Sentenza 28 febbraio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2018, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2017 del GIP TRIBUNALE di COSENZA sentita la re zione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/se e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 28 marzo 2017 il G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza ex art. 175, secondo comma, 462 e 670 cod.pen. finalizzata alla proposizione della formale opposizione ex art. 461 cod.proc.pen., formulata dal difensore di fiducia dell'imputato, a cui non è stato notificato il decreto penale di condanna n. 910 del 2015, dichiarato esecutivo. Ad avviso dell'organo giudicante "anche nel sistema del nuovo codice, all'imputato è imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità precedente ogni istanza utile e consentita" (Sez. 6, n. 3393 del 08/02/1994 ud., dep. 18/03/1994, rv. 198262). Avverso tale provvedimento il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione in data 5 aprile 2017 deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. La Procura Generale della Repubblica ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, nella parte in cui rigetta l'istanza ex art. 670 cod.pen. di revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna, atteso che non sussistevano i presupposti per l'esecutività del decreto penale in esame, non essendo stato lo stesso notificato al difensore di fiducia dell'imputato. In proposito va osservato che, ai sensi dell'art. 461, primo e quinto comma, cod.proc.pen., il giudice che ha emesso il decreto ne ordina l'esecuzione se non è proposta opposizione nel termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica del decreto o se questa è dichiarata inammissibile, sicché il termine perentorio di quindici giorni per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna non può decorrere nei confronti del difensore di fiducia a cui, come nel caso di specie, il decreto penale non sia stato notificato. In proposito occorre, difatti, sottolineare che, da un lato, il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012 Cc., dep. 22/10/2012, rv. 253623) e, dall'altro, che il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore di fiducia, anche se nominato successivamente all'emissione del decreto, ma prima che questo venga inoltrato per le notificazioni ai destinatari indicati dall'art. 463, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016 Cc. , dep. 19/04/2016, rv. 266621). S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta l'istanza di revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna (nello stesso senso Sez. 1, n. 15166 del 04/03/2009 cc., dep. 08/04/2009, rv. 242839, che ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato un'istanza della persona condannata con decreto, intesa a farne valere la non esecutività per omessa notifica al difensore d'ufficio, legittimato ad opporlo). Non occorre, dunque, provvedere sull'ulteriore istanza di restituzione del termine, che presuppone, comunque, la decadenza dalla facoltà che si pretende esercitare. Del resto, sebbene in un'ipotesi diversa dalla presente )Sez. 3, n.13222 del 18/02/2010 Cc. (dep. 08/04/2010 ) rv. 246813 ha affermato che il diritto alla restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, previsto dall'art. 462 cod. proc. pen., non spetta laddove la notificazione non sia stata effettuata e il decreto non sia divenuto irrevocabile, precisando appunto che in detta ipotesi non si ha decorso del termine per impugnare, con conseguente ammissibilità di un'impugnazione tardiva purché sorretta dalla prova che detto termine non è decorso. Lo stesso principio è confermato da Sez. 3, n.9212 del 09/02/2012 Cc. (dep. 08/03/2012) Rv. 252363, secondo cui, in tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 cod.proc.pen.
PQM
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2018