Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in L. 432.679.806.000 per l'anno 1997, in L. 585.891.422.000 per l'anno 1998 e in L. 157.339.988.000 per l'anno 1999, si provvede, per un ammontare pari a L. 2.779.000.000 per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per la restante parte della quota relativa al 1997 e per l'intero ammontare delle quote relative al 1998 e al 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.