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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca , in esito all'udienza del 19.02.2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 2470 / 2024 e n. 800 / 2023 R.G. vertenti
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], presso lo Studio dell'Avv.
Domenico RAFFAELE ADDAMO , che lo rappresenta e difende per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv . CP_1
in virtù di mandato generale alle liti a rogito del Notaio in Roma, Controparte_2 Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Messina,
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere delle prestazioni di cui all'oggetto e che, a seguito della visita medica, non era stato riconosciuto invalido nella misura richiesta dalla legge . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non Gli consentivano il normale svolgimento della propria attività lavorativa e che non erano state correttamente valutate;
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa. Disposta c.t.u. medico legale non era stato riconosciuto uno stato invalidante idoneo ad ottenere la chiesta prestazione .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso , con ricorso depositato in data 07.05.2024 , il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva di avere diritto alle chieste prestazioni;
Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento delle stesse a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in termine, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 19.02.2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della chiesta prestazione, se pure a decorrere dal mese di febbraio 2023 .
Ed invero, il c.t.u. Dott. , con indagine accurata e completa, ha accertato che: “ le Persona_2
affezioni riscontrate sono sufficienti a concretare, allo stato attuale, un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Per l'aggravamento delle minorazioni preesistenti e riconosciute, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità può essere concesso sin dal mese di febbraio 2023.”
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della chiesta Parte_1
prestazione a decorrere dal mese di febbraio 2023.
Il limitato accoglimento delle domande attoree, con riferimento all'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, considerato che la domanda amministrativa è stata inoltrata in data
01 aprile 2022, giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di giudizio in ragione di
CP_ 2\3 e la condanna dell' al pagamento del rimanente 1\3. Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
- definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal , Parte_2
CP_ con ricorsi di atp e di merito, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, in parziale accoglimento delle domande :
- dichiara che il ricorrente è invalido e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' a decorrere dal mese di febbraio 2023 .
- Compensa fra le parti in ragione di 2\3 le spese processuali;
- Condanna l' al pagamento di 1\3 delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 510,00 per compensi professionali della fase di ATP ed in € 1545,50 per la presente fase di merito , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
CP_
pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 20 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca