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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7525/2020
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 30.01.2025 giuste note di trattazione scritta nella causa tra e la parte convenuta Parte_1 Parte_2
tempestivamente costituita le Controparte_1 parti hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: usucapione.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., dichiarare in favore degli attori l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area sita in località Giardinetti, meglio descritta ai punti 1. e 2. della narrativa ed individuata in CP_1 rosso nella planimetria allegata al presente atto di citazione sub doc. 01, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle necessarie trascrizioni. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte convenuta: l' Controparte_1 come in epigrafe rappresentata, difesa, nonché elettivamente domiciliata, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto di proprietà dell' Controparte_1 della particella 1172, sub 506, cat. B/5 del Catasto Terreni del
[...]
Comune di voglia: nel merito: -rigettare tutte le avversarie domande in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di idonea prova”. Con vittoria di spese
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
in proprio e quali eredi di (nato a [...] [...] e ivi Parte_2 Persona_1 CP_1 deceduto in data 26.01.2016), genitore degli odierni attori e loro dante causa, premesso che il padre - negli anni passati - aveva preso possesso di un'area di terreno di mq 190,00 circa
(come individuata nella planimetria qui allegata sub doc. 01) sita in località CP_1
Giardinetti, facente parte del più ampio terreno censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 960, particella 1172, sub 506, cat. B/5, di proprietà dell' (appresso detta, per comodità, solamente Controparte_1
), derivante dall'accorpamento delle soppresse particelle nn. 9, 20, 22, 87, 88 e CP_1
977 ed evidenziato di aver mantenuto il possesso del bene, pubblicamente e pacificamente per il tempo necessario a giustificare la richiesta declaratoria di usucapione, hanno convenuto l' formulando le conclusioni di cui Controparte_1 in epigrafe.
Hanno precisato che l'occupazione di questa frazione si era concretizzata nella realizzazione di un muro perimetrale che intercludeva l'area e con l'impiantazione di alberi, ortaggi e manufatti di varia natura ( come documentato dalle risalenti riproduzioni fotografiche) appropriazione resa pubblica tanto da aver ottenuto il rilascio, in prossimità del cancello, di un passo carrabile dal n. 518 del 18.12.1992 prot. 40301, CP_2 poi revocato in data 23.04.2007.
Hanno narrato che dopo la morte di (26.01.2016) il possesso Persona_1 era proseguito in capo agli attori che, animo domini, avevano consolidato ed arricchito le opere iniziate dal padre.
L'occupazione era ulteriormente dimostrata dalla contestazione rivolta loro dalla Co
. (concessionaria dell' per l'esecuzione del Parte_3 CP_1 parcheggio a servizio dell'edificio universitario PP2) che contestava al Persona_1 proprio l'esecuzione delle opere a causa della presenza di una recinzione all'interno del lotto di proprietà della concedente . E che tale recinsione delimitava un'area occupata per una CP_1 superficie di 9x16 circa invitandolo alla liberazione.
In data 22.07.2019 gli attori chiedevano la disponibilità dell'Università di compiere l'accertamento negoziale di usucapione mediante un organismo di mediazione, utilizzando lo strumento previsto dal D.L. 98/2013. L'università replicava che l'area apparteneva al patrimonio indisponibile e quindi l'incontro di concludeva con verbale negativo. Ritenendo gli attori che la negazione opposta dal soggetto pubblico si presentasse priva di titolo ne conseguiva la presente domanda giudiziale.
pagina2 di 6 Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda, richiamando l'opposizione svolta in sede stragiudiziale.
Evidenziava che nel modulo “adesione al tentativo di mediazione”, l'Ateneo aveva da subito sottolineato che “il bene oggetto di rivendica fa parte del patrimonio indisponibile dell' ed è era, pertanto, inusucapibile”. Richiamava il disposto normativo di cui alla CP_1 legge 22.11.1972 n. 771 istitutiva della seconda università degli studi di che aveva CP_1 proceduto a trasformare ed asservire l'area: mutata la destinazione dei terreni ricompresi ne venivano espropriati i terreni;
all'articolo 2 si precisava che, nel termine di quindici giorni sarebbero state depositate presso la segreteria del Comune le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari;
e del deposito degli atti veniva data notizia al pubblico mediante avvisi da affiggere nell''albo e da inserire nel
FAL.
Di seguito il Prefetto procedeva con proprio decreto di esproprio del 3.05.1980 n.
