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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3416/2024 R.G. vertente
fra
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Segni,
Corso Vittorio Emanuele II, 215, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Magnosi (C.F.
) del Foro di Velletri che lo rappresenta e difende;
C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro – tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. CP_2 CP_3
(C.F. ), Dirigente pro – tempore dell'
[...] C.F._3 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, domiciliato presso l'
[...]
[...] , Piazza delle Controparte_5
Regioni n.1 Potenza;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, ha dedotto di essere un docente immesso in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2011 retrodatata al 1 settembre 2010, quale vincitore di concorso per soli titoli;
di aver svolto, prima della immissione in ruolo , 2 anni di servizio pre-ruolo, riconoscibili in quanto ha svolto servizio annuale per un periodo superiore a 180 giorni l'anno ; Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento della normativa interna nazionale contenuta negli artt. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 417/84, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994 e 526 del D. Lgs n.
297/94, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/CE/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 490 del 30 gennaio 2015 relativo al docente nella parte in cui l'anzianità di Parte_1
servizio pre-ruolo e l'anno di servizio 2013 non vengono correttamente ed integralmente riconosciuti con penalizzazione del docente il quale è inquadrato nella fascia corrispondente a
9 – 14 anni di servizio in luogo del gradone 15 – 20 anni di servizio a fronte di un'anzianità totale di servizio di ruolo e non di ruolo di 15 anni a decorrere dal 1 settembre 2023 con diritto all'avanzamento nella predetta fascia 15 – 20 dal 1 settembre 2023; previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, accertare e dichiarare il diritto del docente al Parte_1
riconoscimento integrale come anni di servizio di ruolo – sia ai fini economici che giuridici – degli anni di servizio svolti in qualità di docente a tempo determinato e a tempo indeterminato
2 alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale;
accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo ed all'anno di servizio 2013, svolti dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il decreto di ricostruzione di carriera con l'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici del servizio pre-ruolo prestato con contratti a tempo determinato come richiesto e dell'anno di servizio 2013 tenuto conto che con il riconoscimento dell'anno 2013 emergono differenze retributive e contributive con diritto alla collocazione in diversa e superiore fascia stipendiale;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire dei medesimi incrementi stipendiali che competono ai docenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza delle previsioni del comparto scuola e delle tabelle allegate;
accertare e dichiarare il diritto del docente ad essere inquadrato – in forza degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo svolti – sia al momento della assunzione in ruolo avvenuta all'esito del positivo superamento del concorso per soli titoli e sia per ogni anno scolastico di lavoro con una anzianità di servizio sia ai fini economici che giuridici corrispondente al servizio effettivamente prestato, compreso l'anno di servizio 2013; condannare il
[...]
al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto Controparte_1
inserimento nel gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo e di ruolo effettivamente prestati dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato pari a complessivi anni 15 a decorrere dal 1 settembre 2023 e di anni 16 di servizio a decorrere dal 1 settembre 2024, ordinando l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera con cui ricostruire la carriera del ricorrente e collocare lo stessa al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sia ai fini giuridici che economici ed a corrispondere le differenze retributive maturate, ricomprendendo anche l'anno 2013.
Per l'effetto; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – in forza del predetto riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre-ruolo come anni di servizio di ruolo e di ruolo ivi compreso l'anno 2013 – ad essere inquadrato a decorrere dal 1 settembre 2017 nello scaglione di anzianità corrispondente ad anni 9-14 di servizio con 9 anni di servizio;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 1 settembre 2023 nello scaglione corrispondente ad anni 15 – 20 di servizio con anzianità di anni 15 di servizio;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata dal 1 settembre 2024 nello scaglione corrispondente ad anni 15 – 20 di servizio con anzianità di anni 16 di servizio.
Condannare il – previo riconoscimento di tutti i servizi Controparte_1 di ruolo e non di ruolo prestati ivi compreso l'anno 2013 sia ai fini economici che giuridici –
3 ad inquadrare il ricorrente come richiesto e con una anzianità di anni 9 a decorrere dal 1 settembre 2017, di anni 15 dal 1 settembre 2023 con diritto ai relativi scatti stipendiali tenendo conto del servizio pre-ruolo e di ruolo e del servizio prestato nell'anno 2013 a tutti gli effetti sulla carriera del ricorrente.
Condannare il al pagamento a favore del ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive e contributive della somma di € 4.044,44 lordo stato oltre interessi e rivalutazione se dovuta nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, ovvero al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Ordinare al competente Istituto Previdenziale nonché al datore di lavoro pubblico, ciascuno per quanto di propria competenza, di adeguare la posizione contributiva della ricorrente secondo la nuova anzianità di servizio che verrà riconosciuta. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 168,50 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di contributi previdenziali, sia in ordine alla quota a carico dell'Amministrazione sia in relazione alla quota che la legge pone a carico del lavoratore. Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e qualora ritenuto di Giustizia con restituzione dell'importo versato a titolo di contributo unificato.
Si costituiva il , in persona del Controparte_6
in carica, per l' e per l' CP_2 Controparte_5 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e Controparte_7
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, l'estinzione del diritto azionato per maturata prescrizione e, per l'effetto, la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
4 La parte ricorrente, avendo prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato e successivamente immessa in ruolo, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale valutazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Al riguardo si osserva che la ricostruzione della carriera, per quel che rileva nel caso di specie, trova la propria disciplina negli artt. 485 e 489, comma 1, del D.Lgs 297/1994, nell'art. 11, comma 4, della legge n. 124/1999 e nell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, dei quali è incontestato che l'amministrazione convenuta abbia fatto corretta applicazione.
Parte ricorrente allega che tale complesso di norme si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, si tratta, tuttavia, di argomentazione che non può trovare accoglimento, in quanto ampiamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-466/17 del 20.09.2018, né risulta fornita la prova di elementi che consentono di superare la suddetta statuizione.
Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso va rigettato.
3. La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 25.11.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 4 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3416/2024 R.G. vertente
fra
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Segni,
Corso Vittorio Emanuele II, 215, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Magnosi (C.F.
) del Foro di Velletri che lo rappresenta e difende;
C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro – tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. CP_2 CP_3
(C.F. ), Dirigente pro – tempore dell'
[...] C.F._3 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, domiciliato presso l'
[...]
[...] , Piazza delle Controparte_5
Regioni n.1 Potenza;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, ha dedotto di essere un docente immesso in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2011 retrodatata al 1 settembre 2010, quale vincitore di concorso per soli titoli;
di aver svolto, prima della immissione in ruolo , 2 anni di servizio pre-ruolo, riconoscibili in quanto ha svolto servizio annuale per un periodo superiore a 180 giorni l'anno ; Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di accogliere il presente ricorso nel merito, e per l'effetto, previa disapplicazione e/o annullamento della normativa interna nazionale contenuta negli artt. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 417/84, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994 e 526 del D. Lgs n.
297/94, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/CE/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 490 del 30 gennaio 2015 relativo al docente nella parte in cui l'anzianità di Parte_1
servizio pre-ruolo e l'anno di servizio 2013 non vengono correttamente ed integralmente riconosciuti con penalizzazione del docente il quale è inquadrato nella fascia corrispondente a
9 – 14 anni di servizio in luogo del gradone 15 – 20 anni di servizio a fronte di un'anzianità totale di servizio di ruolo e non di ruolo di 15 anni a decorrere dal 1 settembre 2023 con diritto all'avanzamento nella predetta fascia 15 – 20 dal 1 settembre 2023; previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, accertare e dichiarare il diritto del docente al Parte_1
riconoscimento integrale come anni di servizio di ruolo – sia ai fini economici che giuridici – degli anni di servizio svolti in qualità di docente a tempo determinato e a tempo indeterminato
2 alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale;
accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo ed all'anno di servizio 2013, svolti dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il decreto di ricostruzione di carriera con l'integrale riconoscimento ai fini economici e giuridici del servizio pre-ruolo prestato con contratti a tempo determinato come richiesto e dell'anno di servizio 2013 tenuto conto che con il riconoscimento dell'anno 2013 emergono differenze retributive e contributive con diritto alla collocazione in diversa e superiore fascia stipendiale;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire dei medesimi incrementi stipendiali che competono ai docenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza delle previsioni del comparto scuola e delle tabelle allegate;
accertare e dichiarare il diritto del docente ad essere inquadrato – in forza degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo svolti – sia al momento della assunzione in ruolo avvenuta all'esito del positivo superamento del concorso per soli titoli e sia per ogni anno scolastico di lavoro con una anzianità di servizio sia ai fini economici che giuridici corrispondente al servizio effettivamente prestato, compreso l'anno di servizio 2013; condannare il
[...]
