Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5431 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL Di PA e RI Di PA, rappresentate e difese dagli avvocati Simona Scatola e Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio Simona Scatola in Napoli, via G.G. Orsini n. 30;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza del comune di Casalnuovo di Napoli IX Settore condono, urbanistica, antiabusivismo, n. 7 del 29/8/2024, reg. gen. n. 182, successivamente notificata, alla sig.ra EL Di PA, in data 18/09/2024, e alla sig.ra RI Di PA, in data 05/09/2024, avente ad oggetto la repressione dei reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva territorio comunale di Casalnuovo di Napoli; atti presupposti e conseguenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di PA EL il 22\4\2025:
relazione prot. 7220 del 24.2.2025, depositata in data 27.2.2025 e relativi allegati, in ottemperanza all’ordinanza 2414/2024, ove e per quanto lesivi degli interessi delle ricorrenti; atti presupposti, conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti hanno ricevuto in donazione dal loro padre AG Di PA la comproprietà, nella misura del 50% ciascuna, dei suoli censiti al F.1 part.lle n.458 – 459 – 460 del catasto del Comune di Casalnuovo in data 18/05/2018.
Le predette particelle derivano dal frazionamento dell’originaria particella n. 65 censita nel Catasto terreni al F.1 intestata al sig. NA CA.
Affermano le ricorrenti che il frazionamento era stato depositato presso il Comune dal sig. CA, in data 25/11/2005 con prot. n. 45020 ai sensi del comma 5 dell’art. 18 della Legge 47/85, in data 23/06/2022 e che, successivamente, in data 14.3.2006 le particelle sono state alienate al sig. AG Di PA.
Con ordinanza n. 7 del 29/8/2024, reg. gen. n. 182, adottata ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 380/2001, il Comune di Casalnuovo contestava alle ricorrenti l’avvenuta lottizzazione cartolare dei fondi di loro proprietà e ingiunto lor l'immediata sospensione dell’attività edilizia, e, ai sensi dell'art.30 comma 7 del D.P.R. n.380/2001, imposto il divieto di disporre dei suoli e di stipulare atti tra vivi avvertendo che trascorsi novanta giorni a decorrere dalla notifica dell’atto - ove non fosse intervenuta la revoca del provvedimento - le aree lottizzate sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune.
Con il ricorso introduttivo, le sorelle Di PA, hanno impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
I. Violazione degli arti. 2, 3, 7, 10 della l.n. 241/1990 e dell’art. 30 del DPR 380/2001 art. 18 comma 5 l.47/85 - violazione del principio di legalità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa– eccesso di potere per violazione del principio di giusto procedimento – difetto di motivazione e di istruttoria – mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione delle garanzie di partecipazione - manifesta ingiustizia – violazione del principio di proporzionalità e del principio di affidamento - travisamento dei fatti.
Il provvedimento impugnato recherebbe una motivazione del tutto insoddisfacente sui presupposti di applicazione dell’art. 30 D.P.R. 380/2001, per come identificati dalla giurisprudenza in materia, che richiede la sussistenza di precisi indici della destinazione allo scopo edificatorio dei fondi. Il frazionamento dell’originario lotto in tre distinti lotti sarebbe stato posto in essere con il consenso della P.A., che lo aveva approvato in data 02/12/2005.
Si contesta, inoltre, la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241-1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
II. Violazione degli arti. 2 e 3 della l.n. 241/1990 e dell’art. 30 del DPR 380/2001 art. 18 comma 5 l.47/85 - violazione del principio di legalità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa– eccesso di potere per violazione del principio di giusto procedimento – difetto di motivazione e di istruttoria – manifesta ingiustizia – violazione del principio di proporzionalità e del principio di affidamento - travisamento dei fatti.
Il Comune non avrebbe compiuto alcuna valutazione circa la ricorrenza dei presupposti della lottizzazione, omettendo di chiarire da quali elementi abbia desunto lo scopo edificatorio e di considerare che i terreni sono rimasti inalterati per consistenza, tipologia e destinazione agricola. Sul terreno non sarebbero stati eseguiti interventi di alcun tipo, neppure opere di urbanizzazione che ne abbiano alterato la natura agricola. Per tali ragioni non sarebbe ravvisabile neppure la ratio sottesa alla disciplina dell’art. 30 D.P.R. 380/01, ossia salvaguardare dal “fatto compiuto ” la discrezionalità del pianificatore comunale.
L’intento edificatorio dovrebbe escludersi anche in considerazione del lungo tempo trascorso dall’avvenuto acquisto delle particelle dal loro dante causa, senza che sull’area siano state realizzate opere. Le uniche opere insistenti sono rappresentate da un marciapiede esterno all’area ed una recinzione, realizzati dal Comune, mentre l’area conserva intatta la sua destinazione.
A fronte di tale dato il mancato rispetto del lotto minimo di 5.000 mq sarebbe irrilevante, poiché la destinazione agricola non obbliga il proprietario allo svolgimento in essa di attività produttiva, potendo assolvere anche a una funzione conservativa di valori naturalistici.
III. Violazione degli arti. 2 e 3 della l.n. 241/1990 e dell’art. 30 del DPR 380/2001 art. 18 comma 5 l.47/85 - violazione del principio di legalità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa– eccesso di potere per violazione del principio di giusto procedimento – difetto di motivazione e di istruttoria – manifesta ingiustizia – violazione del principio di proporzionalità e del principio di affidamento - travisamento dei fatti.
Il provvedimento sarebbe affetto da difetto di motivazione in ordine al legittimo affidamento ingenerato nell’omessa reazione per un rilevante lasso temporale, nonché in ordine all'interesse pubblico da perseguirsi.
Parte ricorrente ha, inoltre, proposto un’istanza di verificazione al fine di accertare l’infondatezza di quanto contestato circa gli insussistenti presupposti della presunta lottizzazione cartolare.
Si è costituito il Comune di Casalnuovo contestando nel merito le avverse censure.
Con ordinanza cautelare n. 02414/2024 del 25.11.2024 il Collegio ha fissato il merito del ricorso ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.: “Considerato che: - è necessario approfondire nella fase di merito la situazione fattuale nella quale s’iscrive la lottizzazione in argomento, con particolare riferimento alle aree (urbanizzate e non) prossime a quelle di proprietà delle parti ricorrenti;
- in particolare, occorre che il Comune depositi in giudizio una documentata relazione nella quale dia conto della natura legittima o abusiva degli immobili presenti sulle suddette aree, nonché della presenza, nell’intorno, di eventuali lottizzazioni abusive accertate, indicando i provvedimenti adottati.
Ritenuto, inoltre, che, stante la natura del danno prospettato, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso.”.
Il 27 febbraio 2025 il Comune ha ottemperato all’ordinanza cautelare, depositando la relazione del Servizio Antiabusivismo Edilizio, prot. 7220 del 24/02/2025.
La relazione è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti notificati in data 22.4.2025 con censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolati con il ricorso introduttivo.
Il Comune di Casalnuovo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 aprile 2025, in quanto diretti contro gli esiti dell’istruttoria disposta dal Collegio con ordinanza cautelare n. 2414/2024, e vertenti su una Relazione tecnica che non integrerebbe la motivazione dell’ordinanza impugnata e che è priva di efficacia lesiva non avendo natura provvedimentale. Sarebbero, invece, tardive le nuove censure svolte avverso l’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo perché riferite a vizi che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti avverso il suddetto provvedimento, non emergendo dagli atti successivamente impugnati.
All’esito dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Le censure possono essere affrontate congiuntamente attenendo tutte ai presupposti della lottizzazione abusiva disciplinata dall’art. 30 D.P.R. 380/2001.
3. Le ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti di adozione dell’ordinanza di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 affermando l’insussistenza di una sufficiente motivazione e istruttoria sulla sussistenza degli indici rivelatori della lottizzazione “cartolare ”, non emergendo dal provvedimento un convincente e concreto quadro indiziario sull’intento edificatorio al quale sarebbe stato preordinato il risalente frazionamento. Le dimensioni ridotte delle particelle non sarebbero sufficienti a dar prova dell’intento lottizzatorio, poichè, se è vero che esse, per tale loro caratteristica, non sono idonee ad essere efficacemente sfruttate per la coltivazione agricola, ciò non escluderebbe la possibilità di utilizzarle come spazi verdi, il che costituirebbe in ogni caso una modalità di sfruttamento coerente con una delle funzioni riconosciute alla zona agricola, ovvero il contenimento dell’edificazione per scopi di tutela ambientale.
Deducono altresì la propria estraneità a qualsiasi condotta di abusivo frazionamento cartolare, avendo esse acquistato per donazione dal loro padre le particelle, a loro volta derivanti dal frazionamento effettuato da altri e approvato dal Comune.
4. Per costante giurisprudenza, (cfr. Consiglio di stato sent. 1878/18) "ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione viene predisposta mediante il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche - quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti - denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio” (Consiglio di Stato sez. IV 31 agosto 2016 n. 3739; Consiglio di Stato sez. VI 24 novembre 2015 n. 5328; Consiglio di Stato sez. IV 24 dicembre 2008 n. 6560; Consiglio di Stato sez. V 02 dicembre 2008 n. 5930; Consiglio di Stato sez. IV 06 novembre 2008 n. 5500).”.
5. Ai predetti fini, la giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018 n. 3416; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2006 n. 6060) ha elaborato alcuni indici sintomatici, quali:” i) la simultaneità o contemporaneità degli atti di frazionamento e di vendita dei lotti; ii) le caratteristiche dei lotti, quali dimensione, natura del terreno, numero, ubicazione, previsione di opere di urbanizzazione; iii) la superficie ridotta di ogni singola frazione di terreno, non compatibile con una razionale utilizzazione agricola; iv) la mancanza, in capo agli acquirenti dei lotti, della qualifica di imprenditori agricoli o coltivatori diretti, o comunque la costatazione che gli stessi non siano dediti in maniera continuativa all'attività agricola; iv) l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione negli atti di trasferimento.”.
6. Nella specie, l’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo evidenzia come l’attività di lottizzazione contestata deriva dal frazionamento della particella n. 65 nelle particelle catastali n° 458 — 459 — 460 e 461 avvenuto in data 02/12/2005 prot. NA0756786 ad opera del sig. CA NA, che, a sua volta, aveva acquistato il compendio dalla sig.ra PA OM. Dopo il frazionamento, il signor CA, nell'anno 2006 ha proceduto alla vendita delle particelle frazionate. La particella n° 461 è stata venduta al signor CO OL, nato ad [...] il [...]. Le particelle n° 458, 459 e 460 sono state vendute al signor Di PA AG, il quale con atto di donazione del 30/05/2018 rep. 18954 ne ha trasferito la nuda proprietà alle figlie, odierne ricorrenti. Alla sua morte, avvenuta il 25/03/2021, la piena comproprietà delle particelle si è consolidata in capo alle ricorrenti.
Gli indizi della lottizzazione sono descritti nel provvedimento impugnato come segue: “Considerato che le particelle 458-459-460 del foglio 1, in uno con la particella 461, ricadono in Z.T.O. "E - Agricola" e sono interessate da Viabilità di progetto e parte in verde di rispetto stradale del P.R.G. vigente dall'anno 1998 a tutt'oggi. Ai sensi dell'art. 25 del vigente P.R.G., nelle zone agricole "l'asservimento per l'abitazione del conduttore agricolo non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc su lotto minimo di 5000 mq la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo ai sensi della Legge 9/5/1975, n.153" .
Per dette particelle essendo state ricavate nell'anno 2005 per frazionamento della originaria particella agricola n.65, ed oggetto di successiva compravendita a terzi nell'anno 2006, ricorrono i presupposti per classificare come lottizzazione abusiva di tipo cartolare la trasformazione urbanistica predisposta, ai sensi del comma I dell'art. 30 del D.P.R. n.380/2001 e in piena vigenza dello stesso; ciò in quanto:
- l'Ente non ha espresso alcun consenso in ordine al frazionamento all'epoca trasmesso al Comune dal sig. CA NA. Dagli atti del frazionamento, è agevole verificare che gli uffici comunali si sono limitati a ricevere il deposito degli atti, apponendo timbro di data e numero di protocollo di ricezione (prot. n. 45020 del 25.11.2005), non operando alcuna istruttoria tecnica. Tanto si evince per tabulas sugli atti del frazionamento ove è agevole verificare che la parte riservata all'approvazione del frazionamento da parte dell'Ente resta non compilata.
- La divisione in lotti eseguita in dispregio della norma di cui all'art. 30 del D.P.R.n.380/2001 concorre alla determinazione di una lottizzazione abusiva di tipo cartolare, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo di legge.
- Il frazionamento della originaria particella di terreno n.65 in n. 4 particelle (nn. 458-459-460 e 461 del foglio I), ha impedito al fondo in questione di mantenere il requisito di lotto minimo di 5.000 mq, contraddicendo, in tal modo, la connotazione agricola impressa all'area dal P.R.G.
Infatti, le particelle derivanti dal frazionamento hanno le seguenti dimensioni, tutte di gran lunga inferiori a mq 5.000: p.11a 458 mq 872 ; p.11a 459 mq 872; p.11a 460 mq 874.
Il frazionamento dell'originaria particella ha determinato la risultanza di lotti di esigue dimensioni tali da non consentire il permanere di una effettiva destinazione agricola, e la ridotta estensione delle singole particelle in questione rende le stesse del tutto incompatibili con la tipologia di coltura indicata in Catasto Terreni, seminativo arborato irriguo, come da visure agli atti dell'Ufficio.
- I lotti in questione si trovano in una zona già urbanizzata, a ridosso del centro cittadino.
- Il frazionamento dell'originario terreno (p.11a 65) ricadente in Zona urbanistica "E —Agricola" in lotti ognuno avente dimensione notevolmente inferiore alla estensione minima di 5.000 mq prevista dal vigente PRG per l'edificazione di manufatti compatibili con la destinazione agricola, in uno con la successiva vendita a soggetti terzi di lotti di dimensioni esigue che contraddice esplicitamente la vocazione agricola del terreno, denuncia per caratteristiche e modalità intrinseche e oggettive una predisposizione a scopo edificatorio.
- Nessuno dei soggetti interessati all'epoca dai passaggi di proprietà dei lotti di che trattasi risulta possedere i requisiti soggettivi per la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, quantunque il possesso del requisito non sarebbe di per sé sufficiente a escludere l'intento lottizzatorio.
I fatti sopra richiamati esplicitano la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n.380/2001 configurandosi, nel caso di specie, lottizzazione abusiva dei terreni di tipo "cartolare" per la trasformazione urbanistica predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione, ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Ritenuto tuttora sussistente l'interesse dell'Amministrazione a reprimere l'abuso edilizio consistente nella lottizzazione abusiva di tipo "cartolare", ai sensi del comma I dell'art. 30 del D.P.R. n.380/2001, del fondo agricolo distinto in Catasto già al fl. 1 p.11a 65, frazionato nelle particelle 458-459-460-461, nei confronti di:
- sig.ra Di PA EL nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di proprietaria per 'A in regime di separazione dei beni, delle frazionate particelle 458-459-460 del foglio 1
- sig.ra Di PA RI nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di proprietaria per'' in regime di separazione dei beni, delle frazionate particelle 458-459-460 del foglio I al fine di scongiurare l'illegittima trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con il conseguente aggravio del relativo carico insediativo, e in accordo con le finalità di tutela della norma di cui all'art. 30 del D.P.R. 380/2001, che risiede nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria dell'Ente, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standards apprestabili;”.
7. I descritti elementi di fatto concernenti la fattispecie in esame, riguardati alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, conducono al rigetto delle censure articolate dalla parte ricorrente, dovendosi ritenere, in primo luogo, sufficientemente motivato il provvedimento impugnato, adottato a seguito di adeguata istruttoria e dei necessari accertamenti, e dovendosi, altresì, ritenere sussistenti i requisiti che integrano la fattispecie della lottizzazione abusiva, in ragione dei sopra menzionati elementi di fatto - quali il frazionamento di più ampio terreno in diversi lotti aventi modeste dimensioni, inadatte allo sfruttamento agricolo, la successiva contestuale alienazione a soggetti diversi (tra i quali il padre delle odierne ricorrenti), l’assenza in capo alle ricorrenti e al suo dante causa di qualifiche attinenti all’attività agricola - elementi che, come sopra evidenziato, consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario sufficiente a comprovare la fattispecie della lottizzazione abusiva, quanto meno nella forma cartolare.
Avvalora ulteriormente la tesi del Comune la descrizione dell’intorno delle particelle di proprietà delle ricorrenti, insistendo esse in prossimità di aree intensamente urbanizzate e caratterizzate da insediamenti abusivi – molti dei quali condonati – che hanno effettivamente compromesso l’ordine urbanistico del Comune resistente e di quelli limitrofi, dal che può desumersi un ulteriore elemento che depone a favore dell’intento edificatorio dell’operazione compiuta dall’autore del frazionamento.
In definitiva, sussistono elementi sufficienti per l’adozione del provvedimento impugnato.
Per costante orientamento, infatti, (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2009 n. 2004) "perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale, posta in essere mediante il frazionamento planimetrico di un fondo e la conseguente vendita dei lotti da esso risultanti, non è necessario dimostrare l'esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all'art. 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio, che indubbiamente è ravvisabile nel caso di vendita frazionata di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensione ridotta e palesemente incompatibile con una loro valida destinazione agli usi agricoli e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive pertinenti a tale utilizzazione agricola".
8. Non rileva in senso ostativo la circostanza che sulle aree non sarebbero state realizzate opere di alcun tipo. La lottizzazione abusiva contestata è, infatti, di tipo cartolare. Secondo costante giurisprudenza: “Sussiste una lottizzazione abusiva formale o cartolare qualora, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita - o altri atti equiparati - del terreno in lotti che, per le loro specifiche caratteristiche ovvero per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio, sicché è ravvisabile l'ipotesi di lottizzazione abusiva solamente quando sussiste «un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati dalla norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30/12/2020, n. 8513).
9. Né, peraltro, a diversa conclusione può condurre la dedotta estraneità delle ricorrenti all'attività che ha portato al frazionamento dei terreni e la condizione di buona fede nella quale sarebbe avvenuto l’acquisto.
10. In proposito va osservato che per consolidato orientamento “per configurare la lottizzazione si può prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché l'illecito si fonda sul dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fatta salva la tutela in sede civile dei proprietari interessati (potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni) nei confronti dei propri danti causa” (Consiglio Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 26; 9 aprile 2019, n. 2329, n.6945/2019 e n. 4627/21.).
11. Sotto questo profilo il Consiglio di Stato, nella sentenza del 3 aprile 2014, n. 1589, ha anche richiamato la giurisprudenza penale laddove, argomentando dal carattere contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, precisa che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi come terzi estranei all'illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un'operazione di illecita utilizzazione del territorio (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 2646; id., 3 dicembre 2013, n. 51710; id., 27 aprile 2011, n. 21853).
12. D’altronde è consolidata l'opinione secondo cui l’illecito di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 ha natura permanente con la conseguenza che esso è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie (Consiglio di Stato, sez. II, 17 maggio 2019, n. 3196 cit.) e all'aggravamento progressivo della lesione ai beni giuridici tutelati dalle menzionate norme.
13. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate il ricorso è infondato.
14. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, avendo ad oggetto un atto del tutto privo di attitudine lesiva, non potendo riconoscersi natura provvedimentale alla relazione predisposta dal Settore IX del Comune (Urbanistica – antiabusivismo – condono – SUAP) in ottemperanza all’ordinanza n. 2414/24 del 25.11.2024 di questo T.A.R.
15. In conclusione il ricorso introduttivo è infondato. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
16. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti così dispone:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AN DO |
IL SEGRETARIO