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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2018
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 549/2018
Oggi 18.11.2025 alle ore 10.59 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. SCARDINO MARIO ANDREA ANTONIO;
Parte_1 Per l'avv. CANNAS CLAUDIO;
Parte_2 l'avv. Scardino contesta le risultanze della CTU in ordine ai presunti vizi accertati e si riporta alle osservazioni del CTP;
evidenzia che in sede di CTU definitiva, il consulente ha accertato un ulteriore danno per vizi di una copertura, che però non è stata visionata in quanto oggetto di sostituzione;
l'avv. Cannas si riporta alla propria posizione processuale, non avendo risposto ai quesiti indicati nelle osservazioni ed in particolare con riferimento alle somme per danni addebitabili alla non corretta posa in opera delle strutture commissionate;
insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 10 N. R.G. 549/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 549/2018 promossa da:
, C.F. e P.IVA , elettivamente Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Trento n. 55, presso lo studio dell'Avv. Mario Scardino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Barcellona Controparte_1 C.F._2
Pozzo di Gotto, via Umberto I n. 396, presso lo studio dell'Avv. Claudio Cannas che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, evocava in giudizio , chiedendo il pagamento della somma di € Parte_2
10.828,00, a titolo di saldo del compenso dovuto per l'esecuzione di lavori edili commissionati dalla convenuta ed eseguiti il luglio dell'anno 2016, in immobile di proprietà della convenuta, sito in
Barcellona Pozzo di Gotto, Frazione San Paolo, c.da Sciaminica.
Specificava che per il compimento dei predetti lavori - consistenti nella realizzazione di opere murarie, tramezzature, posa di pavimenti, rivestimenti, soglie ed imbotti, finitura interna ed intonacatura della facciata esterna del piano terra dell'immobile, oltre alla realizzazione di copertura con tegole, coibentato gronde e pluviali di un vano di 22 mq, come da “lista lavori” allegata alla citazione - le parti pagina 2 di 10 N. R.G. 549/2018
convenivano il pagamento del complessivo importo di € 18.128,00 compresa IVA al 10%, ma di aver ricevuto in acconto solo il minor importo di € 8.000,00 a fronte del quale emetteva la fattura n. 5/2016.
Chiedeva, quindi, la condanna della al pagamento del saldo ancora dovuto, pari ad € 10.128,00, Pt_2 con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi con comparsa con domanda riconvenzionale del 20.11.2018, Parte_2 contestava integralmente la rappresentazione dei fatti resa da parte attrice. Adduceva di avere concordato, con la ditta il compimento di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati da parte Pt_1 attrice, per un complessivo importo di € 32.065,00 iva esclusa, come da preventivo versato in atti.
Specificava che, i detti lavori venivano avviati posteriormente all'acquisto dell'immobile, avvenuto con rogito del 27.04.2016, e che nel luglio dello stesso anno, successivamente al versamento dei primi acconti, la ditta senza fornire alcun preavviso, li interrompeva improvvisamente, senza Pt_1 portarli a compimento. Deduceva inoltre che successivamente, nel mese di settembre, in occasione delle prime piogge, comparivano sul tetto copiose infiltrazioni d'acqua, che determinavano l'allagamento dell'immobile e l'ammaloramento del mobilio ivi presente.
Esponeva, quindi, che informata la ditta attrice dei danni patiti, quest'ultima inoltrava alla convenuta missiva del 12.09.2016 con la quale richiedeva il pagamento del medesimo importo in questa sede rivendicato (€ 10.128,00), allegando alla nota, a giustificazione della richiesta di pagamento, un preventivo mai consegnatole prima.
Rappresentava di avere formalmente denunciato alla ditta con pec del 19.10.2016, il Pt_1 verificarsi di infiltrazioni d'acqua dalla tettoia appena interessata dai lavori e di avere, nelle more, incaricato proprio tecnico di fiducia di indagare la causa delle infiltrazioni e la bontà dei lavori compiuti.
Adduceva che gli accertamenti eseguiti confermavano che le infiltrazioni erano conseguenti a vizi della tettoia in legno realizzata dal (struttura lignea della pensilina arretrata rispetto al filo della Pt_1 grondaia), nonché che anche altri lavori risultavano mal eseguiti (montaggio fuori piombo dei falsi telai delle porte interne e del portone di ingresso, tramezzi non a piombo, oltreché non rifiniti, pavimento interno posto in opera non a livello, ecc.. come meglio specificato nella perizia di parte allegata).
Adduceva inoltre che sulla base delle stime effettuate dal proprio fiduciario, il costo dei lavori effettivamente eseguiti, era risultato pari ad € 5.980,00 ossia un importo addirittura inferiore agli acconti versati, pari invece ad € 8.000,00.
