CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale in grado di appello iscritta al N. 463 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1641/2021(RG 7877/2018 RG
258/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento promossa da:
rappr. e difeso dall' avv. A. DAL CIN Parte_1
- Appellante- contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, R. BATTIATO e F. CERTOMA'
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore rappr. e difeso dall'avv. A. PEPE
-Appellate-
OGGETTO: “Contributi previdenziali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 22/12/2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 10620179008276569000 notificatale dall' CP_2
in data 8/8/2018, nonché contro la successiva intimazione n. 10620199002524481000
[...] notificatale il 2.1.2020, con le quali si chiedeva il pagamento del credito rinveniente dalla cartella n. 10620070000755384000 asseritamente notificata in data 22/2/2008, pari a € 4068,73 riferito ai contributi artigiani anno 1998. Tale cartella era stata posta a base di una iscrizione ipotecaria, notificatale in data 3/8/2012 insieme ad altre cartelle esattoriali.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere dichiarato la prescrizione del credito rinveniente dalla cartella del 2007, poiché richiesto molti anni dopo a prescrizione ormai maturata. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della opposizione alle intimazioni per intervenuta prescrizione del credito sotteso.
Si sono costituiti gli appellati riportandosi alle motivazioni della sentenza appellata e chiedendo il rigetto dell'appello. In data 20/10/2025 l'appellante ha dato atto che è venuta meno la materia del contendere, per avere sgravato interamente il credito oggetto delle cartelle Controparte_2 impugnate. L'appellante ha comunque insistito per il favore delle spese, previo accertamento della soccombenza virtuale.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che la cartella del 2007, su cui si era concentrato il contenzioso in appello, è stata interamente sgravata. Tuttavia deve esaminarsi la fondatezza dell'appello ai fini della valutazione sulle spese.
L'appello risulta fondato. Dalla notifica della cartella esattoriale del 22/8/2008, infatti, sono intervenuti due atti interruttivi, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 3/8/2012 e poi l'avviso di intimazione n. 10620129043316941000 notificato il 24/7/2013. Dopo tale data è stata notificata l'intimazione attualmente opposta n. 10620179008276569000, in data
8/8/2018 a cui è seguita poi nel 2020 la successiva intimazione.
Ebbene, come è evidente esaminando le suddette date, ben riepilogate anche da CP_2
nella sua memoria di costituzione, tra la notifica dell'AVI notificato il 24/7/2013 e la
[...] notifica del successivo AVI odiernamente impugnato, notificato l'8/8/2018, sono intervenuti più di cinque anni, sebbene per pochi giorni e pertanto il relativo credito si è prescritto.
L'opposizione allora sarebbe stata accolta, ove non fosse intervenuto lo sgravio. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e gravano sui resistenti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione alle intimazioni di pagamento n. 10620179008276569000 notificata in data 8/8/2018, nonché n. 10620199002524481000 notificata il 2.1.2020, stante l'intervenuto sgravio della cartella presupposta.
Condanna le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in € 2300,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 22/10/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa M. Sgarro