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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/12/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3924/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3924/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – solo danni a cose
TRA in persona del suo procuratore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti CP_1
HI CI e ON RA ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 591/2020 del Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano, emessa in data 23.09.2019 e depositata in Cancelleria in data 10.04.2020, con la quale è stata accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del
12.02.2013 del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta CP_2
e, per l'effetto, è stata accolta parzialmente la domanda attorea di risarcimento dei
[...]
danni, con condanna, altresì, della al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale adito, in via cautelare, la sospensione senza cauzione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata;
nel merito, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto nonché non provata sotto ogni profilo;
il tutto con condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anche per quanto riguarda
[...]
le spese e competenze del CTU con conseguente rimborso della somma di € 534,03, oltre ritenuta d'acconto, già versata dalla stessa parte appellante al consulente incaricato, insistendo, poi, per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Si è costituita l'appellata la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello perché infondato ed inammissibile, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Non si è costituita in giudizio, invece, nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Accolta da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza del 09/11.01.2021
2 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo di primo grado, divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente magistrato, all'udienza del 30.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, 40 giorni per il deposito dele comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello, proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
Tanto chiarito, prima di approfondire il merito della presente controversia, deve rilevarsi che non è presente in atti il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellata
CP_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ord. n. 6645/2024).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione.
3 Peraltro, in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, depositata telematicamente, l'appellata ha indicato tra i documenti depositati “la produzione di primo grado”. Pertanto, il mancato deposito è imputabile esclusivamente alla stessa parte, la quale, pur avendo elencato la propria produzione di primo grado tra i documenti prodotti, di contro non ha effettuato l'effettivo deposito.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24 e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 9936 del
08.05.2014), carattere dirimente ed assorbente ai fini, appunto, dell'accoglimento dell'appello riveste la fondatezza del primo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'omessa e/o erronea valutazione del quadro istruttorio, in particolare l'erronea valutazione delle risultanze della CTU modale, con il conseguente erroneo accoglimento della domanda attorea in punto di an debeatur.
Ed invero, ha errato il Giudice di prime cure nell'accogliere, seppur parzialmente, la domanda attorea, nonostante non sia stato provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro de quo.
Ora, originaria parte attrice, deduceva che la propria autovettura Fiat 500, tg CP_1
DR263YB, in data 10.02.2013, alle ore 14,30, veniva urtata “alla parte fiancata anteriore- destra” con la parte posteriore della Fiat Punto, tg CG106AN, di proprietà della convenuta
[...]
che usciva a retromarcia da una strada posta alla destra rispetto al senso Controparte_2
di marcia percorso dal veicolo attoreo.
4 Orbene, il CTU nominato, operando un accostamento delle sagome dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, non avendo a disposizione il veicolo danneggiante, ha potuto rilevare che “il paraurti della Fiat Punto non può aver causato tutto il danno visibile nella parte anteriore destra della Fiat 500, in quanto la sua altimetria non supera quella del paraurti della 500, quindi la metà superiore del danno al veicolo attoreo non trova giustificazione con la dinamica presentata agli atti. Confrontando inoltre i risultati ottenuti con la perizia agli atti con rilievi fotografici effettuata dalla parte convenuta sul veicolo danneggiante sia pima che dopo il sinistro per cui è causa, non si sono riscontrati su tale veicolo i danni attesi a seguito dell'impatto contro la FIAT 500”.
Ebbene, la relazione peritale acquisita nel presente giudizio è scevra di vizi logici e coerente sotto il profilo tecnico-scientifico. Il Tribunale ritiene, dunque, di doverne condividere e fare proprie le risultanze.
Ciò chiarito, da quanto rilevato dal CTU non risulta provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro de quo.
Ed invero, l'ausiliare del Giudice ha potuto rilevare che non solo non tutti i danni presenti sulla vettura attorea sono compatibili con i punti d'urto dichiarati da parte attrice e confermati dal testimone, ma sul veicolo convenuto non sono stati riscontrati i danni “attesi a seguito dell'impatto contro la FIAT 500”.
Pertanto, la compatibilità solo parziale dei danni sul veicolo attoreo con la dinamica prospettata dall'attore unitamente all'assenza dei “danni attesi” sul veicolo di parte convenuta, induce il Tribunale a non poter affermare con tranquillizzante certezza che sia stata raggiunta la prova del nesso causale tra i lamentati danni ed il sinistro per cui è causa.
Sul punto, va ricordato che al giudice di merito spetta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
5 processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Inoltre, anche la dichiarazione testimoniale risulta contraddittoria sui punti di impatto.
Ed invero, la testimone escussa nel primo grado di giudizio, (si veda il Controparte_3
verbale dell'udienza del 02.03.2015, tenutasi davanti al giudice di prime cure) ha precisato una prima volta che la Fiat Punto urtava “con la propria parte posteriore” (così come prospettato dall'attrice nel proprio atto di citazione) “la parte anteriore destra, cioè lato
Part passeggero della ”; poi, ha precisato nuovamente “che l'auto Fiat Punto investiva con la propria parte posteriore lato passeggero”, in contraddizione, oltre che con la precedente affermazione, anche con la prospettazione contenuta nell'atto di citazione.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, l'appello e, in particolare, il primo motivo di appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda formulata nella citazione nel giudizio di primo grado va rigettata.
L'accoglimento del primo motivo di appello in considerazione del fatto che non risulta provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro per cui è causa comporta che va dichiarato assorbito il secondo motivo di gravame, concernente il profilo del quantum debeatur.
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale rileva preliminarmente che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, il Tribunale ritiene di dover condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
6 delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi processuali, tutte svoltesi in primo grado e in relazione al valore della controversia.
Stante la presente statuizione in tema di spese relative al giudizio di primo grado, deve dichiararsi assorbito il terzo ed ultimo motivo di appello, che attiene, appunto alla statuizione della sentenza impugnata circa le spese e competenze di lite.
Va, poi, disposto che le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado siano poste interamente a carico della parte soccombente, ossia di CP_1
Per l'effetto, in accoglimento della domanda di rimborso proposta dall'appellante, deve condannarsi al romborso, in favore dell'appellante, di euro 534,03, oltre CP_1
ritenuta d'acconto, essendo stati tali importi già versati dalla Parte_1
al C.T.U., così come da fattura e dichiarazione del C.T.U. circa il pagamento de quo, in atti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
La contumacia nei due gradi di giudizio di induce il Tribunale ad Controparte_2
escludere la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a tale parte.
Infine, in considerazione delle contraddizioni rilevate sopra nella deposizione della testimone deve disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Controparte_3
della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'istanza proposta in proposito dall'appellante, ritenuto che nel fatto possano ravvisarsi profili di rilievo penale (reato di falsa testimonianza a carico di
[...]
). CP_3
7 Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie il primo motivo dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza n.
591/2020 del Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 23.09.2019 e depositata in
Cancelleria in data 10.04.2020, rigetta la domanda proposta da CP_1
- condanna al pagamento in favore della in CP_1 Parte_1
persona del suo procuratore pro tempore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.205,00, per soli compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio interamente a carico della parte soccombente, e, per l'effetto, condanna CP_1
al rimborso di euro 534,03, oltre ritenuta d'acconto, in favore della CP_1 [...]
in persona del suo procuratore pro tempore, in accoglimento della Parte_1
domanda di rimborso proposta dall'appellante;
- condanna al pagamento in favore della in CP_1 Parte_1
persona del suo procuratore pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a;
Controparte_2
- dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo di appello;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza, in accoglimento, per quanto di ragione,
8 dell'istanza proposta in proposito dall'appellante.