Chiedeva pertanto il rigetto della pretesa attorea, risultando le somme già versate alla CP_2 superiori al costo delle opere compiute ed, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento pagina 3 di 10 N. R.G. 549/2018
dell'appaltatore, che non ultimava le opere affidate e che non eseguiva a regola d'arte quelle parzialmente compiute, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni patiti, Parte_1 stimati in € 9,044,72, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna di parte attrice alla refusione di € 2.000,00 quale differenza risultante tra le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto, pari ad € 8.000,00 ed il costo dei lavori effettivamente eseguiti, pari secondo le stime del proprio fiduciario a circa € 6.000,00. Chiedeva infine la condanna di parte attrice al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta di giustizia.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 30 settembre 2024 veniva disposta CTU secondo il seguente mandato: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro consulenti: accertare e descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori del manufatto per cui è causa;
accertare i lavori eseguiti e quelli non eseguiti da parte attrice, tenuto conto della lista lavori allegata da parte attrice
(All. 2) e del preventivo lavori allegato da parte convenuta (All. 7) quantificando il valore economico dei lavori effettivamente realizzati;
accertare eventuali vizi e difformità nell'esecuzione dei lavori per cui è causa – tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta – ed accertare eventuali ulteriori danni dipendenti dagli inadempimenti posti in essere da parte attrice;
accertare, comunque, quant'altro utile e conducente in relazione a quanto forma oggetto del presente giudizio”.
Il CTU nominato, ing. prestato il giuramento di rito in data 07.10.2024, Persona_1 depositava l'elaborato definitivo in data 17.01.2025.
Indi, all'udienza del 18.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti la domanda avanzata da , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 parzialmente deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza e nei limiti della seguente motivazione.
Al fine di delimitare il thema decidendum della causa in esame si dà atto che non è oggetto di contestazione tra le parti che la ditta ha eseguito dei lavori edili sul rustico di proprietà della Pt_1 convenuta, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, c.da Sciaminica della frazione di San Paolo e che per lo svolgimento di detti lavori l'appaltatrice ha ricevuto un acconto pari ad € 8.000,00.
All'esito dell'istruttoria espletata, risulta accertato che il valore dei lavori effettivamente compiuti dalla CP_
attrice, differentemente da quanto addotto da parte convenuta, non risulta pari al minor importo di circa € 6.000,00. pagina 4 di 10 N. R.G. 549/2018
Il Perito del Giudice ha infatti verificato che il valore dei lavori effettivamente eseguiti dalla
[...] va quantificato in € 16.765,00 oltre I.V.A. 10% (“Il complessivo dei lavori cui fa riferimento CP_2
l'allegato n. 2 di parte attrice (ossia la lista dei lavori che parte attrice da atto di avere eseguito), con le osservazioni di cui sopra, ammonta quindi a € 16.765,00 oltre I.V.A. 10%.”). Applicando a tale importo l'IVA dovuta il costo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 18.441,5 (dati da € 16.765,00 +10% pari ad € 1.676,5), ossia un importo di poco superiore a quello richiesto, ma da riconoscere a favore di parte attrice nei limiti della domanda formulata. Detratto pertanto dall'importo di € 18.128,00 l'acconto versato pari ad € 8.000,00 la risulta ancora creditrice di un saldo pari ad € 10.128,00 CP_2 inclusa IVA al 10%.
L'accoglimento della domanda attorea richiede tuttavia la previa valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, a fronte dell'inadempimento altrui. La Suprema Corte ha sul punto affermato che il committente di un'opera
“convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum” (Cass. Civ. Sez. II Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del
19/07/2024).
Orbene, la ha chiesto in questa sede la condanna di in proprio e n.q. di Pt_2 Parte_1 legale rappresentante dell'omonima ditta, al risarcimento dei danni quantificati in € 9.044,72, per inadempimento contrattuale “per aver – senza giustificato motivo e senza preavviso – abbandonato i lavori commissionati dalla ditta ”, nonché ex art. 1669 c.c. per la presenza di gravi difetti di Pt_2 costruzione asseritamente riconnessi alla cattiva esecuzione dei lavori ad opera di parte attrice tutti meglio specificati nella perizia di parte allegata alla costituzione (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione).
Sul punto, la ditta ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria ex art. Pt_1
1669 c.c., considerato che il dies a quo del computo del termine di prescrizione annuale previsto dalla norma è da fissare nella data della denuncia dei vizi, effettuata con pec del 19.10.2016 (quanto alle infiltrazioni d'acqua), mentre la domanda risarcitoria è stata avanzata per la prima volta in data
20.11.2018, con la costituzione nel presente giudizio, ossia oltre due anni dopo, quando era ormai spirato il termine di prescrizione.
In subordine eccepiva la decadenza della convenuta dalla garanzia ex art. 1667 c.c. comma 2, per omessa denuncia dei vizi all'appaltatore nel termine di n. 60 gg, dalla scoperta. Specificava al riguardo che i vizi lamentati dalla (montaggio fuori piombo dei falsi telai delle porte interne e del Pt_2
pagina 5 di 10 N. R.G. 549/2018
portone di ingresso, tramezzi non a piombo, oltreché non rifiniti, pavimento interno posto in opera non a livello, fessurazione lastra di marmo del lavabo del bagno ecc..), non erano occulti, pertanto avrebbero potuto essere riscontrati nel giro di pochi giorni dalla conclusione dei lavori, avvenuta nella prima metà del mese di luglio del 2016, mentre la prima formale denuncia dei vizi risaliva all'ottobre dello stesso anno, ossia tre mesi dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. pag.
2-3 memorie ex art 183 comma
6 c.p.c. I termine e 1-2 verbale dell'udienza del 10.01.2019).
