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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/10/2025 N. 2503/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE NON DEFINITIVA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MEGA DAVIDE ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to CENTONZE FERRUCCIO ed elett.te CP_1 dom.to presso lo studio in Via Passerini 20900 MONZA
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 27.2.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al giudice:
In via principale:
1/5 Dott. Riccardo Atanasio Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento subito dal ricorrente in data
22 giugno 2024, poiché intimato senza la forma scritta, come prescritto dall'art. 2 della Legge
n. 604 del 1966, e, conseguentemente, riconoscere al signor la tutela di cui all'art. 2, Pt_1
D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, ordinando alla la reintegrazione del lavoratore nel posto CP_1 di lavoro, e, in sostituzione di questa, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non soggetta a contribuzione previdenziale, nonché condannare la controparte al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente per il licenziamento subito, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ammmontante ad € 1.508,68, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, e condannare il datore di lavoro al versamento all' dei contributi previdenziali e assistenziali;
CP_2
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il Giudice ritenesse che il rapporto lavorativo per cui
è causa è cessato, in data 20 dicembre 2024, per le dimissioni rassegnate dal signor Pt_1 condannare la società resistente a corrispondere a quest'ultimo gli importi di € 7.829,37 per mensilità ordinaria dal 23/06/2024 al 20/12/204, € 1.330,48 per la tredicesima mensilità 2024,
€ 1.330,48 per la quattordicesima mensilità 2023/2024, € 665,25 per la quattordicesima mensilità 2024/2025, € 1.551,87 per ferie non godute, € 289,15 per permessi non goduti, €
614,07 per indennità sostitutiva del preavviso, € 1.170,25 per trattamento di fine rapporto, €
4.289,00 per contributi pensionistici . CP_2
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse provato che il datore di lavoro abbia comunicato formalmente il licenziamento al lavoratore, riconoscere al signor la tutela di Pt_1 cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, e, pertanto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di CP_1 un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(ammontante ad € 1.508,68) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei, applicate le riduzioni di cui all'art. 9, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, stante il non raggiungimento da parte della Società resistente dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della Legge n. 300 del 1970.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio In via estremamente subordinata qualora all'esito dell'istruttoria risultasse provato che, licenziando il lavoratore, la CP_1 ha violato il requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge, o la procedura di cui all'art. 7 della legge 300/70, non avendo il signor ricevuto la contestazione di Pt_1 addebiti e non essendo stato sottoposto ad alcun preventivo procedimento disciplinare, riconoscere al ricorrente la tutela di cui all'art. 4 del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, e, pertanto, dichiarare l'estinzione del rapporto lavorativo alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due, applicate le riduzioni di cui all'art. 9, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, stante il non raggiungimento da parte della Società resistente dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della Legge n. 300 del 1970;
In ogni caso:
- Rigettare le domande, deduzioni ed eccezioni tutte eventualmente formulate da controparte;
- con vittoria di spese e compensi di causa del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara anticipatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame del teste, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda proposta in via ulteriormente subordinata è parzialmente fondata.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 22.6.24.
Tuttavia, già la sua deduzione è assolutamente generica non avendo fornito alcun elemento fattuale circostanziato in merito al presunto licenziamento orale.
A ciò deve aggiungersi che il teste escusso lo ha recisamente escluso, tenuto conto di quanto accaduto alla sua presenza;
nulla sa se invece che il licenziamento sia stato intimato avvenuto in un momento diverso e successivo.
Il teste ha infatti dichiarato: Testimone_1
“Dipendente della società resistente da circa 3 anni, diciamo gennaio 2023.
Sono responsabile di sala del Ristorante. faceva il lavapiatti. Pt_1
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Io ricordo che il giorno 22.6.24 c'è stata una discussione tra me e . Pt_1
Il ricorrente si era arrabbiato in quanto i piatti che devono essere collocati in un certo posto fisso perché venissero successivamente lavati da lui erano stati invece posti in luogo diverso.
Quindi lui li ha presi – erano piattini del pane – ed ha cominciato a sbatterli sul tavolo facendo molto rumore che ho sentito anche io che ero in sala;
la sala è molto vicina alla cucina.
Allora sono entrato e glieli ho tolti dalle mani e li ho appoggiati nel posto ove dovevano andare.
Lui, tuttavia, per tutta risposta mi ha lanciato un piattino.
Abbiamo litigato a parole e poi ognuno è tornato al lavoro.
Io non ero presente successivamente.
Il giorno dopo mi è stato detto che lui si era allontanato dopo la fine del turno.
Era sabato;
poi c'è stato il giorno di chiusura della domenica.
Non l'ho più visto.
