Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 146/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 146/2025, promossa con ricorso depositato il 14/01/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Bruna Tonani
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente Varese Via dei Campigli n. 51, con l'Avv. Bruna Tonani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 18 settembre 2015
(anno 2015 atto matrimonio n. 96 parte I )
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] Per_1
nato il [...]. Per_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/01/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- La casa sita in Varese Via Campigli 51 di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà assegnata alla SI.ra che vi abiterà con i figli collocati presso la stessa;
Parte_1
- Il SI. che ha già provveduto a trovare altra abitazione in cui trasferirsi, dato atto di avere Pt_2 formalizzato l'acquisto della stessa, si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 30 marzo 2025. I coniugi si accorderanno su eventuali arredi e beni mobili da dividere;
- I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con possibilità per il padre Per_1 Per_2 di vederli con le seguenti modalità e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi, tenuto conto che sia il SI. ia la SI.ra sono entrambi medici presso l'Ospedale Pt_2 Parte_1 di Circolo di Varese con turni anche notturni. Si precisa in proposito che allo stato è una amica di famiglia che si occupa di prelevare i bambini al mattino per portare alla scuola Per_1 elementare e alla scuola materna. La stessa provvede poi a ritirarli dalla scuola o dalle Per_2 attività scolastiche portandoli a casa propria dove li tiene con sé fino a che il padre o la madre, al termine del lavoro, secondo le proprie disponibilità lavorative, provvedono a prelevarli per portarli a casa.
Alla luce del trasferimento del padre presso altra abitazione i genitori concordano che al termine della giornata lavorativa il padre, con comunicazione alla madre una volta ricevuto il planning lavorativo mensile, potrà ritirare entrambi i figli dall'amica di famiglia due pomeriggi alla settimana per portarli e tenerli con sé presso la sua abitazione per la cena e il pernottamento. Al mattino sarà l'amica di famiglia, come fa attualmente, a ritirarli e portarli a scuola elementare e alla scuola materna. Per i week- end i coniugi concordano che i bambini staranno con il padre a week-end alternati sabato e domenica, con pernottamento dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica, salvo diverso accordo tra i coniugi stessi. Per quanto riguarda il periodo natalizio i coniugi concorderanno di volta in volta come gestire le vacanze scolastiche dei figli, anche in considerazione dei propri turni lavorativi. Per la giornata del Natale varrà la regola dell'alternanza, salvo diverso accoro tra i genitori. Lo stesso varrà per il periodo Pasquale e per il giorno di Pasqua da trascorrere, in linea di massima con la regola dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione dei propri turni lavorativi. Per il periodo feriale estivo, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Lo stesso comunicherà alla madre le modalità con cui intenderà trascorrere il periodo prescelto;
- A titolo di mantenimento dei figli il SI. si impegna a versare a favore della moglie la Pt_2 somma mensile di €. 750,00= ( €. 375,00 per RE e €. 375,00 per ) entro il 10 di ogni Per_2 mese, con rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie verranno divise nella misura del 50% cadauno, secondo quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Varese, da intendersi qui richiamato.
- per quanto riguarda le questioni patrimoniali tra i coniugi su accordo delle parti il mutuo gravante sull'immobile di Via dei Campigli n. 51, pari a €. 1.271,00 al mese, verrà sostenuto da entrambi nella misura del 50% cadauno. La SI.ra provvederà a volturare a suo nome Parte_1 le utenze relative alla casa coniugale, che rimarranno a suo carico.
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di passaporti e documenti di identità relativi ai minori.
pagina2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18.09.2015, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2015 atto n. 96 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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