Occorre a questo punto premettere in diritto che, a prescindere dalla qualificazione della vicenda fornita dalle parti, compete comunque al Giudice l'individuazione della corretta fattispecie normativa nella quale sussumere il fatto concreto, che nel caso di specie risulta essere quella ordinariamente applicabile in ipotesi di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, “in tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati)” (v. Cass. Civ. Sez. 2
Sentenza n. 5771/2025).
Il discrimen tra le due fattispecie va, cioè, individuato nella circostanza che l'opera appaltata sia stata ultimata, nel qual caso troverà applicazione la speciale garanzia per i vizi dell'opera (ivi compresi gli speciali termini di prescrizione e decadenza dal diritto per omessa denuncia nel termine di 60 gg), oppure no, con conseguente ricorso all'ordinaria disciplina sull'inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.
Nella vicenda che occupa, dalla complessiva valutazione degli elementi probatori offerti, può ritenersi accertato che la ditta non ha portato ultimato l'intera opera appaltata. Pt_1
Parte attrice adduce che i lavori da eseguirsi, concordati tra le parti, sarebbero solo quelli indicati nel documento denominato “Conto La AD A” (marito della - cfr. file “Lista lavori con Pt_2 prezzi” allegato n. 2 della citazione) afferente alle lavorazioni per € 18.128,00 eseguite entro il mese di luglio del 2016. Per converso, parte convenuta ha eccepito che i lavori appaltati sono quelli di cui al
“Preventivo La AD A” afferente all'esecuzione di lavori per un importo di 32.065,00 finalizzato al completamento del piano terreno e del primo piano del rustico acquistato dalla , non portati a Pt_2
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termine dall'appaltatore (cfr. Preventivo allegato alla costituzione).
Ebbene, milita nel senso che l'originario oggetto dell'appalto fosse più ampio di quello portato ad esecuzione già la diversa denominazione dei due documenti, “preventivo” per oltre trentamila euro, a fronte di “conto” per circa ventimila euro. Significativo appare tra l'altro che la ditta non Pt_1 abbia versato in atti nessun “preventivo”, ma solo un documento dalla stessa denominato “conto”, o
“lista lavori con prezzi” (nome file allegato n. 2 della citazione), denominazione normalmente afferente ad un consuntivo dei lavori eseguiti. Tra l'altro lo stesso attore, nel contestare le argomentazioni della convenuta circa il proprio inadempimento per abbandono dei lavori, ha confermato che le parti originariamente avevano concordato la realizzazione di lavori di ristrutturazione e completamento sia di parte del piano terra che del primo piano dell'immobile di proprietà della (cfr. pag. 3 Pt_2 memorie 183 co VI c.p.c. primo termine di parte attrice), adducendo che le lavorazioni al primo piano dell'edificio non venivano poi realizzate su indicazione della per difetto delle necessarie Pt_2 autorizzazioni ad opera del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Ad ogni buon conto, se anche le parti avessero successivamente concordato l'esecuzione delle opere di rifinitura del solo piano terreno, non può comunque ritenersi provato che le lavorazioni concordate fossero solo quelle di fatto eseguite ed indicate da parte attrice nel “conto La AD A” allegato alla citazione, e soprattutto che l'opera sia stata interamente realizzata. Dirimenti risultano sul punto le conclusioni del CTU, il quale ha dato atto di avere riscontrato “incompletezze e vizi delle lavorazioni effettuate” , tra cui in particolare la mancata rifinitura con intonaco dei prospetti esterni, la mancata rifinitura e mancata realizzazione di parapetto a norma della scala di accesso alla copertura ed il mancato completamento dello zoccoletto della pavimentazione interna (“I prospetti esterni tutti privi di intonaco di finitura;
- Scale di accesso alla copertura prive di finitura e parapetto a norma;
-
Zoccoletto della pavimentazioni incompleto in diversi punti;
- Segni di pregresse infiltrazioni di acque piovane nella veranda;
- Porta scorrevole non installata correttamente nella muratura con conseguente difficoltà di apertura/chiusura della stessa;
- Portone di ingresso installato lasciando uno spazio di diversi centimetri nella parte inferiore;
- Lastra di marmo del lavabo del bagno fessurata per tutta la sua lunghezza a causa di una non corretta installazione”), specificando che: “Le incompletezze sono dovute sono conseguenze dell'improvvisa interruzione dei lavori, mentre per le altre lavorazioni sopra citate si denota invece una non adeguata esecuzione” (v. pag. 14 della relazione tecnica).
Nel caso di specie, vertendosi dunque in ipotesi di mancata ultimazione dei lavori, non è invocabile la speciale responsabilità per difformità o vizi prevista dagli artt. 1667 c.c. e ss mentre è invocabile la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (in tal senso, anche, Cass. Civ. pagina 7 di 10 N. R.G. 549/2018
n. 5934/2024 e n. 421/2024). D'altra parte, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto, inerenti le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole prescritte dalla tecnica (art. 1667 e ss. c.c.), integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, da applicarsi quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali, sorgendo la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. quando, come già detto,
l'opera non è interamente eseguita, o ne viene rifiutata la consegna, o non ne viene rispettato il termine di consegna. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 7364/1996; nel medesimo senso
Cass. n. 13983/2011).
Chiarito dunque che nel caso di specie dovrà farsi applicazione della generale disciplina in materia di inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, la quale non prevede speciali termini di prescrizione o decadenza del diritto risarcitorio, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni in tal senso avanzate dal rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1 Pt_2
Passando all'esame del merito della domanda riconvenzionale, all'esito dell'esperita CTU, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in quanto redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile e scevra da vizi logici e incongruenze, risulta accertato, come già anticipato, non solo il mancato completamento dei lavori, ma anche la loro parziale esecuzione in modo non conforme alle regole dell'arte (cfr. pagine 4 e 14 della CTU), cui consegue la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
In merito al quantum del risarcimento si osserva che rispetto ai vizi più gravi pare congruo riferirsi al computo metrico estimativo all'uopo approntato dal CTU, in seno al quale il costo dell'eliminazione dei predetti vizi è stato indicato in € 2.265,41. Sul punto, inconducenti risultano le difese di parte attrice circa la riconducibilità dei vizi alla cattiva qualità del materiale (cfr. pag. 4 memorie 183 comma 6
c.p.c.), in quanto i difetti rilevati attengono alla posa degli stessi (“Porta scorrevole non installata correttamente nella muratura con conseguente difficoltà di apertura/chiusura della stessa;
- Portone di ingresso installato lasciando uno spazio di diversi centimetri nella parte inferiore;
- Lastra di marmo del lavabo del bagno fessurata per tutta la sua lunghezza a causa di una non corretta installazione.;… non perfetta posa in opera del pavimento” - v. pag. 14 della relazione tecnica), posa in opera che la stessa parte attrice ha dato atto di avere eseguito (“si evidenzia che i materiali finiti utilizzati (infissi, portone, cassonetti delle porte, pavimento, piastrelle, piano bagno) sono stati forniti dalla sig.ra pagina 8 di 10 N. R.G. 549/2018
Aliquò che, volendo operare in economia, ha acquistato materiali scadenti tant'è che la CP_2 ha avuto difficoltà a posizionarli, attesa la loro pessima qualità” - cfr. pag. 4 memorie 183 co VI
c.p.c.).
In merito invece ai vizi ritenuti meno gravi, quelli cioè afferenti la qualità della posa in opera del pavimento e dello strato di finitura dell'intonaco interno, il professionista nominato ha ritenuto sufficiente, in luogo dell'eliminazione degli stessi, una riduzione del corrispettivo dovuto nella misura del 30%, pari all'importo di € 1.740,00 (“Per quanto riguarda la qualità della posa in opera del pavimento e dello strato di finitura dell'intonaco interno il , pur constatando la non perfetta CP_3 esecuzione degli stessi, ritiene che non ci siano gli estremi per richiedere un loro completo rifacimento.
Ritiene tuttavia che sia applicabile un coefficiente di deprezzamento del 30%” - v. pag. 11 della relazione tecnica).
Quanto invece alla richiesta di risarcimento relativa alle spese di rifacimento della copertura della veranda, deve osservarsi che la stessa rientra tra le lavorazioni eseguite da parte attrice (“copertura stanzetta con fornitura tegole”, voce n. 3 della lista lavori allegata alla citazione), e che le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura realizzata dalla convenuta sono state alla stessa denunciate con pec del 19.10.2016; inoltre, deve darsi atto che le macchie di umidità riconducibili alle infiltrazioni sono state riscontrate dal CTU (v. pag. 14 della relazione tecnica - “Segni di pregresse infiltrazioni di acque piovane nella veranda;
”; nonché pag. 9 della CTU in risposta alle osservazione di parte attrice: “nella stesura definitiva della relazione il sottoscritto ha meglio specificato che le infiltrazioni lamentate erano collocate nella veranda incorporata al fabbricato la cui copertura rientrava tra le lavorazioni eseguite da parte attrice”). Ancora, milita nel senso del lamentato vizio della copertura realizzata dal la circostanza la stessa sia stata integralmente sostituita da parte convenuta, già prima delle Pt_1 operazioni peritali, così come appurato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 10 della relazione tecnica). Alla luce degli elementi dedotti può ritenersi pertanto integrata la prova dell'an debeatur anche in merito alla spettanza del risarcimento dovuto a tale titolo, da quantificarsi nell'importo di €
2.120,40, giusto il giudizio di congruità operato in tale senso dal perito del Giudice con valutazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi (cfr. pag. 14 della consulenza).
Accertate le spese necessarie all'eliminazione dei vizi riconducibili ai lavori eseguiti da parte attrice (€
2.265,41), il deprezzamento del valore dei lavori non eseguiti a regola d'arte (€ 1.740,00) ed il costo di rifacimento della tettoia della veranda (€ 2.120,40) va riconosciuto in favore di parte convenuta il risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 6.125,81 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. pagina 9 di 10 N. R.G. 549/2018
A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla volta alla refusione di € 2.000,00 a titolo di maggior acconto versato, in quanto, per Pt_2 quanto già detto, risulta accertato che il costo dei lavori eseguiti dalla ditta attrice è superiore agli acconti versati.
Va, infine, rigettata la richiesta, avanzata dalla convenuta, di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della soccombenza dell'avversario.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 549/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_2 Parte_1
€ 10.128,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 Parte_2
€ 6.125,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a carico delle parti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 18.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta per l'Ufficio del Processo.
