Articolo 34 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 33Articolo 35
Versione
12 maggio 1956
Art. 34.
In termine di cui all'art. 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anziche' da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore il 12 maggio 1956