Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6041 del 2025, proposto da
UC OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Russo, Enrico D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n.° 1091/2025 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Nola (NA), resa pubblica in data 22.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’azionata sentenza n. 1091/2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, nell’accogliere il ricorso all’uopo proposto dalla odierna istante, accertava il diritto di parte ricorrente, per quattro annualità, come meglio chiarito nella sentenza ottemperanda, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannando il Ministero all’assegnazione alla ricorrente di un buono elettronico del valore complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.
In mancanza di adempimento, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva.
In data 18 novembre 2025, l’Amministrazione si è costituita con atto di stile.
All’udienza camerale del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, si rileva che il ricorso è stato tempestivamente depositato a seguito della sua notifica.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria; cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata, in forma esecutiva, in data 23.5.2025 (cfr. all. 005 e segg. della produzione di parte ricorrente).
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega, che provvederà nei successivi sessanta giorni verificata l’inottemperanza; dell’esecuzione si dovrà dare tempestiva notizia a questo TAR esclusivamente con deposito effettuato a mezzo PAT.
Il nominato Commissario potrà compiere tutti gli atti necessari all’adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Alla liquidazione del compenso, ove dovuto, si darà luogo all’esito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni sollevate e della serialità del giudizio (attestata dalla chiamata, alla stessa udienza, di alcune decine di ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di attribuzione di “carta docenti”), che consentono il dimezzamento dei compensi, nonché dello scaglione di riferimento, nella misura indicata in dispositivo, con clausola di distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA ZZ |
IL SEGRETARIO