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 549/2018
Oggi 18.11.2025 alle ore 10.59 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. SCARDINO MARIO ANDREA ANTONIO;
Parte_1 Per l'avv. CANNAS CLAUDIO;
Parte_2 l'avv. Scardino contesta le risultanze della CTU in ordine ai presunti vizi accertati e si riporta alle osservazioni del CTP;
evidenzia che in sede di CTU definitiva, il consulente ha accertato un ulteriore danno per vizi di una copertura, che però non è stata visionata in quanto oggetto di sostituzione;
l'avv. Cannas si riporta alla propria posizione processuale, non avendo risposto ai quesiti indicati nelle osservazioni ed in particolare con riferimento alle somme per danni addebitabili alla non corretta posa in opera delle strutture commissionate;
insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 10 N. R.G. 549/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 549/2018 promossa da:
, C.F. e P.IVA , elettivamente Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Trento n. 55, presso lo studio dell'Avv. Mario Scardino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Barcellona Controparte_1 C.F._2
Pozzo di Gotto, via Umberto I n. 396, presso lo studio dell'Avv. Claudio Cannas che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, evocava in giudizio , chiedendo il pagamento della somma di € Parte_2
10.828,00, a titolo di saldo del compenso dovuto per l'esecuzione di lavori edili commissionati dalla convenuta ed eseguiti il luglio dell'anno 2016, in immobile di proprietà della convenuta, sito in
Barcellona Pozzo di Gotto, Frazione San Paolo, c.da Sciaminica.
Specificava che per il compimento dei predetti lavori - consistenti nella realizzazione di opere murarie, tramezzature, posa di pavimenti, rivestimenti, soglie ed imbotti, finitura interna ed intonacatura della facciata esterna del piano terra dell'immobile, oltre alla realizzazione di copertura con tegole, coibentato gronde e pluviali di un vano di 22 mq, come da “lista lavori” allegata alla citazione - le parti pagina 2 di 10 N. R.G. 549/2018
convenivano il pagamento del complessivo importo di € 18.128,00 compresa IVA al 10%, ma di aver ricevuto in acconto solo il minor importo di € 8.000,00 a fronte del quale emetteva la fattura n. 5/2016.
Chiedeva, quindi, la condanna della al pagamento del saldo ancora dovuto, pari ad € 10.128,00, Pt_2 con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi con comparsa con domanda riconvenzionale del 20.11.2018, Parte_2 contestava integralmente la rappresentazione dei fatti resa da parte attrice. Adduceva di avere concordato, con la ditta il compimento di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati da parte Pt_1 attrice, per un complessivo importo di € 32.065,00 iva esclusa, come da preventivo versato in atti.
Specificava che, i detti lavori venivano avviati posteriormente all'acquisto dell'immobile, avvenuto con rogito del 27.04.2016, e che nel luglio dello stesso anno, successivamente al versamento dei primi acconti, la ditta senza fornire alcun preavviso, li interrompeva improvvisamente, senza Pt_1 portarli a compimento. Deduceva inoltre che successivamente, nel mese di settembre, in occasione delle prime piogge, comparivano sul tetto copiose infiltrazioni d'acqua, che determinavano l'allagamento dell'immobile e l'ammaloramento del mobilio ivi presente.
Esponeva, quindi, che informata la ditta attrice dei danni patiti, quest'ultima inoltrava alla convenuta missiva del 12.09.2016 con la quale richiedeva il pagamento del medesimo importo in questa sede rivendicato (€ 10.128,00), allegando alla nota, a giustificazione della richiesta di pagamento, un preventivo mai consegnatole prima.
Rappresentava di avere formalmente denunciato alla ditta con pec del 19.10.2016, il Pt_1 verificarsi di infiltrazioni d'acqua dalla tettoia appena interessata dai lavori e di avere, nelle more, incaricato proprio tecnico di fiducia di indagare la causa delle infiltrazioni e la bontà dei lavori compiuti.
Adduceva che gli accertamenti eseguiti confermavano che le infiltrazioni erano conseguenti a vizi della tettoia in legno realizzata dal (struttura lignea della pensilina arretrata rispetto al filo della Pt_1 grondaia), nonché che anche altri lavori risultavano mal eseguiti (montaggio fuori piombo dei falsi telai delle porte interne e del portone di ingresso, tramezzi non a piombo, oltreché non rifiniti, pavimento interno posto in opera non a livello, ecc.. come meglio specificato nella perizia di parte allegata).
Adduceva inoltre che sulla base delle stime effettuate dal proprio fiduciario, il costo dei lavori effettivamente eseguiti, era risultato pari ad € 5.980,00 ossia un importo addirittura inferiore agli acconti versati, pari invece ad € 8.000,00.
Chiedeva pertanto il rigetto della pretesa attorea, risultando le somme già versate alla CP_2 superiori al costo delle opere compiute ed, in via riconvenzionale, accertato l'inadempimento pagina 3 di 10 N. R.G. 549/2018
dell'appaltatore, che non ultimava le opere affidate e che non eseguiva a regola d'arte quelle parzialmente compiute, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni patiti, Parte_1 stimati in € 9,044,72, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna di parte attrice alla refusione di € 2.000,00 quale differenza risultante tra le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto, pari ad € 8.000,00 ed il costo dei lavori effettivamente eseguiti, pari secondo le stime del proprio fiduciario a circa € 6.000,00. Chiedeva infine la condanna di parte attrice al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta di giustizia.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 30 settembre 2024 veniva disposta CTU secondo il seguente mandato: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro consulenti: accertare e descrivere lo stato dei luoghi e dei lavori del manufatto per cui è causa;
accertare i lavori eseguiti e quelli non eseguiti da parte attrice, tenuto conto della lista lavori allegata da parte attrice
(All. 2) e del preventivo lavori allegato da parte convenuta (All. 7) quantificando il valore economico dei lavori effettivamente realizzati;
accertare eventuali vizi e difformità nell'esecuzione dei lavori per cui è causa – tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta – ed accertare eventuali ulteriori danni dipendenti dagli inadempimenti posti in essere da parte attrice;
accertare, comunque, quant'altro utile e conducente in relazione a quanto forma oggetto del presente giudizio”.
Il CTU nominato, ing. prestato il giuramento di rito in data 07.10.2024, Persona_1 depositava l'elaborato definitivo in data 17.01.2025.
Indi, all'udienza del 18.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti la domanda avanzata da , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 parzialmente deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in forza e nei limiti della seguente motivazione.
Al fine di delimitare il thema decidendum della causa in esame si dà atto che non è oggetto di contestazione tra le parti che la ditta ha eseguito dei lavori edili sul rustico di proprietà della Pt_1 convenuta, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, c.da Sciaminica della frazione di San Paolo e che per lo svolgimento di detti lavori l'appaltatrice ha ricevuto un acconto pari ad € 8.000,00.
All'esito dell'istruttoria espletata, risulta accertato che il valore dei lavori effettivamente compiuti dalla CP_
attrice, differentemente da quanto addotto da parte convenuta, non risulta pari al minor importo di circa € 6.000,00. pagina 4 di 10 N. R.G. 549/2018
Il Perito del Giudice ha infatti verificato che il valore dei lavori effettivamente eseguiti dalla
[...] va quantificato in € 16.765,00 oltre I.V.A. 10% (“Il complessivo dei lavori cui fa riferimento CP_2
l'allegato n. 2 di parte attrice (ossia la lista dei lavori che parte attrice da atto di avere eseguito), con le osservazioni di cui sopra, ammonta quindi a € 16.765,00 oltre I.V.A. 10%.”). Applicando a tale importo l'IVA dovuta il costo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 18.441,5 (dati da € 16.765,00 +10% pari ad € 1.676,5), ossia un importo di poco superiore a quello richiesto, ma da riconoscere a favore di parte attrice nei limiti della domanda formulata. Detratto pertanto dall'importo di € 18.128,00 l'acconto versato pari ad € 8.000,00 la risulta ancora creditrice di un saldo pari ad € 10.128,00 CP_2 inclusa IVA al 10%.
L'accoglimento della domanda attorea richiede tuttavia la previa valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, in quanto nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, a fronte dell'inadempimento altrui. La Suprema Corte ha sul punto affermato che il committente di un'opera
“convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum” (Cass. Civ. Sez. II Sez. 2, Ordinanza n. 19979 del
19/07/2024).
Orbene, la ha chiesto in questa sede la condanna di in proprio e n.q. di Pt_2 Parte_1 legale rappresentante dell'omonima ditta, al risarcimento dei danni quantificati in € 9.044,72, per inadempimento contrattuale “per aver – senza giustificato motivo e senza preavviso – abbandonato i lavori commissionati dalla ditta ”, nonché ex art. 1669 c.c. per la presenza di gravi difetti di Pt_2 costruzione asseritamente riconnessi alla cattiva esecuzione dei lavori ad opera di parte attrice tutti meglio specificati nella perizia di parte allegata alla costituzione (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione).
Sul punto, la ditta ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria ex art. Pt_1
1669 c.c., considerato che il dies a quo del computo del termine di prescrizione annuale previsto dalla norma è da fissare nella data della denuncia dei vizi, effettuata con pec del 19.10.2016 (quanto alle infiltrazioni d'acqua), mentre la domanda risarcitoria è stata avanzata per la prima volta in data
20.11.2018, con la costituzione nel presente giudizio, ossia oltre due anni dopo, quando era ormai spirato il termine di prescrizione.
In subordine eccepiva la decadenza della convenuta dalla garanzia ex art. 1667 c.c. comma 2, per omessa denuncia dei vizi all'appaltatore nel termine di n. 60 gg, dalla scoperta. Specificava al riguardo che i vizi lamentati dalla (montaggio fuori piombo dei falsi telai delle porte interne e del Pt_2
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portone di ingresso, tramezzi non a piombo, oltreché non rifiniti, pavimento interno posto in opera non a livello, fessurazione lastra di marmo del lavabo del bagno ecc..), non erano occulti, pertanto avrebbero potuto essere riscontrati nel giro di pochi giorni dalla conclusione dei lavori, avvenuta nella prima metà del mese di luglio del 2016, mentre la prima formale denuncia dei vizi risaliva all'ottobre dello stesso anno, ossia tre mesi dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. pag.
2-3 memorie ex art 183 comma
6 c.p.c. I termine e 1-2 verbale dell'udienza del 10.01.2019).
Occorre a questo punto premettere in diritto che, a prescindere dalla qualificazione della vicenda fornita dalle parti, compete comunque al Giudice l'individuazione della corretta fattispecie normativa nella quale sussumere il fatto concreto, che nel caso di specie risulta essere quella ordinariamente applicabile in ipotesi di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.
Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, “in tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati)” (v. Cass. Civ. Sez. 2
Sentenza n. 5771/2025).
Il discrimen tra le due fattispecie va, cioè, individuato nella circostanza che l'opera appaltata sia stata ultimata, nel qual caso troverà applicazione la speciale garanzia per i vizi dell'opera (ivi compresi gli speciali termini di prescrizione e decadenza dal diritto per omessa denuncia nel termine di 60 gg), oppure no, con conseguente ricorso all'ordinaria disciplina sull'inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.
Nella vicenda che occupa, dalla complessiva valutazione degli elementi probatori offerti, può ritenersi accertato che la ditta non ha portato ultimato l'intera opera appaltata. Pt_1
Parte attrice adduce che i lavori da eseguirsi, concordati tra le parti, sarebbero solo quelli indicati nel documento denominato “Conto La AD A” (marito della - cfr. file “Lista lavori con Pt_2 prezzi” allegato n. 2 della citazione) afferente alle lavorazioni per € 18.128,00 eseguite entro il mese di luglio del 2016. Per converso, parte convenuta ha eccepito che i lavori appaltati sono quelli di cui al
“Preventivo La AD A” afferente all'esecuzione di lavori per un importo di 32.065,00 finalizzato al completamento del piano terreno e del primo piano del rustico acquistato dalla , non portati a Pt_2
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termine dall'appaltatore (cfr. Preventivo allegato alla costituzione).
Ebbene, milita nel senso che l'originario oggetto dell'appalto fosse più ampio di quello portato ad esecuzione già la diversa denominazione dei due documenti, “preventivo” per oltre trentamila euro, a fronte di “conto” per circa ventimila euro. Significativo appare tra l'altro che la ditta non Pt_1 abbia versato in atti nessun “preventivo”, ma solo un documento dalla stessa denominato “conto”, o
“lista lavori con prezzi” (nome file allegato n. 2 della citazione), denominazione normalmente afferente ad un consuntivo dei lavori eseguiti. Tra l'altro lo stesso attore, nel contestare le argomentazioni della convenuta circa il proprio inadempimento per abbandono dei lavori, ha confermato che le parti originariamente avevano concordato la realizzazione di lavori di ristrutturazione e completamento sia di parte del piano terra che del primo piano dell'immobile di proprietà della (cfr. pag. 3 Pt_2 memorie 183 co VI c.p.c. primo termine di parte attrice), adducendo che le lavorazioni al primo piano dell'edificio non venivano poi realizzate su indicazione della per difetto delle necessarie Pt_2 autorizzazioni ad opera del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Ad ogni buon conto, se anche le parti avessero successivamente concordato l'esecuzione delle opere di rifinitura del solo piano terreno, non può comunque ritenersi provato che le lavorazioni concordate fossero solo quelle di fatto eseguite ed indicate da parte attrice nel “conto La AD A” allegato alla citazione, e soprattutto che l'opera sia stata interamente realizzata. Dirimenti risultano sul punto le conclusioni del CTU, il quale ha dato atto di avere riscontrato “incompletezze e vizi delle lavorazioni effettuate” , tra cui in particolare la mancata rifinitura con intonaco dei prospetti esterni, la mancata rifinitura e mancata realizzazione di parapetto a norma della scala di accesso alla copertura ed il mancato completamento dello zoccoletto della pavimentazione interna (“I prospetti esterni tutti privi di intonaco di finitura;
- Scale di accesso alla copertura prive di finitura e parapetto a norma;
-
Zoccoletto della pavimentazioni incompleto in diversi punti;
- Segni di pregresse infiltrazioni di acque piovane nella veranda;
- Porta scorrevole non installata correttamente nella muratura con conseguente difficoltà di apertura/chiusura della stessa;
- Portone di ingresso installato lasciando uno spazio di diversi centimetri nella parte inferiore;
- Lastra di marmo del lavabo del bagno fessurata per tutta la sua lunghezza a causa di una non corretta installazione”), specificando che: “Le incompletezze sono dovute sono conseguenze dell'improvvisa interruzione dei lavori, mentre per le altre lavorazioni sopra citate si denota invece una non adeguata esecuzione” (v. pag. 14 della relazione tecnica).
Nel caso di specie, vertendosi dunque in ipotesi di mancata ultimazione dei lavori, non è invocabile la speciale responsabilità per difformità o vizi prevista dagli artt. 1667 c.c. e ss mentre è invocabile la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. (in tal senso, anche, Cass. Civ. pagina 7 di 10 N. R.G. 549/2018
n. 5934/2024 e n. 421/2024). D'altra parte, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto, inerenti le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole prescritte dalla tecnica (art. 1667 e ss. c.c.), integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, da applicarsi quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali, sorgendo la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. quando, come già detto,
l'opera non è interamente eseguita, o ne viene rifiutata la consegna, o non ne viene rispettato il termine di consegna. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 7364/1996; nel medesimo senso
Cass. n. 13983/2011).