Mi hanno detto che c'è stata una riunione tra il ricorrente e la proprietà alla quale io non ho partecipato;
la decisione della riunione è stata presa tra la proprietà e la cucina. Io mi occupo della sala e pertanto non ero presente”
Da ciò deve concludersi pertanto che alcun licenziamento è intervenuto tra le parti e tutte le domande attrici fondate su tale fatto devono essere respinte.
E' vero tuttavia che, se è vero che la società non ha provveduto a licenziare il ricorrente, il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità fino alle dimissioni rassegnate pacificamente dal ricorrente il 21.12.24.
A fronte dell'invito del ricorrente, in data 2.9.24, a riprendere la propria attività lavorativa – in assenza di licenziamento – la società avrebbe dovuto ripristinare il rapporto di lavoro;
ciò che non ha provveduto a fare.
Pertanto, certamente è tenuta a corrispondere le retribuzioni mancate dal 2/9/2024 al
21/12/24 nonché il TFR, e le indennità di fine rapporto (14ma mensilità 2024, 13ma mensilità
2024 e ratei 14ma mensilità 2024/2025, indennità sostitutiva di ferie e di permessi non goduti) tutte calcolate anche sulla base del periodo successivo alla messa in mora della società da parte del ricorrente (2.9.24 – 21.12.24).
Nulla deve invece la società per il periodo di mancata volontaria prestazione lavorativa ad opera del ricorrente dal 22.6.24 fino al 2.9.24.
Pertanto, la società va condannata a corrispondere al ricorrente le suddette differenze retributive da quantificarsi nel prosieguo di giudizio.
Devono invece essere respinte tutte le altre domande.
Spese al definitivo
4/5 Dott. Riccardo Atanasio
PQM
Condanna la società a corrispondere al ricorrente CP_1 Parte_1
le retribuzioni mancate dal 2/9/2024 al 21/12/24 nonché il TFR e le indennità di fine
[...] rapporto (14ma mensilità 2024, 13ma mensilità 2024, ratei di 14ma mensilità 2024/2025, indennità sostitutiva di ferie e di permessi non goduti) tutte calcolate anche sulla base del periodo successivo alla messa in mora della società da parte del ricorrente (2.9.24 –
21.12.24) nella misura che sarà quantificata in prosieguo di giudizio;
rigetta tutte le altre domande.
Spese al definitivo
Milano, 21/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/10/2025 N. 2503/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE NON DEFINITIVA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MEGA DAVIDE ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to CENTONZE FERRUCCIO ed elett.te CP_1 dom.to presso lo studio in Via Passerini 20900 MONZA
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 27.2.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al giudice:
In via principale:
1/5 Dott. Riccardo Atanasio Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento subito dal ricorrente in data
22 giugno 2024, poiché intimato senza la forma scritta, come prescritto dall'art. 2 della Legge
n. 604 del 1966, e, conseguentemente, riconoscere al signor la tutela di cui all'art. 2, Pt_1
D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, ordinando alla la reintegrazione del lavoratore nel posto CP_1 di lavoro, e, in sostituzione di questa, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non soggetta a contribuzione previdenziale, nonché condannare la controparte al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente per il licenziamento subito, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ammmontante ad € 1.508,68, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità, e condannare il datore di lavoro al versamento all' dei contributi previdenziali e assistenziali;
CP_2
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il Giudice ritenesse che il rapporto lavorativo per cui
è causa è cessato, in data 20 dicembre 2024, per le dimissioni rassegnate dal signor Pt_1 condannare la società resistente a corrispondere a quest'ultimo gli importi di € 7.829,37 per mensilità ordinaria dal 23/06/2024 al 20/12/204, € 1.330,48 per la tredicesima mensilità 2024,
€ 1.330,48 per la quattordicesima mensilità 2023/2024, € 665,25 per la quattordicesima mensilità 2024/2025, € 1.551,87 per ferie non godute, € 289,15 per permessi non goduti, €
614,07 per indennità sostitutiva del preavviso, € 1.170,25 per trattamento di fine rapporto, €
4.289,00 per contributi pensionistici . CP_2
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse provato che il datore di lavoro abbia comunicato formalmente il licenziamento al lavoratore, riconoscere al signor la tutela di Pt_1 cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, e, pertanto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di CP_1 un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(ammontante ad € 1.508,68) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei, applicate le riduzioni di cui all'art. 9, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, stante il non raggiungimento da parte della Società resistente dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della Legge n. 300 del 1970.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio In via estremamente subordinata qualora all'esito dell'istruttoria risultasse provato che, licenziando il lavoratore, la CP_1 ha violato il requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge, o la procedura di cui all'art. 7 della legge 300/70, non avendo il signor ricevuto la contestazione di Pt_1 addebiti e non essendo stato sottoposto ad alcun preventivo procedimento disciplinare, riconoscere al ricorrente la tutela di cui all'art. 4 del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, e, pertanto, dichiarare l'estinzione del rapporto lavorativo alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due, applicate le riduzioni di cui all'art. 9, del D.Lgs. 04/03/2015 n. 23, stante il non raggiungimento da parte della Società resistente dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della Legge n. 300 del 1970;
In ogni caso:
- Rigettare le domande, deduzioni ed eccezioni tutte eventualmente formulate da controparte;
- con vittoria di spese e compensi di causa del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara anticipatario.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame del teste, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda proposta in via ulteriormente subordinata è parzialmente fondata.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 22.6.24.
Tuttavia, già la sua deduzione è assolutamente generica non avendo fornito alcun elemento fattuale circostanziato in merito al presunto licenziamento orale.
A ciò deve aggiungersi che il teste escusso lo ha recisamente escluso, tenuto conto di quanto accaduto alla sua presenza;
nulla sa se invece che il licenziamento sia stato intimato avvenuto in un momento diverso e successivo.
Il teste ha infatti dichiarato: Testimone_1
“Dipendente della società resistente da circa 3 anni, diciamo gennaio 2023.
Sono responsabile di sala del Ristorante. faceva il lavapiatti. Pt_1
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Io ricordo che il giorno 22.6.24 c'è stata una discussione tra me e . Pt_1
Il ricorrente si era arrabbiato in quanto i piatti che devono essere collocati in un certo posto fisso perché venissero successivamente lavati da lui erano stati invece posti in luogo diverso.
Quindi lui li ha presi – erano piattini del pane – ed ha cominciato a sbatterli sul tavolo facendo molto rumore che ho sentito anche io che ero in sala;
la sala è molto vicina alla cucina.
Allora sono entrato e glieli ho tolti dalle mani e li ho appoggiati nel posto ove dovevano andare.
Lui, tuttavia, per tutta risposta mi ha lanciato un piattino.
Abbiamo litigato a parole e poi ognuno è tornato al lavoro.
Io non ero presente successivamente.
Il giorno dopo mi è stato detto che lui si era allontanato dopo la fine del turno.
Era sabato;
poi c'è stato il giorno di chiusura della domenica.
Non l'ho più visto.
Mi hanno detto che c'è stata una riunione tra il ricorrente e la proprietà alla quale io non ho partecipato;
la decisione della riunione è stata presa tra la proprietà e la cucina. Io mi occupo della sala e pertanto non ero presente”
Da ciò deve concludersi pertanto che alcun licenziamento è intervenuto tra le parti e tutte le domande attrici fondate su tale fatto devono essere respinte.
E' vero tuttavia che, se è vero che la società non ha provveduto a licenziare il ricorrente, il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità fino alle dimissioni rassegnate pacificamente dal ricorrente il 21.12.24.
A fronte dell'invito del ricorrente, in data 2.9.24, a riprendere la propria attività lavorativa – in assenza di licenziamento – la società avrebbe dovuto ripristinare il rapporto di lavoro;
ciò che non ha provveduto a fare.
Pertanto, certamente è tenuta a corrispondere le retribuzioni mancate dal 2/9/2024 al
21/12/24 nonché il TFR, e le indennità di fine rapporto (14ma mensilità 2024, 13ma mensilità
2024 e ratei 14ma mensilità 2024/2025, indennità sostitutiva di ferie e di permessi non goduti) tutte calcolate anche sulla base del periodo successivo alla messa in mora della società da parte del ricorrente (2.9.24 – 21.12.24).
Nulla deve invece la società per il periodo di mancata volontaria prestazione lavorativa ad opera del ricorrente dal 22.6.24 fino al 2.9.24.
Pertanto, la società va condannata a corrispondere al ricorrente le suddette differenze retributive da quantificarsi nel prosieguo di giudizio.
Devono invece essere respinte tutte le altre domande.
Spese al definitivo
4/5 Dott. Riccardo Atanasio
PQM
Condanna la società a corrispondere al ricorrente CP_1 Parte_1
le retribuzioni mancate dal 2/9/2024 al 21/12/24 nonché il TFR e le indennità di fine
[...] rapporto (14ma mensilità 2024, 13ma mensilità 2024, ratei di 14ma mensilità 2024/2025, indennità sostitutiva di ferie e di permessi non goduti) tutte calcolate anche sulla base del periodo successivo alla messa in mora della società da parte del ricorrente (2.9.24 –
21.12.24) nella misura che sarà quantificata in prosieguo di giudizio;
rigetta tutte le altre domande.
Spese al definitivo
Milano, 21/10/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio