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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 7691 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 DI ROSA DANIELA* Ricorrente CONTRO
TE
, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente Oggetto: ricorso ex art. 30 d. lgs. 286/1998 avverso il decreto di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare ha pronunciato la seguente ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 10/04/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1 di diniego del visto per ricongiungimento familiare emanato dall' a TE CP_1 del 10/02/2025, notificato il 19/02/2025, con conseguente richiesta di ordinare al
[...]
a il TE CP_1 rilascio del visto d'ingresso in favore della signora . Parte_2
2. Nel fissare udienza, il Tribunale – già nel decreto di fissazione – ha rilevato la possibile incompetenza di questo Ufficio giudiziario.
3. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale di Torino, per essere competente quello di Roma e – nel merito – chiedendo comunque la reiezione del ricorso in ragione del carattere fittizio del vincolo familiare che il ricorrente intende far valere a fini di ricongiungimento.
4. All'udienza del 29.5.2025, parte ricorrente si è rimessa sulla questione della competenza.
5. Il Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza. La Difesa di Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il lamentando l'illegittimità dei TE provvedimenti adottati dall ad in Ghana. La domanda è rivolta ad TE CP_1 accertare il diritto al rilascio del visto di ingresso che detta dovrebbe emettere in CP_1 favore della sig.ra Pt_2
4. Alla luce della domanda formulata dal ricorrente, si deve dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini
1 del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il TE
, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono
[...] un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma» (Cass. Sez. 1, 19/04/2023, n. 10470, Rv. 667499 - 01).
5.
Considerato che
l'incompetenza è stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza (v. decreto di fissazione della trattazione della causa), che la ricorrente si è rimessa sul punto della competenza alla decisione del Giudice, tenuto conto che l'interpretazione della modifica normativa intervenuta sul testo dell'art. 20, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, è oggetto di poche pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea INDICA il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente. Spese interamente compensate Torino 28.6.2025
Il Giudice Andrea Natale
2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 7691 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 DI ROSA DANIELA* Ricorrente CONTRO
TE
, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente Oggetto: ricorso ex art. 30 d. lgs. 286/1998 avverso il decreto di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare ha pronunciato la seguente ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 10/04/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1 di diniego del visto per ricongiungimento familiare emanato dall' a TE CP_1 del 10/02/2025, notificato il 19/02/2025, con conseguente richiesta di ordinare al
[...]
a il TE CP_1 rilascio del visto d'ingresso in favore della signora . Parte_2
2. Nel fissare udienza, il Tribunale – già nel decreto di fissazione – ha rilevato la possibile incompetenza di questo Ufficio giudiziario.
3. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale di Torino, per essere competente quello di Roma e – nel merito – chiedendo comunque la reiezione del ricorso in ragione del carattere fittizio del vincolo familiare che il ricorrente intende far valere a fini di ricongiungimento.
4. All'udienza del 29.5.2025, parte ricorrente si è rimessa sulla questione della competenza.
5. Il Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza. La Difesa di Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il lamentando l'illegittimità dei TE provvedimenti adottati dall ad in Ghana. La domanda è rivolta ad TE CP_1 accertare il diritto al rilascio del visto di ingresso che detta dovrebbe emettere in CP_1 favore della sig.ra Pt_2
4. Alla luce della domanda formulata dal ricorrente, si deve dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini
1 del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il TE
, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono
[...] un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma» (Cass. Sez. 1, 19/04/2023, n. 10470, Rv. 667499 - 01).
5.
Considerato che
l'incompetenza è stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza (v. decreto di fissazione della trattazione della causa), che la ricorrente si è rimessa sul punto della competenza alla decisione del Giudice, tenuto conto che l'interpretazione della modifica normativa intervenuta sul testo dell'art. 20, co. 2, d.lgs. n. 150/2011, è oggetto di poche pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea INDICA il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice competente. Spese interamente compensate Torino 28.6.2025
Il Giudice Andrea Natale
2