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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA TA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. LENTINI GIOVANNI, P.IVA_1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CALVARUSO SILVANA MARIA, P.IVA_2
PEC: Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
- accertare e dichiarare che il è incorso in responsabilità Controparte_1 extracontrattuale, per violazione dell'art. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i motivi sopra esposti;
- ritenere e dichiarare che le omissioni illecite contestate sono state causa del deperimento dell'attività economica della società attrice e della sua successiva chiusura;
- Per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio con riferimento ai danni dettagliati in premessa ed oltre una somma di denaro pari alla differenza
1 tra gli incassi percepiti per gli anni 2009 e 2010 e quelli percepiti nell'anno 2011, il cui ammontare sarà accertato a mezzo di CTU, o nella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, accresciuta degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di I e II grado da distrarre in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.”
Conclusioni per l'appellato: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In conseguenza di quanto già sopra argomentato l'appello oggi proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante che, in tutta evidenza, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, perché la sentenza di primo grado è chiara e non presta il fianco a censura alcuna e perché l'atto di appello nulla di nuovo aggiunge a quella che è stata l'istruzione della causa. Per l'effetto e per la forma - dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla società
, avverso la sentenza N 719/2019, pubblicata il 28/06/2019, del Tribunale di Trapani;
Pt_1
- per l'effetto confermare in toto l'appellata sopra richiamata sentenza. - Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di questo giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 719/2019, resa e pubblicata il 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, proposta dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
, di risarcimento dei danni patrimoniali patiti per aver dovuto chiudere la propria
[...] attività di somministrazione di bevande e alimenti, esercitata in piazza Umberto I ad CP_1
presso il “pub Byblos”, a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 del 26/05/2011, con la quale il Sindaco dell'ente civico aveva disposto, “a tutela della pubblica incolumità”,
l'inibizione al transito pedonale di tutta l'area antistante la Torre nord-est del Castello dei
Conti di Modica, sito in piazza Umberto I, lasciando soltanto un corridoio di transito di appena un metro e mezzo attraverso il quale gli avventori potevano accedere al locale.
2 2. Il Tribunale ha invero escluso la sussistenza del fatto illecito, quale elemento costitutivo dell'addotta responsabilità extracontrattuale dell'Ente locale, ritenendo legittima la limitazione del diritto all'iniziativa economica privata - limitazione attuata attraverso il transennamento della pubblica piazza ove gli avventori del pub Biblos erano soliti intrattenersi - a fronte della necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Il Tribunale ha altresì escluso la colpa dell'ente civico, ritenendo che nulla potesse rimproverarsi al che, lungi dal non aver tempestivamente curato la manutenzione CP_1 del bene e predisposto tutte le attività necessarie ai fini della conservazione dello stesso, ben prima di adottare la predetta ordinanza contingibile e urgente, aveva chiesto alla Regione
Siciliana un finanziamento per poter dar corso ai necessari lavori di restauro, lavori che peraltro avrebbero coinvolto tutti i soggetti istituzionali competenti ad intervenire sul bene, ivi compresa anche la Sovrintendenza dei Beni Culturali.
In ultimo, il Giudice di prime cure, ha rilevato che il transennamento dell'area antistante il locale era avvenuto in modo da consentire agli avventori del locale di accedere allo stesso attraverso un corridoio pedonale e che la rimozione della pedana coperta, ivi collocata dal precedente gestore dell'attività, era atto necessario in quanto a tal fine non era mai stato rilasciato alcun permesso, tanto che il predetto precedente gestore era stato sanzionato più volte.
3. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 gennaio 2020, ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice aveva erroneamente valutato come lecito il comportamento omissivo del invece illecito perché posto in essere in violazione dei CP_1
doveri di custodia e manutenzione di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c. sullo stesso incombenti, in quanto proprietario dell'immobile che minacciava il crollo. Ha invero argomentato l'appellante che il sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato il caso CP_1 fortuito o la causa di forza maggiore con riferimento al verificatosi pericolo di crollo, né, a monte, di essersi tempestivamente attivato manutenendo e tenendo in sicurezza il Castello.
Ancora, ha lamentato l'appellante che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tempestiva e provata la contestazione dell'ente civico appellato riguardo il carattere abusivo della pedana coperta posta sulla piazza Umberto I, antistante l'ingresso del pub.
3 4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 29 maggio 2020, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
7 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., atteso che, esaminate prima facie le deduzioni svolte dall'appellante, questa Corte ha ritenuto opportuno procedere all'esame nel merito dell'impugnazione.
6. Nel merito, l'appello non è fondato deve, pertanto essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con i motivi di gravame proposti, i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto insussistente il fatto illecito quale elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale del , ai sensi degli artt. Controparte_1
2043, 2051 e 2053 c.c., nonché non provato il nesso causale tra la condotta omissiva del e il danno ingiusto patito, consistito in un calo di fatturato tale da determinare CP_1 necessariamente la chiusura dell'attività commerciale.
L'appellante ha, infatti, dedotto che l'inerzia del che non si era tempestivamente CP_1
adoperato al fine di manutenere l'opera pubblica – opera che a causa dell'incuria minacciava il crollo - era idonea ad integrare comportamento contrario al principio del neminem ledere, in quanto, avendo determinato la necessità di transennare la pubblica piazza, aveva compresso il diritto di impresa della società. Né del resto il aveva provato che il cedimento CP_1
dell'immobile era stato frutto di caso fortuito o di forza maggiore, o comunque di causa estranea alla predetta mancata manutenzione nel tempo.
Ancora, l'appellante, ha lamentato che il non avrebbe fornito prova della sussistenza CP_1
dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 del 26/05/2011, asseritamente adottata a tutela della pubblica incolumità. Infine, l'appellante ha contestato la
4 tardività con cui il avrebbe eccepito l'insussistenza del titolo concessorio per CP_1
l'occupazione del suolo pubblico a mezzo della pedana coperta già collocata dinanzi l'ingresso del pub dal precedente gestore, avvenuta soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
8. Occorre in primo luogo ricordare che “proposta, in primo grado, domanda di responsabilità per danni ai sensi dell' art. 2043 c.c. (o dell'art. 2049 c.c.) costituisce una inammissibile mutatio libelli, preclusa in appello dall'art. 345 del c.p.c., la richiesta di condanna, formulata per la prima volta con la comparsa di risposta d'appello, ai sensi dell'art. 2051 c.c. È evidente, infatti, che a fronte di un determinato evento di danno diversa
è la causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 stesso codice” (Cass. civ. n. 12329/2004).
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte testé richiamato, deve ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento proposta dall'appellante ai sensi degli artt. 2051 e
2053 c.c., in quanto introdotta per la prima volta in sede di gravame. Essa integra, pertanto, una mutatio libelli, risultando modificata la causa petendi rispetto a quella originariamente dedotta in primo grado, fondata esclusivamente sull'art. 2043 c.c.
9. Parimenti inammissibile, in quanto integrante gli estremi di una nuova eccezione - la cui proposizione è preclusa dall'art. 345 c.p.c.- è l'argomento speso dall'appellante per la prima volta in sede di gravame, secondo cui il non avrebbe offerto prova Controparte_1 circa la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza necessari ai fini dell'adozione dell'ordinanza n. 139 del 26 maggio 2011.
Né può ritenersi tardiva la deduzione dell'ente civico, che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si è limitato ad allegare la mancanza di titolo autorizzatorio per la pedana coperta posta nella piazza antistante il pub.
10. Così circoscritto il thema decidendum alla sola domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve ricordarsi che in tema di responsabilità aquiliana, come costantemente affermato dalla S.C, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008;
Cass. n. 11946/2013).
5 11. Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento all'illiceità della condotta deve ritenersi acquisita, anche in via presuntiva, la prova che l'Amministrazione comunale abbia tenuto un comportamento colposamente omissivo. Invero, in presenza di un evidente e pacifico pericolo di crollo del Castello, cristallizzato nell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit., deve presumersi che il bene non sia stato oggetto, nel tempo, di adeguata manutenzione e che, dunque, vi sia stata un'incuria, senz'altro imputabile all'ente proprietario.
Del resto, che fosse onere del provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza del CP_1 bene trova conferma nel fatto che la stessa Amministrazione aveva rappresentato la necessità di interventi di consolidamento, ripristino conservativo e restauro del Castello, richiedendo a tal fine appositi finanziamenti, come risulta dalla nota a firma del Sindaco dell'8 aprile 2011, versata in atti proprio dall'ente civico. Tale nota, pare opportuno precisare, risulta essere stata formata poco più di un mese prima rispetto alla successiva adozione dell'ordinanza n. 139 che ha disposto il transennamento - datata 26 maggio 2011- e ciò nonostante il Castello fosse oggetto di monitoraggio già dall'anno precedente, come allegato dallo stesso ente civico appellato.
12. E tuttavia, la domanda risarcitoria dell'appellante non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso non ha fornito adeguata prova del nesso causale tra la colpevole omissione imputata al e culminata nel transennamento dell'area antistante e retrostante il CP_1
Castello e il danno ingiusto lamentato, identificato nel calo del fatturato che avrebbe determinato la successiva cessazione dell'attività commerciale.
13. L'appellante, se ha provato il comportamento omissivo del che aveva CP_1 trascurato di adottare le opportune cautele per mettere in sicurezza l'immobile di sua proprietà
- lasciandolo, così, deperire, prima e dopo il transennamento - non curandosi neppure di segnalare il rischio di crolli, ciò che aveva ingenerato nell'appellante un affidamento sull'agibilità dell'area fino a pochi giorni prima dell'avvio dell'attività commerciale, non ha invece fornito la prova del nesso di causalità tra tale comportamento e l'addotto danno patrimoniale subito, sub specie di danno emergente e lucro cessante, limitandosi piuttosto a dedurre che il calo del fatturato fosse riconducibile in via diretta ed immediata al transennamento dell'area antistante il locale, disposto dall'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit.
6 14. Ed invero, dall'istruttoria svolta emerge che l'appellante aveva mantenuto sulla piazza
Umbero I, nella zona antistante il locale, un'ampia pedana coperta amovibile, corredata di tavoli, sedie ed ombrelloni, la cui installazione non era mai stata autorizzata e anzi più volte sanzionata e che era stata, in ultimo, oggetto di ordinanza di ingiunzione e sgombero. Peraltro, poiché lo sgombero non era stato prontamente eseguito, in un primo momento il transennamento dell'area interessata in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente n.
139 cit., era avvenuto in modo parziale (cfr. nota a firma dell'Ing. del 27 maggio Persona_1
2011, in atti).
15. Ebbene, deve ritenersi che la predetta pedana, ampia e coperta, avesse un'importanza cruciale per l'andamento economico dell'attività. Tanto emerge, del resto, anche dalla relazione del Geom. , redatta nel 2009 su incarico della ditta che in precedenza CP_2 gestiva il pub Byblos, al fine di richiedere al Comune l'autorizzazione per l'installazione della struttura in argomento, nella quale si legge: “Quanto proposto risulta dettato da esigenze personali della committenza che con il ridotto spazio interno di cui dispone pregiudica in maniera notevole la stagione lavorativa invernale, disponendo di pochissimo spazio per la clientela”.
16. Ancora, la stessa società appellante, in sede di comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio, ha affermato: “È innegabile che il transennamento dell'area antistante il locale, imposto dall'ordinanza comunale, abbia avuto un impatto diretto e significativo sull'attività del "pub". Sebbene l'accesso fisico al locale non sia stato del tutto precluso, la fruizione dello spazio esterno, ove i clienti erano soliti intrattenersi e consumare, costituiva un elemento essenziale del modello di business dell'appellante e della sua dante causa.”
Tale circostanza ha del resto trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi escussi, dalle quali è emerso che, a seguito della rimozione della pedana coperta e corredata di tavoli e sedie, lo spazio esterno non era più altrettanto fruibile (cfr. in particolare quanto dichiarato dal teste , cuoco del locale, il quale ha affermato che: “essendo il locale Testimone_1 interno di piccole dimensioni, i clienti e gli avventori consumavano fuori dal locale, ascoltando la musica che veniva dal locale;
a seguito del restringimento e del transennamento della zona antistante, ciò non era più possibile perché davanti al locale non
c'era più spazio per sostare” ) .
7 17. Alla luce dell'istruttoria svolta, deve allora ritenersi che lo spazio esterno antistante il locale, che, come pacifico, internamente era di piccole dimensioni, costituiva un elemento di attrazione per gli avventori in ragione della presenza di una ampia pedana, coperta e chiusa anche sui lati attraverso pannelli trasparenti, che consentiva ai clienti di consumare cibi e bevande al riparo dalle intemperie e comodamente seduti al proprio tavolo.
18. E tuttavia tale struttura, che rappresentava un fattore determinante per l'afflusso della clientela e, di conseguenza, per l'andamento economico dell'attività, era abusiva poiché, come pacifico, l'ente civico non aveva mai rilasciato il relativo permesso.
19. L' utilizzo dell'area pubblica di piazza Umberto I, antistante il locale, così come avvenuta fino al transennamento a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit., era quindi comunque ed in ogni caso destinato a venir meno, proprio in ragione della precedente ingiunzione di sgombero ed indipendentemente dal successivo transennamento disposto dal per ragioni di sicurezza. CP_1
20. Non risulta quindi raggiunta la prova del fatto che l'addotto calo del fatturato e la successiva chiusura dell'esercizio sono causalmente riconducibili al transennamento della piazza Umberto I, effettuato in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit..
21. In ultimo, deve rilevarsi che l'appellante non ha provato neppure l'addotto calo dei fatturati, che avrebbe portato inesorabilmente alla chiusura dell'attività commerciale. Ed invero la società, come puntualmente eccepito dall'ente civico, non solo ha fornito dati incongruenti (come quello relativo al richiesto risarcimento per la perdita dell'avviamento, quantificato in euro 100.000,00, pur a fronte di una pattuizione con il dante causa pari ad euro
10.000,00), ma non ha neppure provveduto a depositare adeguata documentazione contabile idonea a dimostrare l'addotto calo di introiti.
Invero, dopo aver quantificato il risarcimento dei danni nella differenza tra gli incassi percepiti dal precedente gestore (che peraltro utilizzava la già menzionata pedana coperta) e quelli percepiti, a seguito del subentro, nell'anno 2011, l'appellante si è limitato a dedurre, del tutto genericamente e senza puntuale riscontro di documentazione contabile, i presunti guadagni del precedente gestore nel periodo gennaio - giugno 2010, senza nulla dedurre in ordine ai mesi da luglio a settembre. A fronte della genericità delle suddette allegazioni, correttamente il primo Giudice ha rigettato l'istanza istruttoria con la quale la società aveva
8 chiesto disporsi consulenza contabile, che, in presenza di tali lacune, sarebbe stata del tutto esplorativa.
22. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
719/2019 emessa dal Tribunale di Trapani, in data 28 giugno 2019, che conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA TA GI D'NT
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA TA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. LENTINI GIOVANNI, P.IVA_1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CALVARUSO SILVANA MARIA, P.IVA_2
PEC: Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
- accertare e dichiarare che il è incorso in responsabilità Controparte_1 extracontrattuale, per violazione dell'art. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i motivi sopra esposti;
- ritenere e dichiarare che le omissioni illecite contestate sono state causa del deperimento dell'attività economica della società attrice e della sua successiva chiusura;
- Per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti dall'attrice nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio con riferimento ai danni dettagliati in premessa ed oltre una somma di denaro pari alla differenza
1 tra gli incassi percepiti per gli anni 2009 e 2010 e quelli percepiti nell'anno 2011, il cui ammontare sarà accertato a mezzo di CTU, o nella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, accresciuta degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di I e II grado da distrarre in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.”
Conclusioni per l'appellato: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
In conseguenza di quanto già sopra argomentato l'appello oggi proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante che, in tutta evidenza, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, perché la sentenza di primo grado è chiara e non presta il fianco a censura alcuna e perché l'atto di appello nulla di nuovo aggiunge a quella che è stata l'istruzione della causa. Per l'effetto e per la forma - dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla società
, avverso la sentenza N 719/2019, pubblicata il 28/06/2019, del Tribunale di Trapani;
Pt_1
- per l'effetto confermare in toto l'appellata sopra richiamata sentenza. - Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di questo giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 719/2019, resa e pubblicata il 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, proposta dalla nei confronti del Parte_1 CP_1
, di risarcimento dei danni patrimoniali patiti per aver dovuto chiudere la propria
[...] attività di somministrazione di bevande e alimenti, esercitata in piazza Umberto I ad CP_1
presso il “pub Byblos”, a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 del 26/05/2011, con la quale il Sindaco dell'ente civico aveva disposto, “a tutela della pubblica incolumità”,
l'inibizione al transito pedonale di tutta l'area antistante la Torre nord-est del Castello dei
Conti di Modica, sito in piazza Umberto I, lasciando soltanto un corridoio di transito di appena un metro e mezzo attraverso il quale gli avventori potevano accedere al locale.
