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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni
Magro all'udienza del 2.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4091 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del
Carmine, n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Alvaro
AP e IG EN LF coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via Monticelli-loc Fuorni presso l
[...]
; Controparte_3
1 - RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.7.2025 esponeva di essere Parte_1
dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del Controparte_1
con contratto a tempo determinato, nel profilo di docente
[...]
presso l'Istituto Superiore "Mattei - Fortunato" di Eboli.
Lamentava che per l'anno scolastico sopradescritto, in quanto precaria,
non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL
di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente,
senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del
[...]
[...] ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai Controparte_4
commi 121-122-123 dell'art 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 pari ad € 500,00, oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sostenendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
3 digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro Controparte_6
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le
4 modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Controparte_6
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è
nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_5
al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni
5 scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità Controparte_5
da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato
giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della
variazione. Il Controparte_5
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a
tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato
sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di
cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui
interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga
successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è
recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non
sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca Controparte_5
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della
cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore
nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo
6 restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1
è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa
all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il
limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che
dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione
di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei
limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non
utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento
rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno
scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale
di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è
realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla
rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo
le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e
degli enti accreditati presso il Controparte_5
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...]
stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area
riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con
7 codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi,
consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui
all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli
enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di
salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022,
mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n.
3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili,
che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di CP_5
formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui
8 formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque,
alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria,
da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1
commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c., invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle
9 regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio
che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del
docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari
anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi
la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che
menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di
ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento –
che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo
267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-
unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
10 relativa all'accordo quadro CES, IC e EP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_5
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro.
11 Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. CP_5
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il
versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati
presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_5
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende
in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche
per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla
formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione
dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di
impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili
12 dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali
richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali
docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_5
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non
beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni
oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata
dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo
perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal
perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
13 “ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro
sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di
contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed
equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa
per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20
giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e
giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il
lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a
quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali
“la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
14 docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_5
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
15 circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda il contratto agli atti) che parte ricorrente, nell'
anno scolastico per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al
30 giugno;
avendo parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte qua l'art. 1, co. 121 della L.
16 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività
didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per CP_5
ciascun anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione
ed in favore della parte ricorrente, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di
17 un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama
Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è
infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_5
finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00
annui) per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico
2024/2025.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 500,00). Tuttavia, la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate impongono di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa
18 sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4091 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del così provvede:
[...] CP_7
1) accerta e dichiara il diritto della ad usufruire del beneficio Pt_1
economico di € 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per l'anno scolastico 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
attribuzione in favore della della c.d. carta docente per l'importo Pt_1
nominale di € 500,00;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 258,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 2.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni
Magro all'udienza del 2.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4091 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cioffi presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Del
Carmine, n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Alvaro
AP e IG EN LF coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via Monticelli-loc Fuorni presso l
[...]
; Controparte_3
1 - RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.7.2025 esponeva di essere Parte_1
dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del Controparte_1
con contratto a tempo determinato, nel profilo di docente
[...]
presso l'Istituto Superiore "Mattei - Fortunato" di Eboli.
Lamentava che per l'anno scolastico sopradescritto, in quanto precaria,
non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL
di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente,
senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del
[...]
[...] ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai Controparte_4
commi 121-122-123 dell'art 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 pari ad € 500,00, oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sostenendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
3 digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro Controparte_6
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le
4 modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
ogni tre anni con decreto del Controparte_6
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è
nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_5
al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni
5 scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità Controparte_5
da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato
giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della
variazione. Il Controparte_5
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a
tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato
sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di
cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui
interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga
successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è
recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non
sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca Controparte_5
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della
cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un valore
nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo
6 restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1
è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa
all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il
limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che
dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione
di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei
limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non
utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento
rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno
scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale
di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è
realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla
rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo
le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e
degli enti accreditati presso il Controparte_5
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...]
stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area
riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con
7 codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi,
consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui
all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli
enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “
1. La Carta è assegnata
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di
salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole
militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, come detto, sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022,
mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n.
3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili,
che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di CP_5
formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui
8 formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque,
alcun sostegno economico.
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria,
da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1
commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c., invero: “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle
9 regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio
che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del
docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari
anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi
la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che
menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di
ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento –
che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la
Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo
267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-
unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
10 relativa all'accordo quadro CES, IC e EP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_5
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5
dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di €
500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro.
11 Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. CP_5
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il
versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati
presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_5
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende
in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche
per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla
formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione
dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di
impiego”.
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili
12 dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali
richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali
docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_5
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non
beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni
oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata
dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo
perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal
perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
13 “ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro
sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di
contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed
equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa
per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20
giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e
giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il
lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a
quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali
“la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
14 docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_5
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
15 circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda il contratto agli atti) che parte ricorrente, nell'
anno scolastico per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al
30 giugno;
avendo parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuali, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte qua l'art. 1, co. 121 della L.
16 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività
didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del della c.d. carta docente per il valore nominale di € 500,00 per CP_5
ciascun anno scolastico.
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione
ed in favore della parte ricorrente, bensì, in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di
17 un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama
Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che l'intera operazione è
infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della carta docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, CP_5
finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00
annui) per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico
2024/2025.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della causa (€ 500,00). Tuttavia, la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni trattate impongono di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che la causa
18 sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4091 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del così provvede:
[...] CP_7
1) accerta e dichiara il diritto della ad usufruire del beneficio Pt_1
economico di € 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per l'anno scolastico 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il alla Controparte_1
attribuzione in favore della della c.d. carta docente per l'importo Pt_1
nominale di € 500,00;
3) condanna il al pagamento in favore Controparte_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 258,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 2.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
19