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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2475/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – restituzione somme
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Pastore, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Fabio Russo, come da procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12/2/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
145/2018 loro notificato in data 02.03.2018 da e Controparte_1 CP_2 per il pagamento della somma di euro 33.519,20 oltre accessori, loro
[...] dovuta a titolo di restituzione dell'importo anticipato dagli opposti agli opponenti per il pagamento del ratei di mutuo bancario n. 4/140408 accesa presso la Barclays Bank per l'acquisto di un immobile sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in NCFU del richiamato Comune al Foglio n.
11, Particella n. 7, sub 5. Deducevano che alcun tipo di rapporto era mai intercorso tra i coniugi e ed il sig. , né Pt_2 Pt_3 Controparte_1 mai erano sorte obbligazioni tra la sig.ra e i sigg.ri Parte_4
e Allegavano che gli unici rapporti intercorsi tra le Controparte_1 CP_2 parti avevano riguardato e relativamente Controparte_2 Parte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 alla vendita di un immobile di proprietà degli opponenti, sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in NCFU del richiamato Comune al Foglio n.
11, Particella n. 7, sub 5, accordo di vendita mai effettivamente realizzatosi.
Precisavano che essi opponenti non avevano mai ceduto alcunché ai né mai avevano autorizzato la ad accollarsi il CP_1 Controparte_2 mutuo di cui essi opponenti erano tutt'oggi titolari. L'assunzione di fatto del pagamento di alcuni ratei del mutuo di cui gli istanti sono titolari, poteva aver trovato la sua ragione in una finalità del tutto illecita, vale a dire per simulare fraudolentemente l'adempimento di un obbligazione, in questo caso l'acquisto dell'immobile sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in
NCFU del richiamato Comune al Foglio n. 11, Particella n. 7, sub 5, che gli opponenti, dopo trattative estenuati con la , fortemente Controparte_2 interessata a tale immobile, hanno poi deciso di non vendere. Argomentavano che l'adempimento spontaneo del a favore della Controparte_1 CP_2 andava inteso come pagamento di un debito altrui da parte del terzo, ai
[...] sensi dell'art. 1180 c.c. senza surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore a norma degli artt. 2036, 3° co. e 1203, n. 5, c.c.. Dunque nel caso di specie la , supportata dal fratello a fronte della Controparte_2 CP_1 inesistenza di una fonte contrattuale scritta, aveva inteso effettuare dei pagamenti in violazione del principio di correttezza e buona fede. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 confermavano che la vicenda traeva origine da un accordo di compravendita, intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'alienazione - da parte degli opponenti ed in favore degli opposti - dell'immobile sito in Forino (Av), alla
Via Miele n. 16, riportato in NCEU del richiamato Comune al Foglio n.11,
Particella n.7, sub 5. b) Invero, in data 11.10.2010 le parti del presente procedimento e, segnatamente i coniugi e Parte_2 Controparte_3
da una parte (venditori) e la Sig.ra dall'altra
[...] Controparte_2
(acquirente quest'ultima ex art. 1411 c.c., non in proprio ma nell'interesse dei figli e , concordavano l'alienazione Parte_5 CP_4 dell'immobile sopra indicato, pattuendo l'importo complessivo di euro
70.000,00, di cui euro 22.710,64 versati anteriormente al 04.07.2006 nel rispetto della normativa antiriciclaggio;
euro 47.289,36 mediante accollo a carico della della corrispondente quota di mutuo fondiario Controparte_2 gravante sugli immobili in oggetto, stipulato con la , filiale di CP_5
Milano, ora . Per la stipula veniva incaricato il Notaio CP_6 Per_1
il quale predisponeva l'atto di compravendita del 11.10.2010 (Rep.n.
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 134.839), il quale veniva sottoscritto, per la quota di spettanza, dal solo e dalla , nel mentre decideva di non Parte_2 Controparte_2 intervenire la per la propria quota, così impedendo Parte_1 il perfezionamento dell'alienazione dell'intero, ma della sola metà.
Cionondimeno, ed il fratello, , auspicando Controparte_2 Controparte_1 di poter addivenire comunque alla formalizzazione della compravendita, ed al fine di evitare che l'immobile venisse sottoposto ad esecuzione, proseguivano nei versamenti alla banca mutuataria dei ratei di mutuo, corrispondendo la complessiva somma di euro 33.519,20, dagli stessi anticipata per il pagamento dei ratei di mutuo bancario n. 4/140408 acceso presso la Barclays
Bank. In particolare, la richiamata somma di euro 33.519,20 veniva anticipata, quanto ad euro 16.912,89 dal , come da distinte Controparte_1 di versamento prodotte in monitorio e, quanto ai restanti euro 16.606,31 dalla
, come da ulteriori distinte di versamento prodotte in atti. Controparte_2
Successivamente, diversamente da quanto auspicato, la Parte_1
non concludeva il contratto, né venivano restituite le somme
[...] anticipate, nonostante richieste bonarie e formale costituzione in mora, alla quale faceva seguito, in assenza di riscontro, la procedura monitoria per cui è causa. Argomentavano che l'intervento spiegato dal Sig. Controparte_1 non poteva qualificarsi ex art. 1180 c.c., quale pagamento spontaneo del debito altrui da parte del terzo, posto che quest'ultimo era intervenuto nell'interesse esclusivo della sorella e non anche degli opponenti ai quali, diversamente, aveva richiesto la restituzione delle somme anticipate.
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta ed in via gradata,
l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., sussistendone i presupposti, con conseguente obbligo degli opponenti di indennizzare essi opposti della diminuzione patrimoniale patita, pari ad € 33.519,20, oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda al soddisfo.
Rigettate le richieste di prova dichiarativa, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestata, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero, con la mancata sottoscrizione del contratto di vendita da parte della non si ebbe a perfezionare il trasferimento Controparte_3 dell'immobile compravenduto di cui alla scrittura privata autenticata per notar in data del 11.10.2010 (Rep.n. 134.839), la quale veniva sottoscritta Per_1 dal solo (per la parte venditrice) e dalla (per Parte_2 Controparte_2 la parte acquirente), nel mentre decideva di non sottoscrivere la Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 per la propria quota, così impedendo il perfezionamento Parte_1 dell'alienazione sia nell'intero, sia per la metà relativa alla quota di comproprietà di Parte_2
Infatti, all'art. 1 della scrittura di compravendita, risulta espressamente scritto che “I coniugi e Parte_2 Parte_1 ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero vendono e trasferiscono alla signora che acquista ed accetta, con la Controparte_2 precisazione di cui all'articolo 2 del presente atto, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Forino (AV)”. La compravendita veniva, quindi, concepita sin dall'inizio solo come vendita congiunta per l'intero, con la conseguenza che con la mancata sottoscrizione da parte di uno dei soggetti venditori ( , il negozio giuridico non Controparte_3 ebbe a perfezionarsi, non potendo valere nemmeno come vendita della sola quota di comproprietà del Parte_2
Non essendosi perfezionata la compravendita, nemmeno successivamente come sperato dagli opposti, anche l'accollo del pagamento dei ratei del mutuo, avente causa esclusivamente nella compravendita quale modalità di pagamento di parte del prezzo, non risulta essersi perfezionato, con la conseguenza che i pagamenti dei ratei effettuai dagli opposti (quelli eseguiti dal nell'evidente interesse della ) sono Controparte_1 Controparte_2 stati effettuati senza un valido titolo.