15638 Div. III, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data 21.07.1980, CP_1 poi con il n. prot. 1170 riferito al foglio 960, particella 19 (doc. 2), con decreto del 3.12.1977 prot. n. 20423 Div. IV, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data CP_1
8.02.1978 n. 9769 riferito al foglio 960, particelle n. 20 e n. 22 (Doc. n. 3), e con decreto n.
20423 Div. IV del 5.12.1977, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data CP_1
8.02.1978 n. prot. 9773 riferito al foglio 960, particelle n. 87 e 88 (Doc. n. 4) che pronunciavano l'espropriazione in favore della in di tali Controparte_4 CP_1 particelle e autorizzavano il Comitato Tecnico Amministrativo ad occupare definitivamente i (predetti) beni immobili.
L'espropriazione aveva quindi riguardato, come si evinceva dai citati decreti prefettizi, le particelle 19-20-22-87-88-977 foglio 960 attualmente identificate parzialmente con la particella n. 1172 oggetto del presente giudizio.
Precisava che la costruzione di quanto progettato per ia quale era stato emesso il decreto di esproprio era ancora in itinere e che, nel corso degli anni, era stato necessario attivarsi per la repressione dell'abusivismo, di cui la recinzione ed i baraccamenti di cui si era reso responsabile il dante causa, era un tipico esempio. Richiamava le riproduzioni fotografiche della recinzione e dei baraccamenti.
Incardinata la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza.
Con ordinanza del 23.09.2023 veniva rimessa sul ruolo istruttorio e disposta l'ammissione delle prove testimoniali richieste a dimostrazione della protrazione dell'occupazione e del possesso utile alla pronuncia e venivano escussi i testi Testimone_1
e per parte attrice e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio con il Testimone_2 geometra cui veniva dato mandato, previo accesso sui luoghi e Persona_2 riproduzione grafica e fotografica, della verifica dello stato effettivo dei luoghi, ove corrispondenti agli allegati fotografici, alla conferma delle caratteristiche catastali ed alla titolarità dell'area di mq. 190 oggetto di contesa e quant'altro utile al fine della soluzione della controversia.
Il consulente redigeva l'accertamento ed all'esito del deposito dello stesso, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza con la concessione dei termini pe il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
pagina3 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Occorre procedere dall'evidenza, confermata all'esito dell'accertamento del consulente tecnico di ufficio, che l'oggetto della domanda di usucapione attiene ad una frazione di terreno occupata abusivamente e scientemente dal dante causa degli attori, che fa parte della (attuale) particella n. 1172 oggetto del presente giudizio.
Come evidenziato dal c.t.u. la frazione di cui è causa è posizionata fra Via Fosso di
Santa Maura e la proprietà degli attori, che in epoca trascorsa hanno realizzato un fabbricato, prima di origine spontanea (rectius abusiva) e successivamente incluso nei piani di recupero redatti negli anni '80.
L'area viene utilizzata dagli attori parte come giardino e in parte, in piccolissima frazione, come rimessa per le auto.
Come rappresentato graficamente e fotograficamente dal consulente tecnico di ufficio l'area ha una superficie di forma irregolare e dal lato sud inizia a ridosso della recinzione del lotto degli attori a mezzo di una recinzione in muratura alta circa 1.80 m
(vedi la foto 2), e quindi, insieme alla Via di Santa Maura, volge con un ulteriore lato obliquo;
quindi, ulteriormente prosegue sempre in direzione della Via di Santa Maura
(vedi la foto 3).
Ulteriormente, gli attori hanno effettivamente ivi posizionato un cancello carrabile di entrata alla zona posteriore del lotto costituita da una tettoia ( vedi la foto n 4). Ancora, di seguito, il perimetro dell'area prosegue a mezzo di un muro alto circa 2.50 mt costituito in mattoni cementizi privi di intonaco ( vedi la foto 5). Quindi il lotto occupato termina a nord verso il confine con la particella 139 e lungo il lato ad ovest confina prima con la particella 980 e a chiudere con la particella 189 stessa degli attori.
Come emerge e come rilevato dai competenti uffici dell' sin dai primi CP_1 anni '90 sulla porzione di territorio oggetto della odierna richiesta di usucapione, attualmente contraddistinta al catasto al Foglio 960 part. 1172, è stata, quindi, realizzata una recinzione e una serie di costruzioni edili parzialmente visibili e identificati in baraccamenti e box (vedi foto Doc. n.
6 - n. 1, 2 ,3, e 4).
La descrizione dell'accorpamento abusivo è stata rappresentata graficamente e fotograficamente dal consulente tecnico di ufficio mediante gli allegati alla relazione di consulenza tecnica che fanno parte del presente provvedimento. Il consulente ha poi potuto constatare la corrispondenza dell'attuale area occupata dai ricorrenti con quella oggetto di domanda come rappresentata nelle fotografie e planimetrie allegate al ricorso.
In particolare, per una verifica della provenienza catastale, si è proceduto alla ricerca del tipo mappale conseguente all'esproprio. Il raffronto fra la mappa d'impianto e quella vigente, ha quindi restituito la effettiva provenienza e l'inquadramento dell'area oggetto di domanda di usucapione (all. 4, 5, 6 della relazione di c.t.u), avvenuto sulla base dei rilievi espletati, la mappa catastale d'impianto e vigente, la situazione come da aerofoto e lo stesso tipo 5233.1/'99.
pagina4 di 6 I testi hanno confermato obbedientemente quanto loro richiesto dalla difesa di parte attrice, circa il possesso e l'utilizzazione dell'area: del resto la documentazione prodotta, le foto, e la stessa lettera di contestazione rivolta al dante causa dall' ne è una CP_5 conferma indiretta.
Le rappresentazioni fotografiche confermano l'utilizzo e la sistemazione di quest'area interclusa da parte degli attori che si sono fatti il loro bravo giardinetto e, per parte, la tettoia/rimessa per autovetture.
Confermata dalla istruttoria documentale ed orale l'occupazione abusiva, pubblica e senza violenza dell'area di cui è causa, è stato facile per la parte attrice attendere pazientemente il trascorrere del tempo, prima di ottenere la cristallizzazione dell'abuso e mediante la presente domanda ottenere la trasformazione di una situazione di fatto con una di diritto.
Ed infatti, se è vero quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, ovvero che
“In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 830 c.c. e art. 828 c.c., comma 2, i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, è anche vero che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo precisato che l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo ( id est nella fattispecie il decreto Prefettizio di esproprio) che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità
(Cass. civ., sez. 2, 16.12.2009, n. 26402; Cass. civ., Sez. U., 03.12.2010, n. 24563 Cass. civ.
2020 n. 26990).
Il problema, è che un orientamento siffatto, che in Svizzera o in Svezia non creerebbe problemi di sorta, nel nostro Paese giustifica e legittima gli abusi, fin tanto che la reazione avverso comportamenti siffatti non si concretizzi in una domanda giudiziale del soggetto pubblico o in una condotta di fatto o diritto tale da potersi ritenere interruttiva del possesso vantato.
Il difetto di ricorrenza – in negativo – di una utilizzazione in concreto del bene da parte dell'Ateneo tale da non essere compatibile con la sua utilizzazione a fini di pubblica utilità ( sono passati più di quaranta anni dai vari decreti e trenta almeno dalla intimazione inviata al dante causa ) e – di converso – l'utilizzo della frazione di terreno espropriato da parte del dante causa degli attori e dagli eredi per un tempo superiore al termine ventennale, con i predicati di cui all'articolo 1158 c.c. deve necessariamente portare all'accoglimento della domanda di usucapione in favore degli attori
[...]
e della porzione d'area, posizionata fra Via Parte_1 Parte_2
Fosso di Santa Maura e la proprietà degli attori, di mq. 190 lorda, distinta nel catasto terreni del Comune di foglio 960, già particelle 18p e 19p, particella 1172 parte, CP_1 confinante con le particelle 189, 980, 1393, residua particella 1172.
All'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali, ai minimi. Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta pagina5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
21.02.202725/2020:
1) Visto l' art. 1158 c.c. accoglie la domanda dichiarativa formulata dalla parte attrice e pronuncia e dichiara maturata – in favore di Parte_1
e di – l'usucapione della porzione d'area di mq. 190 Parte_2 lorda, - fra Via Fosso di Santa Maura e la proprietà degli attori -- distinta nel catasto terreni del Comune di foglio 960, già particelle 18p e 19p, particella 1172 CP_1 parte, confinante con le particelle 189, 980, 1393, residua particella 1172 come meglio descritta, e fotografata nella relazione di consulenza tecnica di ufficio che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2) Manda all'UTE per le volturazioni e al Conservatore dei RRII per quanto di competenza.
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 2552,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché
IVA e C.p.A.
4) Le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma lì 21/02/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina6 di 6
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 30.01.2025 giuste note di trattazione scritta nella causa tra e la parte convenuta Parte_1 Parte_2
tempestivamente costituita le Controparte_1 parti hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: usucapione.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., dichiarare in favore degli attori l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'area sita in località Giardinetti, meglio descritta ai punti 1. e 2. della narrativa ed individuata in CP_1 rosso nella planimetria allegata al presente atto di citazione sub doc. 01, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle necessarie trascrizioni. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
pagina1 di 6 Conclusioni per parte convenuta: l' Controparte_1 come in epigrafe rappresentata, difesa, nonché elettivamente domiciliata, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto di proprietà dell' Controparte_1 della particella 1172, sub 506, cat. B/5 del Catasto Terreni del
[...]
Comune di voglia: nel merito: -rigettare tutte le avversarie domande in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di idonea prova”. Con vittoria di spese
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
in proprio e quali eredi di (nato a [...] [...] e ivi Parte_2 Persona_1 CP_1 deceduto in data 26.01.2016), genitore degli odierni attori e loro dante causa, premesso che il padre - negli anni passati - aveva preso possesso di un'area di terreno di mq 190,00 circa
(come individuata nella planimetria qui allegata sub doc. 01) sita in località CP_1
Giardinetti, facente parte del più ampio terreno censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 960, particella 1172, sub 506, cat. B/5, di proprietà dell' (appresso detta, per comodità, solamente Controparte_1
), derivante dall'accorpamento delle soppresse particelle nn. 9, 20, 22, 87, 88 e CP_1
977 ed evidenziato di aver mantenuto il possesso del bene, pubblicamente e pacificamente per il tempo necessario a giustificare la richiesta declaratoria di usucapione, hanno convenuto l' formulando le conclusioni di cui Controparte_1 in epigrafe.
Hanno precisato che l'occupazione di questa frazione si era concretizzata nella realizzazione di un muro perimetrale che intercludeva l'area e con l'impiantazione di alberi, ortaggi e manufatti di varia natura ( come documentato dalle risalenti riproduzioni fotografiche) appropriazione resa pubblica tanto da aver ottenuto il rilascio, in prossimità del cancello, di un passo carrabile dal n. 518 del 18.12.1992 prot. 40301, CP_2 poi revocato in data 23.04.2007.
Hanno narrato che dopo la morte di (26.01.2016) il possesso Persona_1 era proseguito in capo agli attori che, animo domini, avevano consolidato ed arricchito le opere iniziate dal padre.
L'occupazione era ulteriormente dimostrata dalla contestazione rivolta loro dalla Co
. (concessionaria dell' per l'esecuzione del Parte_3 CP_1 parcheggio a servizio dell'edificio universitario PP2) che contestava al Persona_1 proprio l'esecuzione delle opere a causa della presenza di una recinzione all'interno del lotto di proprietà della concedente . E che tale recinsione delimitava un'area occupata per una CP_1 superficie di 9x16 circa invitandolo alla liberazione.
In data 22.07.2019 gli attori chiedevano la disponibilità dell'Università di compiere l'accertamento negoziale di usucapione mediante un organismo di mediazione, utilizzando lo strumento previsto dal D.L. 98/2013. L'università replicava che l'area apparteneva al patrimonio indisponibile e quindi l'incontro di concludeva con verbale negativo. Ritenendo gli attori che la negazione opposta dal soggetto pubblico si presentasse priva di titolo ne conseguiva la presente domanda giudiziale.
pagina2 di 6 Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda, richiamando l'opposizione svolta in sede stragiudiziale.
Evidenziava che nel modulo “adesione al tentativo di mediazione”, l'Ateneo aveva da subito sottolineato che “il bene oggetto di rivendica fa parte del patrimonio indisponibile dell' ed è era, pertanto, inusucapibile”. Richiamava il disposto normativo di cui alla CP_1 legge 22.11.1972 n. 771 istitutiva della seconda università degli studi di che aveva CP_1 proceduto a trasformare ed asservire l'area: mutata la destinazione dei terreni ricompresi ne venivano espropriati i terreni;
all'articolo 2 si precisava che, nel termine di quindici giorni sarebbero state depositate presso la segreteria del Comune le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari;
e del deposito degli atti veniva data notizia al pubblico mediante avvisi da affiggere nell''albo e da inserire nel
FAL.
Di seguito il Prefetto procedeva con proprio decreto di esproprio del 3.05.1980 n.
15638 Div. III, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data 21.07.1980, CP_1 poi con il n. prot. 1170 riferito al foglio 960, particella 19 (doc. 2), con decreto del 3.12.1977 prot. n. 20423 Div. IV, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data CP_1
8.02.1978 n. 9769 riferito al foglio 960, particelle n. 20 e n. 22 (Doc. n. 3), e con decreto n.
20423 Div. IV del 5.12.1977, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di I in data CP_1
8.02.1978 n. prot. 9773 riferito al foglio 960, particelle n. 87 e 88 (Doc. n. 4) che pronunciavano l'espropriazione in favore della in di tali Controparte_4 CP_1 particelle e autorizzavano il Comitato Tecnico Amministrativo ad occupare definitivamente i (predetti) beni immobili.
L'espropriazione aveva quindi riguardato, come si evinceva dai citati decreti prefettizi, le particelle 19-20-22-87-88-977 foglio 960 attualmente identificate parzialmente con la particella n. 1172 oggetto del presente giudizio.
Precisava che la costruzione di quanto progettato per ia quale era stato emesso il decreto di esproprio era ancora in itinere e che, nel corso degli anni, era stato necessario attivarsi per la repressione dell'abusivismo, di cui la recinzione ed i baraccamenti di cui si era reso responsabile il dante causa, era un tipico esempio. Richiamava le riproduzioni fotografiche della recinzione e dei baraccamenti.
Incardinata la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza.
Con ordinanza del 23.09.2023 veniva rimessa sul ruolo istruttorio e disposta l'ammissione delle prove testimoniali richieste a dimostrazione della protrazione dell'occupazione e del possesso utile alla pronuncia e venivano escussi i testi Testimone_1
e per parte attrice e veniva disposta consulenza tecnica di ufficio con il Testimone_2 geometra cui veniva dato mandato, previo accesso sui luoghi e Persona_2 riproduzione grafica e fotografica, della verifica dello stato effettivo dei luoghi, ove corrispondenti agli allegati fotografici, alla conferma delle caratteristiche catastali ed alla titolarità dell'area di mq. 190 oggetto di contesa e quant'altro utile al fine della soluzione della controversia.
Il consulente redigeva l'accertamento ed all'esito del deposito dello stesso, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta a sentenza con la concessione dei termini pe il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
pagina3 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Occorre procedere dall'evidenza, confermata all'esito dell'accertamento del consulente tecnico di ufficio, che l'oggetto della domanda di usucapione attiene ad una frazione di terreno occupata abusivamente e scientemente dal dante causa degli attori, che fa parte della (attuale) particella n. 1172 oggetto del presente giudizio.
Come evidenziato dal c.t.u. la frazione di cui è causa è posizionata fra Via Fosso di
Santa Maura e la proprietà degli attori, che in epoca trascorsa hanno realizzato un fabbricato, prima di origine spontanea (rectius abusiva) e successivamente incluso nei piani di recupero redatti negli anni '80.
L'area viene utilizzata dagli attori parte come giardino e in parte, in piccolissima frazione, come rimessa per le auto.
Come rappresentato graficamente e fotograficamente dal consulente tecnico di ufficio l'area ha una superficie di forma irregolare e dal lato sud inizia a ridosso della recinzione del lotto degli attori a mezzo di una recinzione in muratura alta circa 1.80 m
(vedi la foto 2), e quindi, insieme alla Via di Santa Maura, volge con un ulteriore lato obliquo;
quindi, ulteriormente prosegue sempre in direzione della Via di Santa Maura
(vedi la foto 3).
Ulteriormente, gli attori hanno effettivamente ivi posizionato un cancello carrabile di entrata alla zona posteriore del lotto costituita da una tettoia ( vedi la foto n 4). Ancora, di seguito, il perimetro dell'area prosegue a mezzo di un muro alto circa 2.50 mt costituito in mattoni cementizi privi di intonaco ( vedi la foto 5). Quindi il lotto occupato termina a nord verso il confine con la particella 139 e lungo il lato ad ovest confina prima con la particella 980 e a chiudere con la particella 189 stessa degli attori.
Come emerge e come rilevato dai competenti uffici dell' sin dai primi CP_1 anni '90 sulla porzione di territorio oggetto della odierna richiesta di usucapione, attualmente contraddistinta al catasto al Foglio 960 part. 1172, è stata, quindi, realizzata una recinzione e una serie di costruzioni edili parzialmente visibili e identificati in baraccamenti e box (vedi foto Doc. n.
6 - n. 1, 2 ,3, e 4).
La descrizione dell'accorpamento abusivo è stata rappresentata graficamente e fotograficamente dal consulente tecnico di ufficio mediante gli allegati alla relazione di consulenza tecnica che fanno parte del presente provvedimento. Il consulente ha poi potuto constatare la corrispondenza dell'attuale area occupata dai ricorrenti con quella oggetto di domanda come rappresentata nelle fotografie e planimetrie allegate al ricorso.
In particolare, per una verifica della provenienza catastale, si è proceduto alla ricerca del tipo mappale conseguente all'esproprio. Il raffronto fra la mappa d'impianto e quella vigente, ha quindi restituito la effettiva provenienza e l'inquadramento dell'area oggetto di domanda di usucapione (all. 4, 5, 6 della relazione di c.t.u), avvenuto sulla base dei rilievi espletati, la mappa catastale d'impianto e vigente, la situazione come da aerofoto e lo stesso tipo 5233.1/'99.
pagina4 di 6 I testi hanno confermato obbedientemente quanto loro richiesto dalla difesa di parte attrice, circa il possesso e l'utilizzazione dell'area: del resto la documentazione prodotta, le foto, e la stessa lettera di contestazione rivolta al dante causa dall' ne è una CP_5 conferma indiretta.
Le rappresentazioni fotografiche confermano l'utilizzo e la sistemazione di quest'area interclusa da parte degli attori che si sono fatti il loro bravo giardinetto e, per parte, la tettoia/rimessa per autovetture.
Confermata dalla istruttoria documentale ed orale l'occupazione abusiva, pubblica e senza violenza dell'area di cui è causa, è stato facile per la parte attrice attendere pazientemente il trascorrere del tempo, prima di ottenere la cristallizzazione dell'abuso e mediante la presente domanda ottenere la trasformazione di una situazione di fatto con una di diritto.
Ed infatti, se è vero quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, ovvero che
“In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 830 c.c. e art. 828 c.c., comma 2, i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, è anche vero che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo precisato che l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo ( id est nella fattispecie il decreto Prefettizio di esproprio) che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità
(Cass. civ., sez. 2, 16.12.2009, n. 26402; Cass. civ., Sez. U., 03.12.2010, n. 24563 Cass. civ.
2020 n. 26990).
Il problema, è che un orientamento siffatto, che in Svizzera o in Svezia non creerebbe problemi di sorta, nel nostro Paese giustifica e legittima gli abusi, fin tanto che la reazione avverso comportamenti siffatti non si concretizzi in una domanda giudiziale del soggetto pubblico o in una condotta di fatto o diritto tale da potersi ritenere interruttiva del possesso vantato.
Il difetto di ricorrenza – in negativo – di una utilizzazione in concreto del bene da parte dell'Ateneo tale da non essere compatibile con la sua utilizzazione a fini di pubblica utilità ( sono passati più di quaranta anni dai vari decreti e trenta almeno dalla intimazione inviata al dante causa ) e – di converso – l'utilizzo della frazione di terreno espropriato da parte del dante causa degli attori e dagli eredi per un tempo superiore al termine ventennale, con i predicati di cui all'articolo 1158 c.c. deve necessariamente portare all'accoglimento della domanda di usucapione in favore degli attori
[...]
e della porzione d'area, posizionata fra Via Parte_1 Parte_2
Fosso di Santa Maura e la proprietà degli attori, di mq. 190 lorda, distinta nel catasto terreni del Comune di foglio 960, già particelle 18p e 19p, particella 1172 parte, CP_1 confinante con le particelle 189, 980, 1393, residua particella 1172.
All'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali, ai minimi. Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta pagina5 di 6
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
21.02.202725/2020:
1) Visto l' art. 1158 c.c. accoglie la domanda dichiarativa formulata dalla parte attrice e pronuncia e dichiara maturata – in favore di Parte_1
e di – l'usucapione della porzione d'area di mq. 190 Parte_2 lorda, - fra Via Fosso di Santa Maura e la proprietà degli attori -- distinta nel catasto terreni del Comune di foglio 960, già particelle 18p e 19p, particella 1172 CP_1 parte, confinante con le particelle 189, 980, 1393, residua particella 1172 come meglio descritta, e fotografata nella relazione di consulenza tecnica di ufficio che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2) Manda all'UTE per le volturazioni e al Conservatore dei RRII per quanto di competenza.
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 2552,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché
IVA e C.p.A.
4) Le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma lì 21/02/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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