Chiarito dunque che nel caso di specie dovrà farsi applicazione della generale disciplina in materia di inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, la quale non prevede speciali termini di prescrizione o decadenza del diritto risarcitorio, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni in tal senso avanzate dal rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1 Pt_2
Passando all'esame del merito della domanda riconvenzionale, all'esito dell'esperita CTU, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, in quanto redatta secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile e scevra da vizi logici e incongruenze, risulta accertato, come già anticipato, non solo il mancato completamento dei lavori, ma anche la loro parziale esecuzione in modo non conforme alle regole dell'arte (cfr. pagine 4 e 14 della CTU), cui consegue la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
In merito al quantum del risarcimento si osserva che rispetto ai vizi più gravi pare congruo riferirsi al computo metrico estimativo all'uopo approntato dal CTU, in seno al quale il costo dell'eliminazione dei predetti vizi è stato indicato in € 2.265,41. Sul punto, inconducenti risultano le difese di parte attrice circa la riconducibilità dei vizi alla cattiva qualità del materiale (cfr. pag. 4 memorie 183 comma 6
c.p.c.), in quanto i difetti rilevati attengono alla posa degli stessi (“Porta scorrevole non installata correttamente nella muratura con conseguente difficoltà di apertura/chiusura della stessa;
- Portone di ingresso installato lasciando uno spazio di diversi centimetri nella parte inferiore;
- Lastra di marmo del lavabo del bagno fessurata per tutta la sua lunghezza a causa di una non corretta installazione.;… non perfetta posa in opera del pavimento” - v. pag. 14 della relazione tecnica), posa in opera che la stessa parte attrice ha dato atto di avere eseguito (“si evidenzia che i materiali finiti utilizzati (infissi, portone, cassonetti delle porte, pavimento, piastrelle, piano bagno) sono stati forniti dalla sig.ra pagina 8 di 10 N. R.G. 549/2018
Aliquò che, volendo operare in economia, ha acquistato materiali scadenti tant'è che la CP_2 ha avuto difficoltà a posizionarli, attesa la loro pessima qualità” - cfr. pag. 4 memorie 183 co VI
c.p.c.).
In merito invece ai vizi ritenuti meno gravi, quelli cioè afferenti la qualità della posa in opera del pavimento e dello strato di finitura dell'intonaco interno, il professionista nominato ha ritenuto sufficiente, in luogo dell'eliminazione degli stessi, una riduzione del corrispettivo dovuto nella misura del 30%, pari all'importo di € 1.740,00 (“Per quanto riguarda la qualità della posa in opera del pavimento e dello strato di finitura dell'intonaco interno il , pur constatando la non perfetta CP_3 esecuzione degli stessi, ritiene che non ci siano gli estremi per richiedere un loro completo rifacimento.
Ritiene tuttavia che sia applicabile un coefficiente di deprezzamento del 30%” - v. pag. 11 della relazione tecnica).
Quanto invece alla richiesta di risarcimento relativa alle spese di rifacimento della copertura della veranda, deve osservarsi che la stessa rientra tra le lavorazioni eseguite da parte attrice (“copertura stanzetta con fornitura tegole”, voce n. 3 della lista lavori allegata alla citazione), e che le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura realizzata dalla convenuta sono state alla stessa denunciate con pec del 19.10.2016; inoltre, deve darsi atto che le macchie di umidità riconducibili alle infiltrazioni sono state riscontrate dal CTU (v. pag. 14 della relazione tecnica - “Segni di pregresse infiltrazioni di acque piovane nella veranda;
”; nonché pag. 9 della CTU in risposta alle osservazione di parte attrice: “nella stesura definitiva della relazione il sottoscritto ha meglio specificato che le infiltrazioni lamentate erano collocate nella veranda incorporata al fabbricato la cui copertura rientrava tra le lavorazioni eseguite da parte attrice”). Ancora, milita nel senso del lamentato vizio della copertura realizzata dal la circostanza la stessa sia stata integralmente sostituita da parte convenuta, già prima delle Pt_1 operazioni peritali, così come appurato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 10 della relazione tecnica). Alla luce degli elementi dedotti può ritenersi pertanto integrata la prova dell'an debeatur anche in merito alla spettanza del risarcimento dovuto a tale titolo, da quantificarsi nell'importo di €
2.120,40, giusto il giudizio di congruità operato in tale senso dal perito del Giudice con valutazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi (cfr. pag. 14 della consulenza).
Accertate le spese necessarie all'eliminazione dei vizi riconducibili ai lavori eseguiti da parte attrice (€
2.265,41), il deprezzamento del valore dei lavori non eseguiti a regola d'arte (€ 1.740,00) ed il costo di rifacimento della tettoia della veranda (€ 2.120,40) va riconosciuto in favore di parte convenuta il risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 6.125,81 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. pagina 9 di 10 N. R.G. 549/2018
A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla volta alla refusione di € 2.000,00 a titolo di maggior acconto versato, in quanto, per Pt_2 quanto già detto, risulta accertato che il costo dei lavori eseguiti dalla ditta attrice è superiore agli acconti versati.
Va, infine, rigettata la richiesta, avanzata dalla convenuta, di condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in difetto del presupposto della soccombenza dell'avversario.
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di CTU, sì come liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 549/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_2 Parte_1
€ 10.128,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 Parte_2
€ 6.125,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a carico delle parti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 18.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta per l'Ufficio del Processo.
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