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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/06/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 4063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4063/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege nel presente giudizio dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte appellante ha discusso e concluso all'udienza del 05.06.2024
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
L'appello proposto dalla deve essere rigettato, non potendo condividersi le Controparte_1
argomentazioni dalla stessa svolte ai fini della riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va rilevato come la “mancata declaratoria di inammissibilità della doglianza diretta a contestare la presunta illegittimità del verbale accessorio di fermo del mezzo elevato per la violazione di cui all'art. 85, comma 4 c.d.s. per dedotta presunta circolazione del mezzo contro la volontà del proprietario” - denunciata dalla con il secondo motivo di appello - risulti del tutto Controparte_1
irrilevante in quanto le doglianze mosse dallo al verbale di fermo non sono state poste dal Giudice CP_2
di Pace a fondamento dell'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, quand'anche dichiarate inammissibili, non avrebbero precluso la decisione nel merito dell'opposizione, proposta avverso l'ordinanza prefettizia emessa a fronte dell'autonoma e diversa violazione dell'art. 214, comma 8, c.d.s.
Ciò posto, il Giudice di Pace ha correttamente affermato che “Il tenore letterale dell'art. 214 comma 8
c.d.s. è chiaro nello stabilire che la responsabilità per la sua violazione è stata posta in capo al custode, cioè al soggetto al quale il veicolo sottoposto a fermo è affidato e non a qualunque conducente che si sia posto alla sua guida. Per la fattispecie del fermo amministrativo del veicolo, è interessante quanto emanato dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/559/19/I0l/20/2 /4 del 21.01.2019, avente ad oggetto: "Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis C ce della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministra vo del veicolo". In particolare, al punto 10, si illustrano tutte le procedure per la "Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo" . Già nella premessa della circolare si evidenzia che la responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro”.
L'art. 214 comma 8 c.d.s. - nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato elevato il verbale nei confronti dello - prevede che “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo CP_2
in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
pagina 2 di 4 presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui
e' consegnato, senza oneri per l'erario”.
Posto che la predetta disposizione configura un illecito proprio del “soggetto che ha assunto la custodia”, deve escludersi la possibilità di sanzionare, per il medesimo fatto, anche un soggetto diverso dal custode attraverso l'applicazione dell'art. 196 c.d.s. - secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà” - che presuppone proprio la materiale disponibilità del veicolo in capo a colui che non abbia impedito la condotta dell'autore materiale della violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Nel caso di specie, la stessa ha evidenziato come il verbale n. 276012137 del 03.01.2022 per CP_1
la violazione di cui all'art. 214 comma 8 c.d.s., sanzionante circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro, sia stato elevato a carico di in qualità di custode del mezzo (e dunque di Parte_1
trasgressore) e dello in qualità di proprietario del mezzo sottoposto a fermo e dunque obbligato CP_2
in solido.
Tuttavia, il fatto che custode del mezzo fosse esclude, di per sé, che lo ne avesse Parte_1 CP_2
quella materiale disponibilità rilevante ai sensi dell'art. 196 c.d.s. affinché lo stesso, quale proprietario del veicolo, possa essere chiamato a rispondere, in via solidale, della violazione commessa da Parte_1
Va, quindi, condivisa e ribadita la decisione del Giudice di Pace di accogliere il ricorso proposto da con la conseguenza che l'appello proposto dalla deve essere CP_2 Controparte_1
rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della mancata costituzione della parte appellata, vittoriosa nel presente grado di giudizio.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo alla l'obbligo di versare Controparte_1
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr.
4063/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla di e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_1 CP_1
Giudice di Pace di n. 410/2022, depositata in data 26.05.2022; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite;
pagina 3 di 4 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di Controparte_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato.
Rimini, 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4063/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege nel presente giudizio dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte appellante ha discusso e concluso all'udienza del 05.06.2024
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
L'appello proposto dalla deve essere rigettato, non potendo condividersi le Controparte_1
argomentazioni dalla stessa svolte ai fini della riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va rilevato come la “mancata declaratoria di inammissibilità della doglianza diretta a contestare la presunta illegittimità del verbale accessorio di fermo del mezzo elevato per la violazione di cui all'art. 85, comma 4 c.d.s. per dedotta presunta circolazione del mezzo contro la volontà del proprietario” - denunciata dalla con il secondo motivo di appello - risulti del tutto Controparte_1
irrilevante in quanto le doglianze mosse dallo al verbale di fermo non sono state poste dal Giudice CP_2
di Pace a fondamento dell'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, quand'anche dichiarate inammissibili, non avrebbero precluso la decisione nel merito dell'opposizione, proposta avverso l'ordinanza prefettizia emessa a fronte dell'autonoma e diversa violazione dell'art. 214, comma 8, c.d.s.
Ciò posto, il Giudice di Pace ha correttamente affermato che “Il tenore letterale dell'art. 214 comma 8
c.d.s. è chiaro nello stabilire che la responsabilità per la sua violazione è stata posta in capo al custode, cioè al soggetto al quale il veicolo sottoposto a fermo è affidato e non a qualunque conducente che si sia posto alla sua guida. Per la fattispecie del fermo amministrativo del veicolo, è interessante quanto emanato dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/559/19/I0l/20/2 /4 del 21.01.2019, avente ad oggetto: "Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis C ce della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministra vo del veicolo". In particolare, al punto 10, si illustrano tutte le procedure per la "Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo" . Già nella premessa della circolare si evidenzia che la responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro”.
L'art. 214 comma 8 c.d.s. - nella formulazione vigente all'epoca in cui è stato elevato il verbale nei confronti dello - prevede che “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo CP_2
in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
pagina 2 di 4 presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui
e' consegnato, senza oneri per l'erario”.
Posto che la predetta disposizione configura un illecito proprio del “soggetto che ha assunto la custodia”, deve escludersi la possibilità di sanzionare, per il medesimo fatto, anche un soggetto diverso dal custode attraverso l'applicazione dell'art. 196 c.d.s. - secondo cui “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà” - che presuppone proprio la materiale disponibilità del veicolo in capo a colui che non abbia impedito la condotta dell'autore materiale della violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Nel caso di specie, la stessa ha evidenziato come il verbale n. 276012137 del 03.01.2022 per CP_1
la violazione di cui all'art. 214 comma 8 c.d.s., sanzionante circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro, sia stato elevato a carico di in qualità di custode del mezzo (e dunque di Parte_1
trasgressore) e dello in qualità di proprietario del mezzo sottoposto a fermo e dunque obbligato CP_2
in solido.
Tuttavia, il fatto che custode del mezzo fosse esclude, di per sé, che lo ne avesse Parte_1 CP_2
quella materiale disponibilità rilevante ai sensi dell'art. 196 c.d.s. affinché lo stesso, quale proprietario del veicolo, possa essere chiamato a rispondere, in via solidale, della violazione commessa da Parte_1
Va, quindi, condivisa e ribadita la decisione del Giudice di Pace di accogliere il ricorso proposto da con la conseguenza che l'appello proposto dalla deve essere CP_2 Controparte_1
rigettato.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della mancata costituzione della parte appellata, vittoriosa nel presente grado di giudizio.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo alla l'obbligo di versare Controparte_1
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr.
4063/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla di e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_1 CP_1
Giudice di Pace di n. 410/2022, depositata in data 26.05.2022; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite;
pagina 3 di 4 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di Controparte_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato.
Rimini, 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4