lavorative che si avvalgono interamente del sistema contributivo, ha dettato nuovi criteri per la determinazione dell'imponibile contributivo e previdenziale. L'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 ha stabilito che "per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal
1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per tale sistema è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivamente alla data dell'opzione."
Il massimale contributivo, quindi, è applicabile in due ipotesi:
1) nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996;
2) nei confronti di coloro che risultavano già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio a condizione di esercitare l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, L. n. 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso.
La parte di retribuzione che supera il massimale viene assoggettata ad aliquote diverse da quelle previste per il Fondo Pensioni Lavori Dipendenti, destinate a finanziare i Fondi pensione di cui al D. Lgs. n. 579/1995, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995.
Agli effetti dell'applicazione del massimale si intende per retribuzione quella, in denaro o in natura, considerata imponibile secondo l'art. 12, L. n. 153/1969, come successivamente modificato.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore superi il livello di imponibile retributivo di 132 milioni, pagina 6 di 10 come rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT, il datore di lavoro è tenuto a verificare, mediante il rilascio di una dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore o attraverso risultanze derivanti da altra fonte in possesso del datore di lavoro, che non esistano periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. In caso positivo, deve essere assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici l'intera retribuzione corrisposta;
in caso negativo solo la retribuzione fino al massimale, mentre sul maggiore importo eccedente il massimale si applica il diverso trattamento contributivo destinato al finanziamento dei fondi pensioni di cui al D.
Lgs. n. 579/1995.
4.4. Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che gli sgravi contributivi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, pertanto grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 16639/14; 3 nello stesso senso Cass. n.
1157/2018, Cass. n. 18160/2018, Cass. n. 28514/2019). Incombe, quindi, sulla parte datoriale l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per applicare nei confronti dei dipendenti il limite previsto dal massimale contributivo.
4.5. ha ottemperato al proprio onere probatorio. Parte_1
L'ente previdenziale ha dedotto, a giustificazione del recupero contributivo, la presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996 del dipendente (cfr. Controparte_4 provvedimenti del 21.04.2022 e 10.05.2022 4). Tale circostanza, riportata CP_3
nell'estratto contributivo , 5 non è suffragata da ulteriori riscontri documentali (es. CP_3
contratto di lavoro, buste paga) e risulta smentita dalle emergenze processuali.
ha riferito, in sede di escussione testimoniale, di non aver avuto Controparte_4 rapporti di lavoro prima dell'1.01.1996 e di aver lavorato a Londra per la società “3L Investment LLP” dal mese di marzo 2006 sino a luglio 2008. 6 Siffatta deposizione è suffragata dalla certificazione Eco-Cert del 03.08.2021, attestante la prima assunzione nell'anno 2004. 7 Non vi è neanche la prova che abbia esercitato Controparte_4
l'opzione per il sistema contributivo. Lo stesso ente previdenziale ha confermato di non aver ricevuto “alcuna richiesta di opzione per il sistema contributivo da parte del lavorator ”. 8 Controparte_4
La mancata prova di rapporti di lavoro anteriori all'1.01.1996 e l'insussistenza di accrediti contributivi per gli anni 1992,1993,1994,1995 escludono l'obbligo di versamento dei contributi sulle somme eccedenti il massimale ex art. 2, comma 18, L. n.
335/1995.
4.6. Si rileva, inoltre, come abbia dato piena attuazione alle istruzioni Pt_1 contenute nella Circolare n. 177/1996, la quale impone ai datori di lavoro di CP_3
“acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996”. 9 Ebbene,
, in sede di assunzione, ha reso la dichiarazione prescritta dalla legge, Controparte_4 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, dichiarando di non avere avuto rapporti di lavoro subordinato o autonomo, in Italia o all'estero, e di non beneficiare di una contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto, presso Gestioni pensionistiche obbligatorie per periodi anteriori all'1.01.1996. 10 Deve escludersi qualsiasi responsabilità della ricorrente, in quanto la datrice di lavoro ha applicato il regime contributivo corrispondente alla posizione previdenziale risultante dalle dichiarazioni del dipendente.
Né può giungersi a diversa soluzione per la contribuzione figurativa del periodo
06.04.1992 - 05.04.1995, correlata alla prestazione lavorativa resa all'estero dal 2006 al 2008, in quanto non vi è alcuna prova della domanda di accredito/riscatto della contribuzione estera. Nella nota di deposito del 19.10.2023, l' riconosce che “non è CP_3 presente alcuna dichiarazione scritta dei periodi lavorati all'estero”, precisando che “la domanda di Estratto contributivo internazionale è stata aperta d'ufficio il 25/03/2019 in quanto il Sig. si è presentato allo sportello del , chiedendo Controparte_4 CP_3 notizie circa la sua contribuzione versata in UK.” Tale allegazione, formulata per la prima volta nel predetto scritto difensivo, non trova riscontro in alcun documento, né l'ente convenuto ha dedotto specifiche prove orali su tale aspetto della controversia.
Peraltro, non vi è prova che abbia reso , con apposita Controparte_4 Parte_2
comunicazione scritta, della avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede territorialmente competente, come prescritto dalla Circolare n. CP_3
42/2009 (“Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell'avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la CP_3 presentazione della relativa domanda” 11). Da qui l'insorgenza di un legittimo affidamento in capo alla datrice di lavoro dell'insussistenza di accrediti contributivi anteriori al 1996 e del corretto inquadramento della posizione previdenziale del proprio dipendente.
4.7. Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi infondata la pretesa contributiva degli anni 2019 e 2020. In accoglimento del ricorso di l'ente convenuto CP_3 Parte_1
va condannato a restituire all'attrice la complessiva somma di €. 77.805,32, versata in data 02.12.2022 (cfr. ricevute di pagamento 12), oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
L'accoglimento nel merito del ricorso esime dallo scrutinio delle ulteriori questioni agitate in giudizio (violazione art. 14, L. n. 689/1981, illegittimità delle sanzioni), in forza del principio processuale “della ragione più liquida” (Cass. S.U. n. 29523/2008, Cass. S.U. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007).
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' in ragione della soccombenza ex CP_3
art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 (cause di previdenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA che non è tenuta a versare la contribuzione Gestione Parte_1 aziende lavoratori dipendenti sull'imponibile eccedente il massimale ex art. 2, comma 18,
L. n. 335/1995 degli anni 2019 e 2020, con riferimento alla posizione del lavoratore
, e, per l'effetto, condanna l' a restituire alla ricorrente la Controparte_4 CP_3
complessiva somma di €. 77.805,32, oltre interessi legali dal 02.12.2022 al saldo;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_3 liquida nella complessiva somma di €. 6.559,00, di cui €. 359,00 per anticipazioni e €.
6.200,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.
Modena, 13 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 4 memoria difensiva. 2 Cfr. doc.ti 16,17 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 10 3 “Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.” 4 Cfr. doc.ti 8,9 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 10 6 “confermo che negli anni 1993,1994,1995 ero studente, frequentavo un liceo scientifico di Bologna. Nel 1993 ho fatto una vacanza studio in Inghilterra presso un college per studiare inglese. Ho lavorato a Londra da marzo 2006 fino a luglio 2008, presso la società “3L Investment LLP””. 7 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. pag. 6 memoria difensiva. 9 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc.ti 2,3 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 10 11 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. 12 Cfr. doc.ti 21,22,23 fascicolo ricorrente. pagina 9 di 10