Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23567 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7312 del 2021, proposto da
LE MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Galano e Giuseppe Fiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Det. Dir. Del Municipio X di Roma Capitale prot. 43552 del 15.4.2021 notificato a mezzo raccomandata del 28.5.2021, pervenuta in data 10.6.2021, con la quale si ordina lo sgombero del “cottage ad uso residenza estiva” di cui è ritenuto occupante illegittimo il ricorrente;
- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato e, perciò, per quanto di ragione, della nota CO/7223 del 21.1.2021 con la quale il Municipio è stato informato dell'avvenuto sequestro preventivo ex art. 321 del c.c.p.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. OM OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il 7.7.2021 e depositato il 19.7.2021 MO LE ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui si ordina lo sgombero del “cottage ad uso residenza estiva” di cui è ritenuto occupante illegittimo il ricorrente e, tra gli atti presupposti, della nota CO/7223 del 21.1.2021 con la quale il Municipio è stato informato dell'avvenuto sequestro preventivo ex art. 321 del c.c.p.
2- Il 28.7.2021 si è costituita Roma Capitale per resistere al ricorso.
3- Alla camera di consiglio del 3.8.2021, con ordinanza n. 4200 depositata il 4.8.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- Fissata la trattazione del merito della controversia, con nota depositata il 10.9.2025 il ricorrente ha dichiarato che in data 22 febbraio 2022 lo stesso ha dato esecuzione all’ordinanza di sgombero consegnando le chiavi del cottage la cui custodia era stata assegnata al Comune di Roma sin dall’aprile 2021, di modo che, con l’esecuzione dell’Ordinanza è, dunque, venuto meno ogni interesse del ricorrente alla decisione del presente giudizio, ragion per cui chiede che questo T.A.R. voglia dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio.
5- All’udienza pubblica di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Il ricorso è improcedibile.
7- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
8- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 10.9.2025 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
9- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL ST, Presidente FF
OM OT, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OT | LL ST |
IL SEGRETARIO