2 2. Il Tribunale ha invero escluso la sussistenza del fatto illecito, quale elemento costitutivo dell'addotta responsabilità extracontrattuale dell'Ente locale, ritenendo legittima la limitazione del diritto all'iniziativa economica privata - limitazione attuata attraverso il transennamento della pubblica piazza ove gli avventori del pub Biblos erano soliti intrattenersi - a fronte della necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza pubblica. Il Tribunale ha altresì escluso la colpa dell'ente civico, ritenendo che nulla potesse rimproverarsi al che, lungi dal non aver tempestivamente curato la manutenzione CP_1 del bene e predisposto tutte le attività necessarie ai fini della conservazione dello stesso, ben prima di adottare la predetta ordinanza contingibile e urgente, aveva chiesto alla Regione
Siciliana un finanziamento per poter dar corso ai necessari lavori di restauro, lavori che peraltro avrebbero coinvolto tutti i soggetti istituzionali competenti ad intervenire sul bene, ivi compresa anche la Sovrintendenza dei Beni Culturali.
In ultimo, il Giudice di prime cure, ha rilevato che il transennamento dell'area antistante il locale era avvenuto in modo da consentire agli avventori del locale di accedere allo stesso attraverso un corridoio pedonale e che la rimozione della pedana coperta, ivi collocata dal precedente gestore dell'attività, era atto necessario in quanto a tal fine non era mai stato rilasciato alcun permesso, tanto che il predetto precedente gestore era stato sanzionato più volte.
3. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 gennaio 2020, ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice aveva erroneamente valutato come lecito il comportamento omissivo del invece illecito perché posto in essere in violazione dei CP_1
doveri di custodia e manutenzione di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c. sullo stesso incombenti, in quanto proprietario dell'immobile che minacciava il crollo. Ha invero argomentato l'appellante che il sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato il caso CP_1 fortuito o la causa di forza maggiore con riferimento al verificatosi pericolo di crollo, né, a monte, di essersi tempestivamente attivato manutenendo e tenendo in sicurezza il Castello.
Ancora, ha lamentato l'appellante che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tempestiva e provata la contestazione dell'ente civico appellato riguardo il carattere abusivo della pedana coperta posta sulla piazza Umberto I, antistante l'ingresso del pub.
3 4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 29 maggio 2020, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
7 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., atteso che, esaminate prima facie le deduzioni svolte dall'appellante, questa Corte ha ritenuto opportuno procedere all'esame nel merito dell'impugnazione.
6. Nel merito, l'appello non è fondato deve, pertanto essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con i motivi di gravame proposti, i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto insussistente il fatto illecito quale elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale del , ai sensi degli artt. Controparte_1
2043, 2051 e 2053 c.c., nonché non provato il nesso causale tra la condotta omissiva del e il danno ingiusto patito, consistito in un calo di fatturato tale da determinare CP_1 necessariamente la chiusura dell'attività commerciale.
L'appellante ha, infatti, dedotto che l'inerzia del che non si era tempestivamente CP_1
adoperato al fine di manutenere l'opera pubblica – opera che a causa dell'incuria minacciava il crollo - era idonea ad integrare comportamento contrario al principio del neminem ledere, in quanto, avendo determinato la necessità di transennare la pubblica piazza, aveva compresso il diritto di impresa della società. Né del resto il aveva provato che il cedimento CP_1
dell'immobile era stato frutto di caso fortuito o di forza maggiore, o comunque di causa estranea alla predetta mancata manutenzione nel tempo.
Ancora, l'appellante, ha lamentato che il non avrebbe fornito prova della sussistenza CP_1
dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 del 26/05/2011, asseritamente adottata a tutela della pubblica incolumità. Infine, l'appellante ha contestato la
4 tardività con cui il avrebbe eccepito l'insussistenza del titolo concessorio per CP_1
l'occupazione del suolo pubblico a mezzo della pedana coperta già collocata dinanzi l'ingresso del pub dal precedente gestore, avvenuta soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
8. Occorre in primo luogo ricordare che “proposta, in primo grado, domanda di responsabilità per danni ai sensi dell' art. 2043 c.c. (o dell'art. 2049 c.c.) costituisce una inammissibile mutatio libelli, preclusa in appello dall'art. 345 del c.p.c., la richiesta di condanna, formulata per la prima volta con la comparsa di risposta d'appello, ai sensi dell'art. 2051 c.c. È evidente, infatti, che a fronte di un determinato evento di danno diversa
è la causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 stesso codice” (Cass. civ. n. 12329/2004).
Alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte testé richiamato, deve ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento proposta dall'appellante ai sensi degli artt. 2051 e
2053 c.c., in quanto introdotta per la prima volta in sede di gravame. Essa integra, pertanto, una mutatio libelli, risultando modificata la causa petendi rispetto a quella originariamente dedotta in primo grado, fondata esclusivamente sull'art. 2043 c.c.
9. Parimenti inammissibile, in quanto integrante gli estremi di una nuova eccezione - la cui proposizione è preclusa dall'art. 345 c.p.c.- è l'argomento speso dall'appellante per la prima volta in sede di gravame, secondo cui il non avrebbe offerto prova Controparte_1 circa la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza necessari ai fini dell'adozione dell'ordinanza n. 139 del 26 maggio 2011.
Né può ritenersi tardiva la deduzione dell'ente civico, che con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si è limitato ad allegare la mancanza di titolo autorizzatorio per la pedana coperta posta nella piazza antistante il pub.
10. Così circoscritto il thema decidendum alla sola domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve ricordarsi che in tema di responsabilità aquiliana, come costantemente affermato dalla S.C, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008;
Cass. n. 11946/2013).
5 11. Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento all'illiceità della condotta deve ritenersi acquisita, anche in via presuntiva, la prova che l'Amministrazione comunale abbia tenuto un comportamento colposamente omissivo. Invero, in presenza di un evidente e pacifico pericolo di crollo del Castello, cristallizzato nell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit., deve presumersi che il bene non sia stato oggetto, nel tempo, di adeguata manutenzione e che, dunque, vi sia stata un'incuria, senz'altro imputabile all'ente proprietario.
Del resto, che fosse onere del provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza del CP_1 bene trova conferma nel fatto che la stessa Amministrazione aveva rappresentato la necessità di interventi di consolidamento, ripristino conservativo e restauro del Castello, richiedendo a tal fine appositi finanziamenti, come risulta dalla nota a firma del Sindaco dell'8 aprile 2011, versata in atti proprio dall'ente civico. Tale nota, pare opportuno precisare, risulta essere stata formata poco più di un mese prima rispetto alla successiva adozione dell'ordinanza n. 139 che ha disposto il transennamento - datata 26 maggio 2011- e ciò nonostante il Castello fosse oggetto di monitoraggio già dall'anno precedente, come allegato dallo stesso ente civico appellato.
12. E tuttavia, la domanda risarcitoria dell'appellante non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso non ha fornito adeguata prova del nesso causale tra la colpevole omissione imputata al e culminata nel transennamento dell'area antistante e retrostante il CP_1
Castello e il danno ingiusto lamentato, identificato nel calo del fatturato che avrebbe determinato la successiva cessazione dell'attività commerciale.
13. L'appellante, se ha provato il comportamento omissivo del che aveva CP_1 trascurato di adottare le opportune cautele per mettere in sicurezza l'immobile di sua proprietà
- lasciandolo, così, deperire, prima e dopo il transennamento - non curandosi neppure di segnalare il rischio di crolli, ciò che aveva ingenerato nell'appellante un affidamento sull'agibilità dell'area fino a pochi giorni prima dell'avvio dell'attività commerciale, non ha invece fornito la prova del nesso di causalità tra tale comportamento e l'addotto danno patrimoniale subito, sub specie di danno emergente e lucro cessante, limitandosi piuttosto a dedurre che il calo del fatturato fosse riconducibile in via diretta ed immediata al transennamento dell'area antistante il locale, disposto dall'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit.
6 14. Ed invero, dall'istruttoria svolta emerge che l'appellante aveva mantenuto sulla piazza
Umbero I, nella zona antistante il locale, un'ampia pedana coperta amovibile, corredata di tavoli, sedie ed ombrelloni, la cui installazione non era mai stata autorizzata e anzi più volte sanzionata e che era stata, in ultimo, oggetto di ordinanza di ingiunzione e sgombero. Peraltro, poiché lo sgombero non era stato prontamente eseguito, in un primo momento il transennamento dell'area interessata in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente n.
139 cit., era avvenuto in modo parziale (cfr. nota a firma dell'Ing. del 27 maggio Persona_1
2011, in atti).
