TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10080/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Natale Perri, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a) le figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti vivranno con la madre nell'immobile sito in Roma, Via Annia Regilla n. 46 e saranno libere di frequentare il padre ogni qualvolta lo desiderino;
b) casa familiare, sita Roma, Via Annia Regilla n. 46 sarà assegnata alla sig.ra Parte 2 che ne è unica proprietaria;
c) il sig. Pt 1 verserà alla sig.ra Pt 2 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
d) saranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli, secondo le secondo le linee guida stabilite con siglato e firmato dal Tribunale di Roma;
e) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti , coniugate in data 20.11.1999 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999 parte I, atto n. 02829 , serie 01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla perle spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10080/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Natale Perri, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a) le figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti vivranno con la madre nell'immobile sito in Roma, Via Annia Regilla n. 46 e saranno libere di frequentare il padre ogni qualvolta lo desiderino;
b) casa familiare, sita Roma, Via Annia Regilla n. 46 sarà assegnata alla sig.ra Parte 2 che ne è unica proprietaria;
c) il sig. Pt 1 verserà alla sig.ra Pt 2 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
d) saranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative ai figli, secondo le secondo le linee guida stabilite con siglato e firmato dal Tribunale di Roma;
e) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti , coniugate in data 20.11.1999 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999 parte I, atto n. 02829 , serie 01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla perle spese.
Così deciso in Roma, 18.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi