Art. 6. Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali 1. Per i beni immobili e per i beni aziendali e' redatta dalla cancelleria competente, all'atto della confisca successiva al sequestro di cui all' articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991 , una dettagliata descrizione trasmessa, unitamente al provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni sotto la direzione dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi direttamente presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a) della legge n. 575 del 1965 , per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991 , puo' essere data precedenza alle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali. Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 2-undecies, comma 2, lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
«2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.».
L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a) della legge n. 575 del 1965 , per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991 , puo' essere data precedenza alle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali. Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 2-undecies, comma 2, lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
«2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.».