15. Ebbene, deve ritenersi che la predetta pedana, ampia e coperta, avesse un'importanza cruciale per l'andamento economico dell'attività. Tanto emerge, del resto, anche dalla relazione del Geom. , redatta nel 2009 su incarico della ditta che in precedenza CP_2 gestiva il pub Byblos, al fine di richiedere al Comune l'autorizzazione per l'installazione della struttura in argomento, nella quale si legge: “Quanto proposto risulta dettato da esigenze personali della committenza che con il ridotto spazio interno di cui dispone pregiudica in maniera notevole la stagione lavorativa invernale, disponendo di pochissimo spazio per la clientela”.
16. Ancora, la stessa società appellante, in sede di comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio, ha affermato: “È innegabile che il transennamento dell'area antistante il locale, imposto dall'ordinanza comunale, abbia avuto un impatto diretto e significativo sull'attività del "pub". Sebbene l'accesso fisico al locale non sia stato del tutto precluso, la fruizione dello spazio esterno, ove i clienti erano soliti intrattenersi e consumare, costituiva un elemento essenziale del modello di business dell'appellante e della sua dante causa.”
Tale circostanza ha del resto trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi escussi, dalle quali è emerso che, a seguito della rimozione della pedana coperta e corredata di tavoli e sedie, lo spazio esterno non era più altrettanto fruibile (cfr. in particolare quanto dichiarato dal teste , cuoco del locale, il quale ha affermato che: “essendo il locale Testimone_1 interno di piccole dimensioni, i clienti e gli avventori consumavano fuori dal locale, ascoltando la musica che veniva dal locale;
a seguito del restringimento e del transennamento della zona antistante, ciò non era più possibile perché davanti al locale non
c'era più spazio per sostare” ) .
7 17. Alla luce dell'istruttoria svolta, deve allora ritenersi che lo spazio esterno antistante il locale, che, come pacifico, internamente era di piccole dimensioni, costituiva un elemento di attrazione per gli avventori in ragione della presenza di una ampia pedana, coperta e chiusa anche sui lati attraverso pannelli trasparenti, che consentiva ai clienti di consumare cibi e bevande al riparo dalle intemperie e comodamente seduti al proprio tavolo.
18. E tuttavia tale struttura, che rappresentava un fattore determinante per l'afflusso della clientela e, di conseguenza, per l'andamento economico dell'attività, era abusiva poiché, come pacifico, l'ente civico non aveva mai rilasciato il relativo permesso.
19. L' utilizzo dell'area pubblica di piazza Umberto I, antistante il locale, così come avvenuta fino al transennamento a seguito dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit., era quindi comunque ed in ogni caso destinato a venir meno, proprio in ragione della precedente ingiunzione di sgombero ed indipendentemente dal successivo transennamento disposto dal per ragioni di sicurezza. CP_1
20. Non risulta quindi raggiunta la prova del fatto che l'addotto calo del fatturato e la successiva chiusura dell'esercizio sono causalmente riconducibili al transennamento della piazza Umberto I, effettuato in esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 139 cit..
21. In ultimo, deve rilevarsi che l'appellante non ha provato neppure l'addotto calo dei fatturati, che avrebbe portato inesorabilmente alla chiusura dell'attività commerciale. Ed invero la società, come puntualmente eccepito dall'ente civico, non solo ha fornito dati incongruenti (come quello relativo al richiesto risarcimento per la perdita dell'avviamento, quantificato in euro 100.000,00, pur a fronte di una pattuizione con il dante causa pari ad euro
10.000,00), ma non ha neppure provveduto a depositare adeguata documentazione contabile idonea a dimostrare l'addotto calo di introiti.
Invero, dopo aver quantificato il risarcimento dei danni nella differenza tra gli incassi percepiti dal precedente gestore (che peraltro utilizzava la già menzionata pedana coperta) e quelli percepiti, a seguito del subentro, nell'anno 2011, l'appellante si è limitato a dedurre, del tutto genericamente e senza puntuale riscontro di documentazione contabile, i presunti guadagni del precedente gestore nel periodo gennaio - giugno 2010, senza nulla dedurre in ordine ai mesi da luglio a settembre. A fronte della genericità delle suddette allegazioni, correttamente il primo Giudice ha rigettato l'istanza istruttoria con la quale la società aveva
8 chiesto disporsi consulenza contabile, che, in presenza di tali lacune, sarebbe stata del tutto esplorativa.
22. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
719/2019 emessa dal Tribunale di Trapani, in data 28 giugno 2019, che conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA TA GI D'NT
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