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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35316/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/09/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/3/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 30/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GUARNIERI LORENZO con studio in VIA DISCIPLINI, 4 MILANO;
presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MESITI SONIA con studio in VIALE MANZONI, 12 NOVARA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. GIULIANA SUTTI, Curatore speciale del minore , nato il [...], con studio Persona_1
in Via G. Boccaccio n. 45 Milano, nominato con ordinanza del 21.2.2023 .
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg. e con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito ai sensi dell'art. 151 co.2 c.c;
2. assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in Boffalora sopra IC (MI), via Cavour n. 16, Pt_1 con tutti gli arredi ivi presenti, quantomeno a partire dal mese di aprile 2025, data di conclusione della locazione dell'appartamento dove attualmente la ricorrente vive con il figlio;
Per_1
3. disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la madre e la Per_1 prosecuzione degli incontri padre/figlio attraverso l'organizzazione e il monitoraggio a cura dei Servizi Sociali;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in CP_1 Pt_1 via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1 a. la somma mensile omnicomprensiva di € 500,00; b. ovvero, in alternativa, la somma mensile omnicomprensiva di 400,00 in uno con la percezione integrale dell'assegno unico ex Dlgs n. 230/21; c. ovvero la somma mensile di euro 400,00,oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come sostenute e documentate secondo il protocollo in uso;
d. ovvero la somma mensile di euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come sostenute e documentate secondo il protocollo in uso in uno con la percezione integrale dell'assegno unico ex Dlgs n. 230/21; 5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in CP_1 Pt_1 via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
6. in coerenza con le domande di contribuzione al mantenimento del figlio di cui al punto n. 4 Per_1 delle presenti conclusioni, prevedere che l'assegno unico istituito con Dlgs. n. 230 del 21.12.2021 sia posto integralmente in favore della sig.ra Pt_1
Con vittoria di onorari professionali, spese, rimborso forfettario e accessori di legge.”
Per : Controparte_1
“1) pronunciare la separazione dei coniugi sig. e ; Controparte_1 Parte_1 2) rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata da , non sussistendone i Parte_1 presupposti;
3) assegnare la casa coniugale di Boffalora Sopra IC Via Camillo Cavour n.18 con tutti gli arredi a CP_1 (la sig.ra è assegnataria di un alloggio a Boffalora ove rimarrà sino all'assegnazione di casa
[...] Pt_1 Testi
);
4) disporre l'affido condiviso con residenza presso anagrafica e collocamento prevalente presso il padre, tenuto conto, come emerso, effettua circa 5 pernottamenti settimanali presso il padre a causa del lavoro della Per_1 sig.ra mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
Pt_1
5) disporre l'esercizio di visita del figlio in favore della madre secondo le seguenti Per_1 Parte_1 modalità consensualmente concordate di volta in volta, tenuto conto gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
6) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00= mensili, o quella diversa somma ritenuta congrua, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, giusto Protocollo di Milano, da concordarsi preventivamente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico;
7) disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti;
IN VIA SUBORDINATA: nel caso non dovesse essere accolta la richiesta di affido condiviso con residenza anagrafica e collocazione abitativa presso il resistente e mantenimento del monitoraggio dell'ente competente:
- disporre l'affido condiviso del minore con residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente Per_1 presso la madre e con monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio e porre a carico di CP_1 un mantenimento pari ad euro 300,00 mensili,, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, giusto
[...]
Protocollo di Milano, da concordarsi preventivamente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico;
- disporre l'esercizio di visita del figlio in favore del secondo le seguenti modalità Per_1 Persona_1 consensualmente concordate di volta in volta, tenuto conto gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER IL CURATORE SPECIALE
“1) confermare l'affidamento del minore al Comune di Boffalora sopra IC e la limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, signori e , quanto agli Parte_1 Controparte_1 aspetti sanitari ed al collocamento, attualmente presso la madre, garantendo il costante monitoraggio del nucleo familiare;
2) confermare l'incarico al Servizio Sociale di garantire la regolarità degli incontri padre e figlio predisponendo gli interventi ritenuti necessari o anche solamente opportuni a favore del minore e dei genitori;
3) in punto economico si rimette alla prudente valutazione del Tribunale;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, come aggiornate ex D.M.n.147 del 13.08.2022 oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
10.04.2021 in Boffalora sopra IC (MI) , iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 1 – Parte I – anno 2021, dall'unione in data 18.5.2021 nasceva , Per_1
con ricorso depositato il 26.9.2022 , la chiedeva la separazione personale, con addebito al Pt_1
marito, l'assegnazione della casa coniugale sita Boffalora Sopra IC Via Cavour n.18 condotta in locazione, l'affidamento esclusivo del figlio , con collocamento prevalente presso di sé, con Per_1
incarico ai servizi sociali competenti per territorio di regolamentare le frequentazioni paterne da svolgersi con modalità protetta in spazio neutro, un contributo al mantenimento del minore pari ad euro
500,00 oltre spese straordinarie nella misura del 50%, € 150,00 a titolo di mantenimento per sé e l'intero assegno unico per il nucleo familiare, descriveva la vita matrimoniale come connotata, fin dall'inizio, da continue violenze morali - aggressioni verbali, svilimento della sua persona, ingiurie continue - ed a volte anche fisiche, culminate in un grave episodio a seguito del quale sporgeva denunzia , venendo poi con il figlio in una comunità protetta nella quale si trovava anche al momento del deposito del ricorso;
sotto il profilo economico sottolineava di avere redditi molto limitati e di gran lunga più ridotti rispetto a quelli del marito, circostanza che legittimava le istanze avanzate, con comparsa del 1.2.2023 si costituiva in giudizio il , aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ma contestando integralmente quanto narrato dalla moglie con riferimento al motivo del fallimento del rapporto coniugale;
segnalava al Giudice la pendenza di procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni che, a seguito di indagine espletata dai servizi sociali competenti, aveva limitato la responsabilità genitoriale di entrambi e nominato un curatore speciale per il minore;
i servizi avevano articolato un calendario di incontri padre figlio;
evidenziava la pendenza a proprio carico di un procedimento penale incardinato a seguito della denunzia della moglie, proclamandosi tuttavia innocente da ogni accusa, basata soltanto ,in assenza di qualsivoglia certificazione medica o supporto testimoniale, sulle dichiarazioni della tuttavia smentite dai comportamenti della donna coevi o immediatamente Pt_1
precedenti del tutto contrastanti con le affermazioni della stessa;
in punto mantenimento offriva di contribuire a quello del minore mediante il pagamento della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre chiedeva il rigetto delle istanze della moglie che, affermava, aver reperito una stabile occupazione adeguatamente remunerata, all'udienza presidenziale del 21.2.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni con decreto definitivo del 20.12.2022, compresi gli incarichi ai servizi sociali, il collocamento della madre con il bambino nella struttura protetta e la nomina del curatore speciale del minore nella persona dell'Avv.
Giuliana Sutti, stabiliva l'importo dell'assegno perequativo che il padre avrebbe dovuto versare per il mantenimento di in € 300,00, oltre al 50% della spese straordinarie;
nulla per la ricorrente;
Per_1
disponeva poi il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali dell'ente affidatario, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.5.2023 concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore ed termine al curatore per il deposito di una memoria difensiva,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 27.3.2023, costituitosi nei termini il curatore speciale, con la memoria integrativa parte ricorrente chiedeva la revoca dell'affidamento all'ente del minore in favore dell'affidamento supere esclusivo a sé, Per_1
insistendo per le ulteriori domande già articolate;
con la comparsa di costituzione il resistente insisteva in quanto già dedotto e richiesto, all'udienza di prima comparizione innanzi all'istruttore il Giudice, sentito il Curatore speciale e letta la relazione dei Servizi Sociali confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario ai quali aggiungeva che, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, svolgessero indagine psicodiagnostica in relazione ad entrambi i genitori;
disponeva poi il deposito di una relazione di aggiornamento e rinviava per l'esame anche della indagine psicodiagnostica al 13.12.2023, poi d'ufficio al 19.12.2023 innanzi al Giudice nelle more subentrato nel ruolo ed ancora al 26.3.2024 non essendo stata completata l'indagine demandata ai servizi, all'udienza indicata le parti chiedevano ed ottenevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc e la causa veniva rinviata al 25.9.2024 per la discussione sui messi istruttori, quindi il G.I., con ordinanza riservata del 25.9.2024 rigettava le prove orali articolate dalle parti perché vertenti su circostanze irrilevanti e valutativi, reiterava la richiesta degli atti del procedimento penale a carico del non CP_1
coperti dal segreto istruttorio alla Procura della repubblica - che adempiva tempestivamente - e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 4.2.2025 poi su istanza del Curatore speciale differita a 28.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le relazioni dei servizi sociali incaricati e precisate dalle parti le conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, tuttavia ridotti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, perveniva nel fascicolo telematico relazione dei servizi sociali contenente urgenti segnalazioni che il Collegio esaminava nella camera di consiglio del
30.4.2025 durante la quale la causa era discussa e decisa.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
Il materiale probatorio a disposizione del Tribunale è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale - grazie anche al certosino lavoro dei servizi sociali incaricati ed al ruolo svolto dal Curatore speciale - quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618,
Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, l'attuale condizione del nucleo ed il giudizio penale pendente a carico del , parte offesa la moglie, sono invero CP_1 elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Pt_2
Sin dall'atto introduttivo del giudizio ha evidenziato una serie di comportamenti violenti ed aggressivi del marito, cui non erano mai seguite denunce né accessi al pronto soccorso trovandosi nella difficile situazione di donna straniera, non particolarmente inserita nel territorio, priva di un supporto amicale o familiare che la potesse accompagnare nel percorso di allontanamento, con in più l'handicap di essere il infermiere presso il nosocomio di prossimità, che le rendeva complicato rivolgersi CP_1
ai sanitari dello stesso centro.
La ricorrente è riuscita a superare questa condizione soltanto nel momento in cui un episodio considerato più grave degli altri le ha dato la spinta per allontanarsi di casa con l'aiuto dei Carabinieri che hanno curato il proprio collocamento col minore in una struttura protetta, sì da avere anche il supporto necessario per sporgere circostanziata querela.
Il processo penale 17992/22 RGNR , n. 6969/24 GIP era, al momento del deposito degli atti conclusivi ancora pendente, ma al di là dell'esito dello stesso, dagli atti forniti a questo giudice dalla
Procura della Repubblica emerge in maniera inequivocabile un quadro coniugale connotato da grande aggressività verbale e fisica del , amplificata dalla detenzione di armi da parte del resistente - poi CP_1
sequestrate a seguito di perquisizione - già di per sé sufficiente a concretizzare plurima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e causa determinante per la fine dell'unione coniugale, sicché risulta inequivocabilmente provato tanto che la separazione è da imputarsi ai comportamenti del resistente
,quanto la sussistenza dello stretto nesso di causalità tra gli agiti e la crisi matrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda di addebito.
Sul punto è poi sufficiente rammentare che, come recentemente ribadito dalla Cassazione, gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e persino se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
Il reale nodo che il Collegio si trova a dover affrontare e decidere riguarda la responsabilità genitoriale e la gestione del minore, che necessita indubbiamente di protezione e particolare osservazione.
Attualmente è affidato al Comune di Boffalora sopra IC a seguito di decreto Per_1
definitivo del TM di Milano, poi recepito del Presidente nei provvedimenti provvisori ed urgenti. E' collocato in via prevalente presso la madre, dapprima in comunità protetta ed adesso in un alloggio, sempre in Boffalora, messo a disposizione dal Comune fino al Novembre 2025. Sino ai recenti accadimenti del 25 aprile 2025 ha gradualmente ripreso i rapporti con il padre che i servizi incaricati avevano ritenuto costruttivo nel suo interesse ampliare, con abbandono dello spazio neutro in favore di permanenza presso il domicilio paterno. Tale soluzione era gradita ed avallata anche dalla madre, che dal nuovo stato di cose, e soprattutto dall'aiuto ricevuto dalla nuova compagna del , traeva CP_1
giovamento anche in termini di tempo libero personale e possibilità di organizzazione degli impegni lavorativi.
La storia del nucleo familiare, negli anni di durata di causa, è stata molto altalenante ma adeguatamente gestita e supportata dall'Ente affidatario per il tramite dei servizi sociali e specialistici di
Magenta. Ciò ha fatto si che il rapporto del minore con il padre non soltanto sia stato mantenuto, ma sia stato anche implementato. Inoltre, complice la permanenza della per due anni nella struttura Pt_1 protetta, l'aiuto ricevuto dagli operatori ed il costante lavoro su madre e bambino hanno contribuito al superamento di evidenti difficoltà ed alla riapertura di un dialogo della coppia genitoriale.
La lettura delle numerosissime relazioni depositate sino alla penultima del 24.1.2025, danno dettagliata contezza del percorso descritto, anche nella narrazione del momento in cui sembrava esserci stato un riavvicinamento della coppia, quasi una riconciliazione, e della successiva adeguata gestione del fallimento di tale progetto. Addirittura, l'elaborato citato non esprimeva apertamente un dissenso alla volontà delle parti di istare per la revoca dell'affidamento all'ente con conseguente affido condiviso, che anzi vedeva visto come una percorribile ipotesi.
Tuttavia, con relazione del 30.4.2025, di cui il Collegio deve tenere conto ai fini di una corretta decisione, è stata portata all'urgente attenzione del Tribunale una totale inversione di rotta, nascente da presunto agiti violenti del padre nei confronti del bambino, cui è seguito un ricovero più per esigenze c.d. sociali che per necessità terapeutiche. Dall'elaborato redatto dopo gli opportuni e meticolosi accertamenti, tuttavia, emerge in maniera evidente una certa perplessità degli operatori circa le modalità di svolgimento dell'episodio narrato e sulla gravità dello stesso e/o reale coinvolgimento paterno, che determina i Servizi sociali a richiedere al Tribunale che, dopo le dimissioni del minore - presumibilmente avvenute il 5.5. u.s. come preconizzato nella relazione - “sia importante mantenere l'affido all'ente del minore con la vigente limitazione e responsabilità genitoriale in riferimento al collocamento del minore alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario alle scelte scolastiche ed educative”.
Il servizio, inoltre, proprio alla luce delle perplessità già mostrate “ritiene importante mantenere la continuità relazionale tra e il padre, oltre che osservarne la relazione, come quella con la Per_1
madre, a fronte dei suoi riportati confusi e a tratti postumi circa i presunti maltrattamenti “ quotidiani”.
Si sta provvedendo quindi ad attivare quanto prima un intervento educativo domiciliare presso il domicilio materno e si informa che questo servizio sarà presente nell'accompagnare il rientro a casa della diade e nel garantire il diritto di incontro e la relazione del minore con il padre per quanto accaduto”.
I fatti, gravi, narrati dalla madre;
la ferma smentita, asserita e supportata dalla nuova compagna, del padre;
l'atteggiamento di grande attenzione sul nucleo richiesto dai servizi determinano il Collegio a disporre l'affidamento di ai servizi sociali del Comune di Magenta, competenti in base alla Per_1
residenza del minore a Boffalora sul IC, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni meglio indicate in dispositivo sul minore, che manterranno allo stato e salvo negative evidenze da segnalare immediatamente alla procura presso il TM, collocato in maniera prevalente presso la madre.
Saranno i medesimi servizi a regolamentare, nuovamente ed alla luce dei recenti accadimenti, i tempi di permanenza presso il padre, riattivando quanto meno nella fase iniziale gli incontri in spazio neutro ed osservati, con facoltà di ampliamento e liberalizzazione solo quando accertata ogni assenza di pregiudizio per il minore e ove ritenuto funzionale ad una corretta relazione padre/figlio.
I servizi affidatari, inoltre, ed in considerazione delle fragilità ed incongruenze narrative rilevate nella cureranno la presa in carico della madre collocataria da parte del CPS competente per Pt_1
territorio, al fine di attivazione di sostegno psicologico personale oltre che finalizzato al più corretto esercizio della genitorialità, acquisendo cicliche relazioni che possano fornire le più ampie garanzie di assenza di pregiudizio per il minore.
L'affidamento ai Servizi sociali dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze, attraverso i percorsi già avviati e che dovranno proseguire, e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo congiunto sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione anche in considerazione della apertura alla condivisione delle scelte per il figlio della ripresa del dialogo di cui era stata data evidenza nella relazione del 24.1.2025, che aveva portato tanto le parti a richiedere - ed i servizi a non opporsi apertamente all'istanza- l'affidamento condiviso del bambino.
Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
L'assegnazione della casa coniugale
La difesa di parte ricorrente insiste per l'assegnazione della casa coniugale, sebbene anche sul punto la posizione della sia ambivalente, chiedendo in alcune occasioni ai servizi di essere aiutata Pt_1
nella ricerca di un alloggio a Boffalora, in altre affermando di voler andar via dal paese per mettere una distanza fisica dal marito ed in altre ancora di voler rientrare nella casa coniugale per il basso canone di locazione che potrebbe facilmente sostenere.
Sul punto si osserva :
è pacifico che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non ha un connotato economico, di cui al più può essere un riflesso, avendo come unico scopo quello di garantire al minore, già particolarmente provato dagli eventi di sconvolgimento familiare, di mantenere l'habitat in cui è cresciuto, inteso non soltanto come prossimità ai luoghi ed agli affetti frequentati, ma proprio come immobile, arredi ed oggetti di riferimento. Il giudice, quindi, può provvedere in tal senso esclusivamente quando questa consolidata relazione tra il minore e la casa esiste e dunque va preservata.
In adesione a tale incontestabile assunto la domanda di parte ricorrente va rigettata. , che Per_1
oggi ha quasi 4 anni, ha invero vissuto nella casa coniugale per un brevissimo periodo e precisamente dalla nascita fino a circa gli 11 mesi. Successivamente è stato dapprima collocato in comunità protetta con la madre, poi con la stessa è andata a vivere in alloggio loro messo a disposizione dal Comune e nel quale, secondo le ultime indicazioni fornite al Tribunale, potranno continuare a dimorare fino ad almeno Novembre 2025. Non ha pertanto sviluppato alcun attaccamento alla casa da cui è andato via piccolissimo e della quale certamente, in considerazione della tenera età non può avere ricordi.
La ricorrente, quindi, se effettivamente il contratto di locazione è cointestato, come affermato dalla sua difesa, e se realmente intende rientrare nell'immobile, dovrà risolvere l'eventuale contrasto sul punto in applicazione della normativa codicistica di riferimento e innanzi all'autorità giudiziale competente.
Le condizioni economiche
La ricorrente nella comparsa conclusionale ha dato atto del reperimento di un'attività lavorativa a tempo pieno presso l'A.S.S.T. Rhodense-Ospedale di Rho con trattamento economico di circa €
1.800,00 mensili, rinunciando di conseguenza alla domanda di assegno di mantenimento in virtù di una essenziale coincidenza dei redditi con il marito.
Resta pertanto da quantificare esclusivamente il contributo perequativo paterno al mantenimento di . Per_1
Su proposta del , non avversata dalla controparte, il Presidente, valutati i suoi redditi, CP_1
tenuto conto di quelli della ricorrente e della sua collocazione unitamente al minore in struttura protetta,
e dunque in assenza di spese di vitto ed alloggio, ha quantificato in € 300,00 mensili il citato contributo.
Al momento dell'emissione dei dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti il resistente aveva un reddito lordo annuo (periodo di imposta 2021) pari ad € 25.313,00 del tutto speculare a quello dei due anni precedenti. Detratte IRPEF ed imposte regionali e comunali residuava un netto mensile medio di circa € 1.800,00.
Pur in assenza di aggiornamento delleadocumentazione fiscale, è ipotizzabile che i guadagni siano rimasti sostanzialmente immutati. Del resto entrambe le parti nei loro scritti conclusivi concordano sulle cifre appena indicate.
Rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale sono però intervenute due significative modifiche: la ha consolidato l' attività lavorativa, con aumento sensibile dei guadagni, divenuti Pt_1
certi, ma allo stesso tempo sono cresciuti anche gli esborsi, avendo madre e figlio lasciato la comunità per vivere in immobile messo a disposizione del comune, e quindi con contestuale carico di spese vive anche per il vitto.
Alla luce della complessiva situazione, tenuto conto anche della imminente necessità che la ricorrente avrà di reperire una casa in locazione dove vivere con il minore e del permanere delle difficoltà di dialogo tra le parti, che rende complicato il meccanismo di gestione delle spese straordinarie, il
Collegio ridetermina nella misura onnicomprensiva di € 450,00 mensili il contributo paterno al mantenimento di , stabilendo nel contempo, quale ulteriore forma di mantenimento per il minore Per_1 che l'assegno unico per il nucleo familiare – il cui importo sarà significativo - venga interamente trattenuto dalla ricorrente, in luogo della suddivisione al 50% tra i genitori.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_2
problematiche relative al figlio minore minore della coppia e quindi nell'interesse dello stesso, la decisione in ordine all'affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza preso i genitori di che non viene valutata in termini di soccombenza visto che è assunta nel preminente interesse Per_1
dello stesso, la decisione equidistante rispetto alle richieste economiche formulate dalle parti, la soccombenza del in ordine alla domanda di addebito e quello della in ordine alla domanda CP_1 Pt_1
di assegnazione della casa coniugale, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese del giudizio, mentre i compensi del Curatore ammesso al Gratuito
Patrocinio verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 10.04.2021 in Boffalora sopra IC (MI) , iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 1 – Parte I – anno 2021,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune Boffalora sopra IC (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore , nato il [...] Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Magenta per un periodo di anni due, termine spirato il quale l'affidamento tornerà condiviso ai genitori;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi affidatari segnaleranno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale modalità di affidamento;
5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre,
7. Dispone che gli incontri con il padre, vengano ripristinati allo stato in spazio neutro e con modalità osservata;
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle sue condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore,
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo , rifiuto e/o inerzia del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il Servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e, di avviare gli interventi socio-educativo anche domiciliari Per_1
presso il domicilio materno;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, curando in particolare la presa in carico della da parte del CPS competente, cui richiedere periodiche relazioni di Pt_1
aggiornamento sulla condizione psicofisica della stessa;
16. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
17.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi , Controparte_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
18. Rigetta la domanda della di assegnazione della casa familiare di Boffalora sul IC, Via Pt_1
Cavour n. 18;
19.Pone definitivamente a carico del padre il versamento alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 onnicomprensiva, con decorrenza
Giugno 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Giugno 2026;
20. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
21. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del al Curatore Speciale, al Giudice Controparte_4
Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 30.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Susanna Terni dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/09/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/3/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 30/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GUARNIERI LORENZO con studio in VIA DISCIPLINI, 4 MILANO;
presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MESITI SONIA con studio in VIALE MANZONI, 12 NOVARA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON AVV. GIULIANA SUTTI, Curatore speciale del minore , nato il [...], con studio Persona_1
in Via G. Boccaccio n. 45 Milano, nominato con ordinanza del 21.2.2023 .
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg. e con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito ai sensi dell'art. 151 co.2 c.c;
2. assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in Boffalora sopra IC (MI), via Cavour n. 16, Pt_1 con tutti gli arredi ivi presenti, quantomeno a partire dal mese di aprile 2025, data di conclusione della locazione dell'appartamento dove attualmente la ricorrente vive con il figlio;
Per_1
3. disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la madre e la Per_1 prosecuzione degli incontri padre/figlio attraverso l'organizzazione e il monitoraggio a cura dei Servizi Sociali;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in CP_1 Pt_1 via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1 a. la somma mensile omnicomprensiva di € 500,00; b. ovvero, in alternativa, la somma mensile omnicomprensiva di 400,00 in uno con la percezione integrale dell'assegno unico ex Dlgs n. 230/21; c. ovvero la somma mensile di euro 400,00,oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come sostenute e documentate secondo il protocollo in uso;
d. ovvero la somma mensile di euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come sostenute e documentate secondo il protocollo in uso in uno con la percezione integrale dell'assegno unico ex Dlgs n. 230/21; 5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, in CP_1 Pt_1 via anticipata e con rivalutazione annuale ISTAT, la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
6. in coerenza con le domande di contribuzione al mantenimento del figlio di cui al punto n. 4 Per_1 delle presenti conclusioni, prevedere che l'assegno unico istituito con Dlgs. n. 230 del 21.12.2021 sia posto integralmente in favore della sig.ra Pt_1
Con vittoria di onorari professionali, spese, rimborso forfettario e accessori di legge.”
Per : Controparte_1
“1) pronunciare la separazione dei coniugi sig. e ; Controparte_1 Parte_1 2) rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata da , non sussistendone i Parte_1 presupposti;
3) assegnare la casa coniugale di Boffalora Sopra IC Via Camillo Cavour n.18 con tutti gli arredi a CP_1 (la sig.ra è assegnataria di un alloggio a Boffalora ove rimarrà sino all'assegnazione di casa
[...] Pt_1 Testi
);
4) disporre l'affido condiviso con residenza presso anagrafica e collocamento prevalente presso il padre, tenuto conto, come emerso, effettua circa 5 pernottamenti settimanali presso il padre a causa del lavoro della Per_1 sig.ra mantenendo il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
Pt_1
5) disporre l'esercizio di visita del figlio in favore della madre secondo le seguenti Per_1 Parte_1 modalità consensualmente concordate di volta in volta, tenuto conto gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
6) porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00= mensili, o quella diversa somma ritenuta congrua, da aggiornarsi secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, giusto Protocollo di Milano, da concordarsi preventivamente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico;
7) disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti;
IN VIA SUBORDINATA: nel caso non dovesse essere accolta la richiesta di affido condiviso con residenza anagrafica e collocazione abitativa presso il resistente e mantenimento del monitoraggio dell'ente competente:
- disporre l'affido condiviso del minore con residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente Per_1 presso la madre e con monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio e porre a carico di CP_1 un mantenimento pari ad euro 300,00 mensili,, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, giusto
[...]
Protocollo di Milano, da concordarsi preventivamente da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% dell'assegno unico;
- disporre l'esercizio di visita del figlio in favore del secondo le seguenti modalità Per_1 Persona_1 consensualmente concordate di volta in volta, tenuto conto gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER IL CURATORE SPECIALE
“1) confermare l'affidamento del minore al Comune di Boffalora sopra IC e la limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, signori e , quanto agli Parte_1 Controparte_1 aspetti sanitari ed al collocamento, attualmente presso la madre, garantendo il costante monitoraggio del nucleo familiare;
2) confermare l'incarico al Servizio Sociale di garantire la regolarità degli incontri padre e figlio predisponendo gli interventi ritenuti necessari o anche solamente opportuni a favore del minore e dei genitori;
3) in punto economico si rimette alla prudente valutazione del Tribunale;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, come aggiornate ex D.M.n.147 del 13.08.2022 oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
10.04.2021 in Boffalora sopra IC (MI) , iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 1 – Parte I – anno 2021, dall'unione in data 18.5.2021 nasceva , Per_1
con ricorso depositato il 26.9.2022 , la chiedeva la separazione personale, con addebito al Pt_1
marito, l'assegnazione della casa coniugale sita Boffalora Sopra IC Via Cavour n.18 condotta in locazione, l'affidamento esclusivo del figlio , con collocamento prevalente presso di sé, con Per_1
incarico ai servizi sociali competenti per territorio di regolamentare le frequentazioni paterne da svolgersi con modalità protetta in spazio neutro, un contributo al mantenimento del minore pari ad euro
500,00 oltre spese straordinarie nella misura del 50%, € 150,00 a titolo di mantenimento per sé e l'intero assegno unico per il nucleo familiare, descriveva la vita matrimoniale come connotata, fin dall'inizio, da continue violenze morali - aggressioni verbali, svilimento della sua persona, ingiurie continue - ed a volte anche fisiche, culminate in un grave episodio a seguito del quale sporgeva denunzia , venendo poi con il figlio in una comunità protetta nella quale si trovava anche al momento del deposito del ricorso;
sotto il profilo economico sottolineava di avere redditi molto limitati e di gran lunga più ridotti rispetto a quelli del marito, circostanza che legittimava le istanze avanzate, con comparsa del 1.2.2023 si costituiva in giudizio il , aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ma contestando integralmente quanto narrato dalla moglie con riferimento al motivo del fallimento del rapporto coniugale;
segnalava al Giudice la pendenza di procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni che, a seguito di indagine espletata dai servizi sociali competenti, aveva limitato la responsabilità genitoriale di entrambi e nominato un curatore speciale per il minore;
i servizi avevano articolato un calendario di incontri padre figlio;
evidenziava la pendenza a proprio carico di un procedimento penale incardinato a seguito della denunzia della moglie, proclamandosi tuttavia innocente da ogni accusa, basata soltanto ,in assenza di qualsivoglia certificazione medica o supporto testimoniale, sulle dichiarazioni della tuttavia smentite dai comportamenti della donna coevi o immediatamente Pt_1
precedenti del tutto contrastanti con le affermazioni della stessa;
in punto mantenimento offriva di contribuire a quello del minore mediante il pagamento della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre chiedeva il rigetto delle istanze della moglie che, affermava, aver reperito una stabile occupazione adeguatamente remunerata, all'udienza presidenziale del 21.2.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni con decreto definitivo del 20.12.2022, compresi gli incarichi ai servizi sociali, il collocamento della madre con il bambino nella struttura protetta e la nomina del curatore speciale del minore nella persona dell'Avv.
Giuliana Sutti, stabiliva l'importo dell'assegno perequativo che il padre avrebbe dovuto versare per il mantenimento di in € 300,00, oltre al 50% della spese straordinarie;
nulla per la ricorrente;
Per_1
disponeva poi il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali dell'ente affidatario, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.5.2023 concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore ed termine al curatore per il deposito di una memoria difensiva,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 27.3.2023, costituitosi nei termini il curatore speciale, con la memoria integrativa parte ricorrente chiedeva la revoca dell'affidamento all'ente del minore in favore dell'affidamento supere esclusivo a sé, Per_1
insistendo per le ulteriori domande già articolate;
con la comparsa di costituzione il resistente insisteva in quanto già dedotto e richiesto, all'udienza di prima comparizione innanzi all'istruttore il Giudice, sentito il Curatore speciale e letta la relazione dei Servizi Sociali confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario ai quali aggiungeva che, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, svolgessero indagine psicodiagnostica in relazione ad entrambi i genitori;
disponeva poi il deposito di una relazione di aggiornamento e rinviava per l'esame anche della indagine psicodiagnostica al 13.12.2023, poi d'ufficio al 19.12.2023 innanzi al Giudice nelle more subentrato nel ruolo ed ancora al 26.3.2024 non essendo stata completata l'indagine demandata ai servizi, all'udienza indicata le parti chiedevano ed ottenevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc e la causa veniva rinviata al 25.9.2024 per la discussione sui messi istruttori, quindi il G.I., con ordinanza riservata del 25.9.2024 rigettava le prove orali articolate dalle parti perché vertenti su circostanze irrilevanti e valutativi, reiterava la richiesta degli atti del procedimento penale a carico del non CP_1
coperti dal segreto istruttorio alla Procura della repubblica - che adempiva tempestivamente - e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 4.2.2025 poi su istanza del Curatore speciale differita a 28.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le relazioni dei servizi sociali incaricati e precisate dalle parti le conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, tuttavia ridotti, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, perveniva nel fascicolo telematico relazione dei servizi sociali contenente urgenti segnalazioni che il Collegio esaminava nella camera di consiglio del
30.4.2025 durante la quale la causa era discussa e decisa.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
Il materiale probatorio a disposizione del Tribunale è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale - grazie anche al certosino lavoro dei servizi sociali incaricati ed al ruolo svolto dal Curatore speciale - quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618,
Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte, l'attuale condizione del nucleo ed il giudizio penale pendente a carico del , parte offesa la moglie, sono invero CP_1 elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito ha chiesto l'addebito della separazione al marito. Pt_2
Sin dall'atto introduttivo del giudizio ha evidenziato una serie di comportamenti violenti ed aggressivi del marito, cui non erano mai seguite denunce né accessi al pronto soccorso trovandosi nella difficile situazione di donna straniera, non particolarmente inserita nel territorio, priva di un supporto amicale o familiare che la potesse accompagnare nel percorso di allontanamento, con in più l'handicap di essere il infermiere presso il nosocomio di prossimità, che le rendeva complicato rivolgersi CP_1
ai sanitari dello stesso centro.
La ricorrente è riuscita a superare questa condizione soltanto nel momento in cui un episodio considerato più grave degli altri le ha dato la spinta per allontanarsi di casa con l'aiuto dei Carabinieri che hanno curato il proprio collocamento col minore in una struttura protetta, sì da avere anche il supporto necessario per sporgere circostanziata querela.
Il processo penale 17992/22 RGNR , n. 6969/24 GIP era, al momento del deposito degli atti conclusivi ancora pendente, ma al di là dell'esito dello stesso, dagli atti forniti a questo giudice dalla
Procura della Repubblica emerge in maniera inequivocabile un quadro coniugale connotato da grande aggressività verbale e fisica del , amplificata dalla detenzione di armi da parte del resistente - poi CP_1
sequestrate a seguito di perquisizione - già di per sé sufficiente a concretizzare plurima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e causa determinante per la fine dell'unione coniugale, sicché risulta inequivocabilmente provato tanto che la separazione è da imputarsi ai comportamenti del resistente
,quanto la sussistenza dello stretto nesso di causalità tra gli agiti e la crisi matrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda di addebito.
Sul punto è poi sufficiente rammentare che, come recentemente ribadito dalla Cassazione, gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito addirittura quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e persino se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
Il reale nodo che il Collegio si trova a dover affrontare e decidere riguarda la responsabilità genitoriale e la gestione del minore, che necessita indubbiamente di protezione e particolare osservazione.
Attualmente è affidato al Comune di Boffalora sopra IC a seguito di decreto Per_1
definitivo del TM di Milano, poi recepito del Presidente nei provvedimenti provvisori ed urgenti. E' collocato in via prevalente presso la madre, dapprima in comunità protetta ed adesso in un alloggio, sempre in Boffalora, messo a disposizione dal Comune fino al Novembre 2025. Sino ai recenti accadimenti del 25 aprile 2025 ha gradualmente ripreso i rapporti con il padre che i servizi incaricati avevano ritenuto costruttivo nel suo interesse ampliare, con abbandono dello spazio neutro in favore di permanenza presso il domicilio paterno. Tale soluzione era gradita ed avallata anche dalla madre, che dal nuovo stato di cose, e soprattutto dall'aiuto ricevuto dalla nuova compagna del , traeva CP_1
giovamento anche in termini di tempo libero personale e possibilità di organizzazione degli impegni lavorativi.
La storia del nucleo familiare, negli anni di durata di causa, è stata molto altalenante ma adeguatamente gestita e supportata dall'Ente affidatario per il tramite dei servizi sociali e specialistici di
Magenta. Ciò ha fatto si che il rapporto del minore con il padre non soltanto sia stato mantenuto, ma sia stato anche implementato. Inoltre, complice la permanenza della per due anni nella struttura Pt_1 protetta, l'aiuto ricevuto dagli operatori ed il costante lavoro su madre e bambino hanno contribuito al superamento di evidenti difficoltà ed alla riapertura di un dialogo della coppia genitoriale.
La lettura delle numerosissime relazioni depositate sino alla penultima del 24.1.2025, danno dettagliata contezza del percorso descritto, anche nella narrazione del momento in cui sembrava esserci stato un riavvicinamento della coppia, quasi una riconciliazione, e della successiva adeguata gestione del fallimento di tale progetto. Addirittura, l'elaborato citato non esprimeva apertamente un dissenso alla volontà delle parti di istare per la revoca dell'affidamento all'ente con conseguente affido condiviso, che anzi vedeva visto come una percorribile ipotesi.
Tuttavia, con relazione del 30.4.2025, di cui il Collegio deve tenere conto ai fini di una corretta decisione, è stata portata all'urgente attenzione del Tribunale una totale inversione di rotta, nascente da presunto agiti violenti del padre nei confronti del bambino, cui è seguito un ricovero più per esigenze c.d. sociali che per necessità terapeutiche. Dall'elaborato redatto dopo gli opportuni e meticolosi accertamenti, tuttavia, emerge in maniera evidente una certa perplessità degli operatori circa le modalità di svolgimento dell'episodio narrato e sulla gravità dello stesso e/o reale coinvolgimento paterno, che determina i Servizi sociali a richiedere al Tribunale che, dopo le dimissioni del minore - presumibilmente avvenute il 5.5. u.s. come preconizzato nella relazione - “sia importante mantenere l'affido all'ente del minore con la vigente limitazione e responsabilità genitoriale in riferimento al collocamento del minore alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario alle scelte scolastiche ed educative”.
Il servizio, inoltre, proprio alla luce delle perplessità già mostrate “ritiene importante mantenere la continuità relazionale tra e il padre, oltre che osservarne la relazione, come quella con la Per_1
madre, a fronte dei suoi riportati confusi e a tratti postumi circa i presunti maltrattamenti “ quotidiani”.
Si sta provvedendo quindi ad attivare quanto prima un intervento educativo domiciliare presso il domicilio materno e si informa che questo servizio sarà presente nell'accompagnare il rientro a casa della diade e nel garantire il diritto di incontro e la relazione del minore con il padre per quanto accaduto”.
I fatti, gravi, narrati dalla madre;
la ferma smentita, asserita e supportata dalla nuova compagna, del padre;
l'atteggiamento di grande attenzione sul nucleo richiesto dai servizi determinano il Collegio a disporre l'affidamento di ai servizi sociali del Comune di Magenta, competenti in base alla Per_1
residenza del minore a Boffalora sul IC, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni meglio indicate in dispositivo sul minore, che manterranno allo stato e salvo negative evidenze da segnalare immediatamente alla procura presso il TM, collocato in maniera prevalente presso la madre.
Saranno i medesimi servizi a regolamentare, nuovamente ed alla luce dei recenti accadimenti, i tempi di permanenza presso il padre, riattivando quanto meno nella fase iniziale gli incontri in spazio neutro ed osservati, con facoltà di ampliamento e liberalizzazione solo quando accertata ogni assenza di pregiudizio per il minore e ove ritenuto funzionale ad una corretta relazione padre/figlio.
I servizi affidatari, inoltre, ed in considerazione delle fragilità ed incongruenze narrative rilevate nella cureranno la presa in carico della madre collocataria da parte del CPS competente per Pt_1
territorio, al fine di attivazione di sostegno psicologico personale oltre che finalizzato al più corretto esercizio della genitorialità, acquisendo cicliche relazioni che possano fornire le più ampie garanzie di assenza di pregiudizio per il minore.
L'affidamento ai Servizi sociali dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze, attraverso i percorsi già avviati e che dovranno proseguire, e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo congiunto sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, dalla presente decisione anche in considerazione della apertura alla condivisione delle scelte per il figlio della ripresa del dialogo di cui era stata data evidenza nella relazione del 24.1.2025, che aveva portato tanto le parti a richiedere - ed i servizi a non opporsi apertamente all'istanza- l'affidamento condiviso del bambino.
Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
L'assegnazione della casa coniugale
La difesa di parte ricorrente insiste per l'assegnazione della casa coniugale, sebbene anche sul punto la posizione della sia ambivalente, chiedendo in alcune occasioni ai servizi di essere aiutata Pt_1
nella ricerca di un alloggio a Boffalora, in altre affermando di voler andar via dal paese per mettere una distanza fisica dal marito ed in altre ancora di voler rientrare nella casa coniugale per il basso canone di locazione che potrebbe facilmente sostenere.