al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto Controparte_1
inserimento nel gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo e di ruolo effettivamente prestati dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato pari a complessivi anni 15 a decorrere dal 1 settembre 2023 e di anni 16 di servizio a decorrere dal 1 settembre 2024, ordinando l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera con cui ricostruire la carriera del ricorrente e collocare lo stessa al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sia ai fini giuridici che economici ed a corrispondere le differenze retributive maturate, ricomprendendo anche l'anno 2013.
Per l'effetto; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – in forza del predetto riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre-ruolo come anni di servizio di ruolo e di ruolo ivi compreso l'anno 2013 – ad essere inquadrato a decorrere dal 1 settembre 2017 nello scaglione di anzianità corrispondente ad anni 9-14 di servizio con 9 anni di servizio;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 1 settembre 2023 nello scaglione corrispondente ad anni 15 – 20 di servizio con anzianità di anni 15 di servizio;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata dal 1 settembre 2024 nello scaglione corrispondente ad anni 15 – 20 di servizio con anzianità di anni 16 di servizio.
Condannare il – previo riconoscimento di tutti i servizi Controparte_1 di ruolo e non di ruolo prestati ivi compreso l'anno 2013 sia ai fini economici che giuridici –
3 ad inquadrare il ricorrente come richiesto e con una anzianità di anni 9 a decorrere dal 1 settembre 2017, di anni 15 dal 1 settembre 2023 con diritto ai relativi scatti stipendiali tenendo conto del servizio pre-ruolo e di ruolo e del servizio prestato nell'anno 2013 a tutti gli effetti sulla carriera del ricorrente.
Condannare il al pagamento a favore del ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive e contributive della somma di € 4.044,44 lordo stato oltre interessi e rivalutazione se dovuta nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, ovvero al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
Ordinare al competente Istituto Previdenziale nonché al datore di lavoro pubblico, ciascuno per quanto di propria competenza, di adeguare la posizione contributiva della ricorrente secondo la nuova anzianità di servizio che verrà riconosciuta. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 168,50 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di contributi previdenziali, sia in ordine alla quota a carico dell'Amministrazione sia in relazione alla quota che la legge pone a carico del lavoratore. Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e qualora ritenuto di Giustizia con restituzione dell'importo versato a titolo di contributo unificato.
Si costituiva il , in persona del Controparte_6
in carica, per l' e per l' CP_2 Controparte_5 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e Controparte_7
chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, l'estinzione del diritto azionato per maturata prescrizione e, per l'effetto, la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
4 La parte ricorrente, avendo prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato e successivamente immessa in ruolo, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale valutazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Al riguardo si osserva che la ricostruzione della carriera, per quel che rileva nel caso di specie, trova la propria disciplina negli artt. 485 e 489, comma 1, del D.Lgs 297/1994, nell'art. 11, comma 4, della legge n. 124/1999 e nell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, dei quali è incontestato che l'amministrazione convenuta abbia fatto corretta applicazione.
Parte ricorrente allega che tale complesso di norme si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, si tratta, tuttavia, di argomentazione che non può trovare accoglimento, in quanto ampiamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-466/17 del 20.09.2018, né risulta fornita la prova di elementi che consentono di superare la suddetta statuizione.
Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso va rigettato.
3. La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 25.11.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 4 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
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