Ciò giustifica la domanda di restituzione dell'indebito pagato (art. 2033
c.c.) da parte degli opposti nei confronti degli opponenti, obbligati al pagamento del mutuo, che si sono visti estinguere, a titolo di pagamento di una parte del prezzo della compravendita non perfezionatasi, una parte dell'obbligazione su di loro gravante quali mutuatari.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di definitiva esecutività dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore degli opposti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 13/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2475/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – restituzione somme
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Pastore, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Fabio Russo, come da procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12/2/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
145/2018 loro notificato in data 02.03.2018 da e Controparte_1 CP_2 per il pagamento della somma di euro 33.519,20 oltre accessori, loro
[...] dovuta a titolo di restituzione dell'importo anticipato dagli opposti agli opponenti per il pagamento del ratei di mutuo bancario n. 4/140408 accesa presso la Barclays Bank per l'acquisto di un immobile sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in NCFU del richiamato Comune al Foglio n.
11, Particella n. 7, sub 5. Deducevano che alcun tipo di rapporto era mai intercorso tra i coniugi e ed il sig. , né Pt_2 Pt_3 Controparte_1 mai erano sorte obbligazioni tra la sig.ra e i sigg.ri Parte_4
e Allegavano che gli unici rapporti intercorsi tra le Controparte_1 CP_2 parti avevano riguardato e relativamente Controparte_2 Parte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 alla vendita di un immobile di proprietà degli opponenti, sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in NCFU del richiamato Comune al Foglio n.
11, Particella n. 7, sub 5, accordo di vendita mai effettivamente realizzatosi.
Precisavano che essi opponenti non avevano mai ceduto alcunché ai né mai avevano autorizzato la ad accollarsi il CP_1 Controparte_2 mutuo di cui essi opponenti erano tutt'oggi titolari. L'assunzione di fatto del pagamento di alcuni ratei del mutuo di cui gli istanti sono titolari, poteva aver trovato la sua ragione in una finalità del tutto illecita, vale a dire per simulare fraudolentemente l'adempimento di un obbligazione, in questo caso l'acquisto dell'immobile sito in Forino (AV), alla Via Miele n. 16, riportato in
NCFU del richiamato Comune al Foglio n. 11, Particella n. 7, sub 5, che gli opponenti, dopo trattative estenuati con la , fortemente Controparte_2 interessata a tale immobile, hanno poi deciso di non vendere. Argomentavano che l'adempimento spontaneo del a favore della Controparte_1 CP_2 andava inteso come pagamento di un debito altrui da parte del terzo, ai
[...] sensi dell'art. 1180 c.c. senza surrogazione legale del solvens nei diritti del creditore a norma degli artt. 2036, 3° co. e 1203, n. 5, c.c.. Dunque nel caso di specie la , supportata dal fratello a fronte della Controparte_2 CP_1 inesistenza di una fonte contrattuale scritta, aveva inteso effettuare dei pagamenti in violazione del principio di correttezza e buona fede. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 confermavano che la vicenda traeva origine da un accordo di compravendita, intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'alienazione - da parte degli opponenti ed in favore degli opposti - dell'immobile sito in Forino (Av), alla
Via Miele n. 16, riportato in NCEU del richiamato Comune al Foglio n.11,
Particella n.7, sub 5. b) Invero, in data 11.10.2010 le parti del presente procedimento e, segnatamente i coniugi e Parte_2 Controparte_3
da una parte (venditori) e la Sig.ra dall'altra
[...] Controparte_2
(acquirente quest'ultima ex art. 1411 c.c., non in proprio ma nell'interesse dei figli e , concordavano l'alienazione Parte_5 CP_4 dell'immobile sopra indicato, pattuendo l'importo complessivo di euro
70.000,00, di cui euro 22.710,64 versati anteriormente al 04.07.2006 nel rispetto della normativa antiriciclaggio;
euro 47.289,36 mediante accollo a carico della della corrispondente quota di mutuo fondiario Controparte_2 gravante sugli immobili in oggetto, stipulato con la , filiale di CP_5
Milano, ora . Per la stipula veniva incaricato il Notaio CP_6 Per_1
il quale predisponeva l'atto di compravendita del 11.10.2010 (Rep.n.
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 134.839), il quale veniva sottoscritto, per la quota di spettanza, dal solo e dalla , nel mentre decideva di non Parte_2 Controparte_2 intervenire la per la propria quota, così impedendo Parte_1 il perfezionamento dell'alienazione dell'intero, ma della sola metà.