Sul punto si osserva :
è pacifico che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non ha un connotato economico, di cui al più può essere un riflesso, avendo come unico scopo quello di garantire al minore, già particolarmente provato dagli eventi di sconvolgimento familiare, di mantenere l'habitat in cui è cresciuto, inteso non soltanto come prossimità ai luoghi ed agli affetti frequentati, ma proprio come immobile, arredi ed oggetti di riferimento. Il giudice, quindi, può provvedere in tal senso esclusivamente quando questa consolidata relazione tra il minore e la casa esiste e dunque va preservata.
In adesione a tale incontestabile assunto la domanda di parte ricorrente va rigettata. , che Per_1
oggi ha quasi 4 anni, ha invero vissuto nella casa coniugale per un brevissimo periodo e precisamente dalla nascita fino a circa gli 11 mesi. Successivamente è stato dapprima collocato in comunità protetta con la madre, poi con la stessa è andata a vivere in alloggio loro messo a disposizione dal Comune e nel quale, secondo le ultime indicazioni fornite al Tribunale, potranno continuare a dimorare fino ad almeno Novembre 2025. Non ha pertanto sviluppato alcun attaccamento alla casa da cui è andato via piccolissimo e della quale certamente, in considerazione della tenera età non può avere ricordi.
La ricorrente, quindi, se effettivamente il contratto di locazione è cointestato, come affermato dalla sua difesa, e se realmente intende rientrare nell'immobile, dovrà risolvere l'eventuale contrasto sul punto in applicazione della normativa codicistica di riferimento e innanzi all'autorità giudiziale competente.
Le condizioni economiche
La ricorrente nella comparsa conclusionale ha dato atto del reperimento di un'attività lavorativa a tempo pieno presso l'A.S.S.T. Rhodense-Ospedale di Rho con trattamento economico di circa €
1.800,00 mensili, rinunciando di conseguenza alla domanda di assegno di mantenimento in virtù di una essenziale coincidenza dei redditi con il marito.
Resta pertanto da quantificare esclusivamente il contributo perequativo paterno al mantenimento di . Per_1
Su proposta del , non avversata dalla controparte, il Presidente, valutati i suoi redditi, CP_1
tenuto conto di quelli della ricorrente e della sua collocazione unitamente al minore in struttura protetta,
e dunque in assenza di spese di vitto ed alloggio, ha quantificato in € 300,00 mensili il citato contributo.
Al momento dell'emissione dei dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti il resistente aveva un reddito lordo annuo (periodo di imposta 2021) pari ad € 25.313,00 del tutto speculare a quello dei due anni precedenti. Detratte IRPEF ed imposte regionali e comunali residuava un netto mensile medio di circa € 1.800,00.
Pur in assenza di aggiornamento delleadocumentazione fiscale, è ipotizzabile che i guadagni siano rimasti sostanzialmente immutati. Del resto entrambe le parti nei loro scritti conclusivi concordano sulle cifre appena indicate.
Rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale sono però intervenute due significative modifiche: la ha consolidato l' attività lavorativa, con aumento sensibile dei guadagni, divenuti Pt_1
certi, ma allo stesso tempo sono cresciuti anche gli esborsi, avendo madre e figlio lasciato la comunità per vivere in immobile messo a disposizione del comune, e quindi con contestuale carico di spese vive anche per il vitto.
Alla luce della complessiva situazione, tenuto conto anche della imminente necessità che la ricorrente avrà di reperire una casa in locazione dove vivere con il minore e del permanere delle difficoltà di dialogo tra le parti, che rende complicato il meccanismo di gestione delle spese straordinarie, il
Collegio ridetermina nella misura onnicomprensiva di € 450,00 mensili il contributo paterno al mantenimento di , stabilendo nel contempo, quale ulteriore forma di mantenimento per il minore Per_1 che l'assegno unico per il nucleo familiare – il cui importo sarà significativo - venga interamente trattenuto dalla ricorrente, in luogo della suddivisione al 50% tra i genitori.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le CP_2
problematiche relative al figlio minore minore della coppia e quindi nell'interesse dello stesso, la decisione in ordine all'affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza preso i genitori di che non viene valutata in termini di soccombenza visto che è assunta nel preminente interesse Per_1
dello stesso, la decisione equidistante rispetto alle richieste economiche formulate dalle parti, la soccombenza del in ordine alla domanda di addebito e quello della in ordine alla domanda CP_1 Pt_1
di assegnazione della casa coniugale, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese del giudizio, mentre i compensi del Curatore ammesso al Gratuito
Patrocinio verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile in data 10.04.2021 in Boffalora sopra IC (MI) , iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto n. 1 – Parte I – anno 2021,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune Boffalora sopra IC (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore , nato il [...] Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Magenta per un periodo di anni due, termine spirato il quale l'affidamento tornerà condiviso ai genitori;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi affidatari segnaleranno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino a tale modalità di affidamento;
5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre,
7. Dispone che gli incontri con il padre, vengano ripristinati allo stato in spazio neutro e con modalità osservata;
8.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle sue condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore,
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo , rifiuto e/o inerzia del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il Servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per e, di avviare gli interventi socio-educativo anche domiciliari Per_1
presso il domicilio materno;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i , Controparte_3
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, curando in particolare la presa in carico della da parte del CPS competente, cui richiedere periodiche relazioni di Pt_1
aggiornamento sulla condizione psicofisica della stessa;
16. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
17.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un suo sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi , Controparte_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
18. Rigetta la domanda della di assegnazione della casa familiare di Boffalora sul IC, Via Pt_1
Cavour n. 18;
19.Pone definitivamente a carico del padre il versamento alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 onnicomprensiva, con decorrenza
Giugno 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a Giugno 2026;
20. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
21. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del al Curatore Speciale, al Giudice Controparte_4
Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 30.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Susanna Terni dott.ssa Laura Maria Cosmai