Così deciso in Nola, lì 05.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3924/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – solo danni a cose
TRA in persona del suo procuratore pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Edoardo Strazzullo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti CP_1
HI CI e ON RA ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 591/2020 del Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano, emessa in data 23.09.2019 e depositata in Cancelleria in data 10.04.2020, con la quale è stata accertata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del
12.02.2013 del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta CP_2
e, per l'effetto, è stata accolta parzialmente la domanda attorea di risarcimento dei
[...]
danni, con condanna, altresì, della al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale adito, in via cautelare, la sospensione senza cauzione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata;
nel merito, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto nonché non provata sotto ogni profilo;
il tutto con condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anche per quanto riguarda
[...]
le spese e competenze del CTU con conseguente rimborso della somma di € 534,03, oltre ritenuta d'acconto, già versata dalla stessa parte appellante al consulente incaricato, insistendo, poi, per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Si è costituita l'appellata la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello perché infondato ed inammissibile, con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Non si è costituita in giudizio, invece, nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Accolta da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza del 09/11.01.2021
2 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo di primo grado, divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente magistrato, all'udienza del 30.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, 40 giorni per il deposito dele comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello, proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
Tanto chiarito, prima di approfondire il merito della presente controversia, deve rilevarsi che non è presente in atti il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellata
CP_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ord. n. 6645/2024).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione.
3 Peraltro, in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, depositata telematicamente, l'appellata ha indicato tra i documenti depositati “la produzione di primo grado”. Pertanto, il mancato deposito è imputabile esclusivamente alla stessa parte, la quale, pur avendo elencato la propria produzione di primo grado tra i documenti prodotti, di contro non ha effettuato l'effettivo deposito.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto, poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, dagli artt. 24 e 111 Cost., (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 9936 del
08.05.2014), carattere dirimente ed assorbente ai fini, appunto, dell'accoglimento dell'appello riveste la fondatezza del primo motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'omessa e/o erronea valutazione del quadro istruttorio, in particolare l'erronea valutazione delle risultanze della CTU modale, con il conseguente erroneo accoglimento della domanda attorea in punto di an debeatur.
Ed invero, ha errato il Giudice di prime cure nell'accogliere, seppur parzialmente, la domanda attorea, nonostante non sia stato provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro de quo.
Ora, originaria parte attrice, deduceva che la propria autovettura Fiat 500, tg CP_1
DR263YB, in data 10.02.2013, alle ore 14,30, veniva urtata “alla parte fiancata anteriore- destra” con la parte posteriore della Fiat Punto, tg CG106AN, di proprietà della convenuta
[...]
che usciva a retromarcia da una strada posta alla destra rispetto al senso Controparte_2
di marcia percorso dal veicolo attoreo.
4 Orbene, il CTU nominato, operando un accostamento delle sagome dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, non avendo a disposizione il veicolo danneggiante, ha potuto rilevare che “il paraurti della Fiat Punto non può aver causato tutto il danno visibile nella parte anteriore destra della Fiat 500, in quanto la sua altimetria non supera quella del paraurti della 500, quindi la metà superiore del danno al veicolo attoreo non trova giustificazione con la dinamica presentata agli atti. Confrontando inoltre i risultati ottenuti con la perizia agli atti con rilievi fotografici effettuata dalla parte convenuta sul veicolo danneggiante sia pima che dopo il sinistro per cui è causa, non si sono riscontrati su tale veicolo i danni attesi a seguito dell'impatto contro la FIAT 500”.
Ebbene, la relazione peritale acquisita nel presente giudizio è scevra di vizi logici e coerente sotto il profilo tecnico-scientifico. Il Tribunale ritiene, dunque, di doverne condividere e fare proprie le risultanze.
Ciò chiarito, da quanto rilevato dal CTU non risulta provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro de quo.
Ed invero, l'ausiliare del Giudice ha potuto rilevare che non solo non tutti i danni presenti sulla vettura attorea sono compatibili con i punti d'urto dichiarati da parte attrice e confermati dal testimone, ma sul veicolo convenuto non sono stati riscontrati i danni “attesi a seguito dell'impatto contro la FIAT 500”.
Pertanto, la compatibilità solo parziale dei danni sul veicolo attoreo con la dinamica prospettata dall'attore unitamente all'assenza dei “danni attesi” sul veicolo di parte convenuta, induce il Tribunale a non poter affermare con tranquillizzante certezza che sia stata raggiunta la prova del nesso causale tra i lamentati danni ed il sinistro per cui è causa.
Sul punto, va ricordato che al giudice di merito spetta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
5 processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Inoltre, anche la dichiarazione testimoniale risulta contraddittoria sui punti di impatto.
Ed invero, la testimone escussa nel primo grado di giudizio, (si veda il Controparte_3
verbale dell'udienza del 02.03.2015, tenutasi davanti al giudice di prime cure) ha precisato una prima volta che la Fiat Punto urtava “con la propria parte posteriore” (così come prospettato dall'attrice nel proprio atto di citazione) “la parte anteriore destra, cioè lato
Part passeggero della ”; poi, ha precisato nuovamente “che l'auto Fiat Punto investiva con la propria parte posteriore lato passeggero”, in contraddizione, oltre che con la precedente affermazione, anche con la prospettazione contenuta nell'atto di citazione.
Pertanto, in considerazione di quanto emerso, l'appello e, in particolare, il primo motivo di appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda formulata nella citazione nel giudizio di primo grado va rigettata.
L'accoglimento del primo motivo di appello in considerazione del fatto che non risulta provato il nesso causale tra i lamentati danni e il sinistro per cui è causa comporta che va dichiarato assorbito il secondo motivo di gravame, concernente il profilo del quantum debeatur.
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale rileva preliminarmente che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, il Tribunale ritiene di dover condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
6 delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi processuali, tutte svoltesi in primo grado e in relazione al valore della controversia.
Stante la presente statuizione in tema di spese relative al giudizio di primo grado, deve dichiararsi assorbito il terzo ed ultimo motivo di appello, che attiene, appunto alla statuizione della sentenza impugnata circa le spese e competenze di lite.
Va, poi, disposto che le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado siano poste interamente a carico della parte soccombente, ossia di CP_1
Per l'effetto, in accoglimento della domanda di rimborso proposta dall'appellante, deve condannarsi al romborso, in favore dell'appellante, di euro 534,03, oltre CP_1
ritenuta d'acconto, essendo stati tali importi già versati dalla Parte_1
al C.T.U., così come da fattura e dichiarazione del C.T.U. circa il pagamento de quo, in atti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
La contumacia nei due gradi di giudizio di induce il Tribunale ad Controparte_2
escludere la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a tale parte.
Infine, in considerazione delle contraddizioni rilevate sopra nella deposizione della testimone deve disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Controparte_3
della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'istanza proposta in proposito dall'appellante, ritenuto che nel fatto possano ravvisarsi profili di rilievo penale (reato di falsa testimonianza a carico di
[...]
). CP_3
7 Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie il primo motivo dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza n.
591/2020 del Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 23.09.2019 e depositata in
Cancelleria in data 10.04.2020, rigetta la domanda proposta da CP_1
- condanna al pagamento in favore della in CP_1 Parte_1
persona del suo procuratore pro tempore, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.205,00, per soli compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio interamente a carico della parte soccombente, e, per l'effetto, condanna CP_1
al rimborso di euro 534,03, oltre ritenuta d'acconto, in favore della CP_1 [...]
in persona del suo procuratore pro tempore, in accoglimento della Parte_1
domanda di rimborso proposta dall'appellante;
- condanna al pagamento in favore della in CP_1 Parte_1
persona del suo procuratore pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a;
Controparte_2
- dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo di appello;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per quanto di competenza, in accoglimento, per quanto di ragione,
8 dell'istanza proposta in proposito dall'appellante.
Così deciso in Nola, lì 05.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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