CA
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
scaduto il termine del 05.12.2024, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 17.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 102/2004 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elio Cuoco e Concetta Cianciulli. Parte_1
APPELLANTE
E
. Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 In data 08.10.2010 il presente giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più
riassunto. Con provvedimento comunicato il 17.10.2025 questa Corte ha quindi ravvisato l'opportunità
di fissare un'udienza al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. La difesa dell'appellante ha curato il deposito di tali note deducendo di aver contattato il cliente, che non manifestava l'intenzione di proseguire il giudizio, rimettendosi perciò alle determinazione della Corte alla quale non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. che così recita: “Il processo deve essere proseguito o riassunto o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione , altrimenti si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: Le
spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 102/2004 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
pagina 2 di 2