Cionondimeno, ed il fratello, , auspicando Controparte_2 Controparte_1 di poter addivenire comunque alla formalizzazione della compravendita, ed al fine di evitare che l'immobile venisse sottoposto ad esecuzione, proseguivano nei versamenti alla banca mutuataria dei ratei di mutuo, corrispondendo la complessiva somma di euro 33.519,20, dagli stessi anticipata per il pagamento dei ratei di mutuo bancario n. 4/140408 acceso presso la Barclays
Bank. In particolare, la richiamata somma di euro 33.519,20 veniva anticipata, quanto ad euro 16.912,89 dal , come da distinte Controparte_1 di versamento prodotte in monitorio e, quanto ai restanti euro 16.606,31 dalla
, come da ulteriori distinte di versamento prodotte in atti. Controparte_2
Successivamente, diversamente da quanto auspicato, la Parte_1
non concludeva il contratto, né venivano restituite le somme
[...] anticipate, nonostante richieste bonarie e formale costituzione in mora, alla quale faceva seguito, in assenza di riscontro, la procedura monitoria per cui è causa. Argomentavano che l'intervento spiegato dal Sig. Controparte_1 non poteva qualificarsi ex art. 1180 c.c., quale pagamento spontaneo del debito altrui da parte del terzo, posto che quest'ultimo era intervenuto nell'interesse esclusivo della sorella e non anche degli opponenti ai quali, diversamente, aveva richiesto la restituzione delle somme anticipate.
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta ed in via gradata,
l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., sussistendone i presupposti, con conseguente obbligo degli opponenti di indennizzare essi opposti della diminuzione patrimoniale patita, pari ad € 33.519,20, oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda al soddisfo.
Rigettate le richieste di prova dichiarativa, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestata, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero, con la mancata sottoscrizione del contratto di vendita da parte della non si ebbe a perfezionare il trasferimento Controparte_3 dell'immobile compravenduto di cui alla scrittura privata autenticata per notar in data del 11.10.2010 (Rep.n. 134.839), la quale veniva sottoscritta Per_1 dal solo (per la parte venditrice) e dalla (per Parte_2 Controparte_2 la parte acquirente), nel mentre decideva di non sottoscrivere la Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 per la propria quota, così impedendo il perfezionamento Parte_1 dell'alienazione sia nell'intero, sia per la metà relativa alla quota di comproprietà di Parte_2
Infatti, all'art. 1 della scrittura di compravendita, risulta espressamente scritto che “I coniugi e Parte_2 Parte_1 ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero vendono e trasferiscono alla signora che acquista ed accetta, con la Controparte_2 precisazione di cui all'articolo 2 del presente atto, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare sita in Forino (AV)”. La compravendita veniva, quindi, concepita sin dall'inizio solo come vendita congiunta per l'intero, con la conseguenza che con la mancata sottoscrizione da parte di uno dei soggetti venditori ( , il negozio giuridico non Controparte_3 ebbe a perfezionarsi, non potendo valere nemmeno come vendita della sola quota di comproprietà del Parte_2
Non essendosi perfezionata la compravendita, nemmeno successivamente come sperato dagli opposti, anche l'accollo del pagamento dei ratei del mutuo, avente causa esclusivamente nella compravendita quale modalità di pagamento di parte del prezzo, non risulta essersi perfezionato, con la conseguenza che i pagamenti dei ratei effettuai dagli opposti (quelli eseguiti dal nell'evidente interesse della ) sono Controparte_1 Controparte_2 stati effettuati senza un valido titolo.
Ciò giustifica la domanda di restituzione dell'indebito pagato (art. 2033
c.c.) da parte degli opposti nei confronti degli opponenti, obbligati al pagamento del mutuo, che si sono visti estinguere, a titolo di pagamento di una parte del prezzo della compravendita non perfezionatasi, una parte dell'obbligazione su di loro gravante quali mutuatari.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di definitiva esecutività dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore degli opposti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 13/02/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5