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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 28466 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.04.25 al termine della discussione orale, sul ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco,
RICORRENTE
nei confronti di con sede in OM, viale Altiero Spinelli n. 30, Controparte_1
codice fiscale e numero iscrizione RE. ES di OM , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Marina Rossi,
RESISTENTE
OGGETTO: finanziamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.06.24, Parte_1
premesso di avere stipulato con la il contratto di prestito Controparte_1
personale n. 500000000000766890, e di avere richiesto all'istituto di credito con PEC del 1.12.22 la trasmissione di copia del contratto, del piano di ammortamento, dell'estratto conto storico, del conteggio estintivo, della liberatoria di estinzione, della polizza assicurativa e del relativo modulo di adesione alla polizza, senza ricevere riscontro, ha chiesto la condanna del medesimo istituto di credito al rilascio di copia della predetta documentazione, sulla base dell'art. 119 T.U.B.
Contr Si è costituita producendo la documentazione richiesta e rappresentando che la richiesta era stata avanzata non dal ricorrente né dal suo difensore, bensì da un'associazione per mezzo di posta elettronica proveniente da indirizzo non risultante (né reperibile) nei pubblici registri, e di avere risposto con note del 2.12.22 e del 10.02.23, rappresentando la necessità, per la tutela della privacy, di integrazioni di carattere formale, necessarie per verificare la legittimazione del soggetto che la aveva presentata per conto del cliente.
All'udienza le parti si sono reciprocamente date atto della cessazione della materia del contendere, e la sola parte ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese invocando il criterio della soccombenza virtuale.
____________________
Pacificamente sussistono i presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito.
Sulla regolazione delle spese si rileva quanto segue.
La banca ha documentato di avere risposto alla richiesta, presentata da Parte_2
per conto di con mail del 2.12.22, rilevando che la firma
[...] Parte_1
elettronica apposta alla richiesta non era verificabile e richiedendo quindi una PEC firmata digitalmente dalla persona cui era stato conferito l'incarico dal cliente, ovvero l'integrazione della delega del cliente con l'indicazione dell'indirizzo PEC utilizzato per la richiesta documentale, e poi successivamente, ad una nuova istanza dell' , che si limitava ad allegare procura Parte_2
firmata a mano dal cliente, con mail del 10.02.23, ribadendo la necessità di una richiesta proveniente da un indirizzo PEC ufficiale, cioè regolarmente registrato sul sito www.inipec.gov.it.
Parte ricorrente si è limitata produrre la e-mail di richiesta del 1.12.22, non ha documentato di avere risposto alla seconda e-mail dell'istituto di credito del 10.02.23, e nulla ha replicato ai puntuali rilievi della resistente.
In questo quadro si deve ritenere non provato, a fronte dei puntuali rilievi dell'istituto di credito e dell'assenza di repliche da parte del ricorrente, che la richiesta stragiudiziale consentisse al destinatario di verificare la legittimazione del soggetto che la aveva presentata e quindi di darvi seguito nella sicurezza di non ledere il diritto alla riservatezza del cliente bancario.
Le spese pertanto devono essere compensate.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
OM, 23.04.25
IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno