Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi ne' destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 34396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34396 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - rel Consigliere - N. 2452
3. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 14118/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN CA, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 13.12.2000 con cui è stata condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 727 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato;
osserva
Con sentenza 13.12.2000 il Pretore di Pistoia condannava EN CA perché ritenuta responsabile di avere abbandonato un cane di razza meticcia.
Riteneva che l'imputata, titolare di un potere di disposizione sull'animale, lo avesse consegnato al canile municipale, dichiarando falsamente che fosse randagio e senza rispettare la normativa in materia, al fine di disfarsene "senza alcuna garanzia di sopravvivenza per l'animale abbandonato".
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sia perché difettava ogni potere dispositivo sull'animale a lei riconducibile (essa si era limitata, come altre persone, a nutrire saltuariamente il cane che viveva all'interno di un maneggio privato da lei frequentato) sia perché non era configurabile l'ipotizzato abbandono, dato che essa aveva consegnato la bestia al canile comunale, erroneamente considerato dal giudice come luogo di soppressione, per sottrarlo ad un concreto pericolo di aggressione da parte di persona cui il cane aveva dato fastidio, a nulla rilevando la falsa dichiarazione circa lo stato di randagismo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato perché, anche se la sussistenza di un potere dispositivo sull'animale è stata accertata con argomentazioni logiche che non possono essere sindacate in sede di legittimità, nella condotta dell'imputata non è ravvisabile l'abbandono previsto e sanzionato dall'art. 727 cod. pen. L'abbandono, infatti, deve ravvisarsi quando l'animale, del quale l'agente abbia potere di disposizione, venga sottratto anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, sicché lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e di cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità.
Puntualizzato, poi, che la legge n. 281/1991 in materia di animali prevede che i cani comunque ricoverati presse le strutture comunali non possano essere soppressi (tranne che nei casi di malattia incurabile e di comprovata pericolosità) ne' destinati alla sperimentazione e che quelli randagi, se non reclamati, possano essere ceduti a privati, va rilevato che nel caso in esame non ricorre la fattispecie criminosa ipotizzata poiché, l'imputata ha soltanto tentato di affidare il cane ad una struttura pubblica presso la quale avrebbe continuato a ricevere custodia e cure, indipendentemente dalla falsa dichiarazione sullo stato dell'animale. La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001