Art. 4.
Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 , e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
b) la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse;
c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse;
d) la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell' articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;
e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari;
h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
i) la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
m) la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
n) l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 , qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
o) la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.
Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 , e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
b) la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse;
c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse;
d) la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell' articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;
e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari;
h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
i) la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
m) la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
n) l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 , qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
o) la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.