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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Onori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), Piazza Indipendenza n. 20, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Romagna ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: hanno entrambi confermato le condizioni concordate e indicate nell'istanza congiunta di trasformazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile da giudiziale in consensuale datata 23.10.2024. Condizioni di cui all'istanza congiunta suindicata: “Che l'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Latina, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 4, previo espletamento delle incombenze di rito, verificate le condizioni di legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 22.07.2017 a Parte_1 CP_1
Pagina 1 BA se Sus (Romania) con rito ortodosso e civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al n. 179, Parte 2, Serie C, anno 2017, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti condizioni: / a) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno
CP_ collocamento presso la SI.ra ; / b) il SI. non corrisponderà alla SI.ra Parte_1
CP_
nessun assegno divorzile in quanto economicamente autosufficiente;
/ c) il SI. Pt_1
verserà in favore dei figli minorenni e un assegno di mantenimento pari ad euro Per_1 Per_2
300,00 (euro 150,00 a minore) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludiche, scolastiche), come stabilito dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina;
/ d) alla SI.ra spetterà il 100% dell'assegno unico, stante il Pt_1
collocamento dei figli presso la stessa;
/ e) per quanto concerne il diritto di visita dei minori il padre potrà tenerli con sé, a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della
CP_ domenica. Il SI. provvederà ad avvisare la SI.ra prima di riportare presso Pt_1
l'abitazione i minori. I fine settimana potranno essere modificati in base agli impegni lavorativi/personali di entrambi i genitori e dei minori con un congruo preavviso;
/ f) stante
CP_ l'impossibilità del SI. di tenere stabilmente con sé i minori durante la settimana a causa del lavoro, per sua stessa ammissione, non verrà inserito un giorno prestabilito infrasettimanale in cui il padre potrà tenere con sé i minori. Tuttavia, nel caso in cui il padre potrà stare con loro un giorno durante la settimana, potrà comunicarlo alla SI.ra con congruo preavviso e potrà Pt_1
tenerli con sé sino alle ore 20.30. Il tutto sempre tenendo in considerazione gli impegni personali/lavorativi dei coniugi e gli impegni dei minori;
/ g) per quanto concerne le vacanze estive, quelle natalizie e quelle pasquali verranno mantenute le stesse condizioni previste nel ricorso per la separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale di Velletri e cioè nelle vacanze estive il terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi concordando con la SI.ra CP_2
entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo. Per le feste religiose i genitori terranno Pt_1
con sé i figli per il periodo 23-30 dicembre o 31 dicembre 6 gennaio ed a Pasqua o Pasquetta ad anni alterni. Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro dove porteranno specificatamente i figli in vacanza, in modo da essere sempre a conoscenza del luogo ove si trovano
i minori. / h) spese legali compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 2 In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 il Giudice relatore, dato atto dell'assenza delle parti e di aver preso visione dell'istanza di trasformazione in giudizio consensuale depositata in atti, ha mandato alle parti di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis terzo comma c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art 473-bis.21 c.p.c. ultimo comma c.p.c.
Le parti hanno confermato con le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le condizioni già concordate, come indicate in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
Preliminarmente si dà atto, stante la cittadinanza rumena del resistente, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, entrambi i coniugi residenti in Italia.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. Ue 1259 del 2010, stante la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia al momento in cui è stato adito il Tribunale.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di BA De Sus (Romania) in data
22 luglio 2017, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Velletri (RM) al n. 179, parte 2, serie C, anno 2017, e da cui si evince che le parti hanno scelto il regime di comunione legale dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Velletri in data 12 gennaio 2023 nell'ambito del giudizio con r.g. 5659 del 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e di non volersi riconciliare e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Pagina 3 Sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulle domande inerenti alle decisioni sulla responsabilità genitoriale sui figli minori ai sensi dell'art. 7 del Reg. Ue 1111 del
2019, stante la residenza dei minori in Italia.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana in merito all'assegno di mantenimento dei minori ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 4 del 2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja (rectius
“Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del
1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale dei minori in Italia;
per quanto riguarda le decisioni sull'assegno di mantenimento per i minori ai sensi dell'art. 3 del
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni elementari, richiamato dall'art. 15 del Reg. Ce 4 del 2009, per quanto esposto sopra.
Le precisazioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei figli minori e , anche alla Persona_3 Per_4
luce della documentazione in atti.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1247 del 2024, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di BA De Sus –
Romania in data 22 luglio 2017, da e e trascritto al Registro Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Velletri (RM) al n. 179, parte 2, serie C, anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 4 Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 5
Dott.ssa Concetta Serino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1247 del 2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Onori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), Piazza Indipendenza n. 20, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina Romagna ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro 8, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: hanno entrambi confermato le condizioni concordate e indicate nell'istanza congiunta di trasformazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile da giudiziale in consensuale datata 23.10.2024. Condizioni di cui all'istanza congiunta suindicata: “Che l'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Latina, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 4, previo espletamento delle incombenze di rito, verificate le condizioni di legge, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 22.07.2017 a Parte_1 CP_1
Pagina 1 BA se Sus (Romania) con rito ortodosso e civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Velletri al n. 179, Parte 2, Serie C, anno 2017, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge alle seguenti condizioni: / a) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno
CP_ collocamento presso la SI.ra ; / b) il SI. non corrisponderà alla SI.ra Parte_1
CP_
nessun assegno divorzile in quanto economicamente autosufficiente;
/ c) il SI. Pt_1
verserà in favore dei figli minorenni e un assegno di mantenimento pari ad euro Per_1 Per_2
300,00 (euro 150,00 a minore) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ludiche, scolastiche), come stabilito dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina;
/ d) alla SI.ra spetterà il 100% dell'assegno unico, stante il Pt_1
collocamento dei figli presso la stessa;
/ e) per quanto concerne il diritto di visita dei minori il padre potrà tenerli con sé, a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della
CP_ domenica. Il SI. provvederà ad avvisare la SI.ra prima di riportare presso Pt_1
l'abitazione i minori. I fine settimana potranno essere modificati in base agli impegni lavorativi/personali di entrambi i genitori e dei minori con un congruo preavviso;
/ f) stante
CP_ l'impossibilità del SI. di tenere stabilmente con sé i minori durante la settimana a causa del lavoro, per sua stessa ammissione, non verrà inserito un giorno prestabilito infrasettimanale in cui il padre potrà tenere con sé i minori. Tuttavia, nel caso in cui il padre potrà stare con loro un giorno durante la settimana, potrà comunicarlo alla SI.ra con congruo preavviso e potrà Pt_1
tenerli con sé sino alle ore 20.30. Il tutto sempre tenendo in considerazione gli impegni personali/lavorativi dei coniugi e gli impegni dei minori;
/ g) per quanto concerne le vacanze estive, quelle natalizie e quelle pasquali verranno mantenute le stesse condizioni previste nel ricorso per la separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale di Velletri e cioè nelle vacanze estive il terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi concordando con la SI.ra CP_2
entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo. Per le feste religiose i genitori terranno Pt_1
con sé i figli per il periodo 23-30 dicembre o 31 dicembre 6 gennaio ed a Pasqua o Pasquetta ad anni alterni. Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro dove porteranno specificatamente i figli in vacanza, in modo da essere sempre a conoscenza del luogo ove si trovano
i minori. / h) spese legali compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 2 In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 il Giudice relatore, dato atto dell'assenza delle parti e di aver preso visione dell'istanza di trasformazione in giudizio consensuale depositata in atti, ha mandato alle parti di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis terzo comma c.p.c. e fissato udienza di discussione ex art 473-bis.21 c.p.c. ultimo comma c.p.c.
Le parti hanno confermato con le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le condizioni già concordate, come indicate in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
Preliminarmente si dà atto, stante la cittadinanza rumena del resistente, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, da quanto allegato e prodotto in atti, entrambi i coniugi residenti in Italia.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. Ue 1259 del 2010, stante la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia al momento in cui è stato adito il Tribunale.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di BA De Sus (Romania) in data
22 luglio 2017, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Velletri (RM) al n. 179, parte 2, serie C, anno 2017, e da cui si evince che le parti hanno scelto il regime di comunione legale dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale, emesso dal Tribunale di Velletri in data 12 gennaio 2023 nell'ambito del giudizio con r.g. 5659 del 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 22 marzo 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e di non volersi riconciliare e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Pagina 3 Sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulle domande inerenti alle decisioni sulla responsabilità genitoriale sui figli minori ai sensi dell'art. 7 del Reg. Ue 1111 del
2019, stante la residenza dei minori in Italia.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana in merito all'assegno di mantenimento dei minori ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 4 del 2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja (rectius
“Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del
1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale dei minori in Italia;
per quanto riguarda le decisioni sull'assegno di mantenimento per i minori ai sensi dell'art. 3 del
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni elementari, richiamato dall'art. 15 del Reg. Ce 4 del 2009, per quanto esposto sopra.
Le precisazioni congiunte delle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei figli minori e , anche alla Persona_3 Per_4
luce della documentazione in atti.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1247 del 2024, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di BA De Sus –
Romania in data 22 luglio 2017, da e e trascritto al Registro Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Velletri (RM) al n. 179, parte 2, serie C, anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velletri (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Pagina 4 Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 5
Dott.ssa Concetta Serino.