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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 78/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 20 giugno 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. GIOVANNI GIOVANNI in sostituzione dell'avv. BISCETTI FRANCESCA per parte attrice, nonché l'avv. OLIVA in sostituzione dell'avv. BEVILACQUA ANTONELLO per parte convenuta .
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione.
L'avv. GURNARI precisa le proprie conclusioni si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio nonché a tutti i verbali ed atti di causa nonché alle note conclusive ed alla ctu ed insiste nell'accoglimento della domanda per come formulata.
L'avv. OLIVA precisa le proprie conclusioni e si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutti gli atti e verbali di causa nonché alle note conclusionali ed insiste nel rigetto della domanda.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126
c.p.c.
1 Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore _______ il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 20.6.25
il giudice unico g.o. dott.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 20.6.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c.
2 nella causa iscritta al n° 78 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.I. con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Gioia Tauro, (RC) Salita Giffone, 9 e sede operativa in
Palmi (RC) strada Statale km 481 (P.I. ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa sia Parte_2
congiuntamente che separatamente dall'Avv. Francesca Biscetti, e dall'Avv. Fabrizio Marini del Foro di Roma giusta procura in atti
(ATTORE) contro
(P.Iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto, rappresenta e difesa dall' avv. Antonello Bevilacqua del foro di Lamezia Terme giusta procura in atti
(CONVENUTA)
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
1. Con l'atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice evocava in giudizio la per sentirla Controparte_2
condannare al pagamento della somma di euro € 34.742,48 ( al netto della franchigia) a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in relazione alla condizioni della polizza n. 763890791 modello Multimpresa, per i rischi furto sottoscritta con la detta compagnia in ragione dei danni
3 subiti a seguito del sinistro di furto avvenuto tra il giorno 30 e 31 luglio 22 e correttamente denunciato in data 1.8.22 direttamente alla compagnia ed alle autorità competenti, oltre che per la somma complessiva di euro 40.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le perdite economiche subite negli anni 22 e 23 in ragione del comportamento inadempiente tenuto dalla compagnia nella gestione del sinistro e per la negazione dell'indennizzo ivi previsto .
La parte attrice deduceva in citazione che a seguito del furto aveva provveduto in via preliminare alla denuncia del furto alle competenti autorità della zona ed a denunciare tempestivamente il sinistro alla compagnia che provvedeva alla apertura del sinistro ed alla nomina del proprio fiduciario per la verifica della dinamica del sinistro e dei danni subiti.
L'azienda danneggiata con l'atto introduttivo del sinistro ha precisato che a seguito del furto aveva subito:
a) Danneggiamento alla porta di ferro di uno degli ingressi b) Furto di una macchina semovente agricola di utilizzata Parte_3
per la raccolta delle olive, come muletto c) Danneggiamento di un armadio di ferro contenete i cavi elettrici di collegamento con le cabine per il funzionamento dei macchinari dell'azienda, cavi che venivano tagliati ed asportati impedendo di fatto ogni funzionamento della attività dell'azienda stessa
Situazione che aveva determinato i danni quantificati in citazione e sopra ripotati.
4 2. Precisava, inoltre, la attrice che a seguito della denuncia alla compagnia assicurativa e della consegna della perizia la stessa provvedeva ad offrire la sola somma di euro 4000,00 -già al netto della franchigia del 20% - e che corrispondeva- secondo la quantificazione operata dai periti- all'indennizzo dovuto per il danneggiamento della porta di ingresso ( nello specifico euro 1000) e per il furto della macchina agricola (euro 3000,00) nulla riconoscendo per gli ulteriori danni subiti alle attrezzature ritenendo che il detto danno non fosse coperto dalle garanzie di polizze e che nello specifico, per come risultante dall'accesso alla perizia del fiduciario, si era ritenuto facesse parte di danni al fabbricato che non rientravano nella garanzia del furto.
3. La parte attrice dichiara di non avere accettato la somma offerta e di essere stata costretta a mettere in moto le procedure necessarie per il riconoscimento in via giudiziale considerato che la stessa compagnia non aveva neanche aderito al procedimento di negoziazione posto in essere e concludeva per l'accoglimento di tutte le richieste per come in atti ed in primo luogo per l'accertamento della operatività della polizza e delle garanzie in essa contenute.
4. Si costituiva la compagnia assicurativa contestando la domanda attorea, precisando la correttezza del proprio operato nella liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo le condizioni di polizza ribadendo che nessuna somme ulteriore poteva essere riconosciuta alla attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
5 5. La causa è stata istruita a mezzo di CTU e all'esito del deposito veniva rimessa a questo GOP per la decisione.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n.
12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del
18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli
6 artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Sulla base di tale indicazione la presente domanda deve essere accolta parzialmente nel merito nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Risulta in atti, e non è in contestazione tra le parti, che la odierna parte attrice abbia stipulato ad avesse in essere- al momento del furto- una polizza attiva per tutela dell'azione stipulata con la generali CP_1
e che la stessa abbia posto in essere tutti gli adempimenti
[...]
necessari per la liquidazione.
Questione di rilievo posta all'attenzione di questo tribunale riguarda in particolar modo la quantificazione dell'indennizzo dovuto alla attrice a seguito del furto e la valutazione della operativa delle condizioni ivi previste anche ed in relazione alle attrezzature elettroniche danneggiate ed asportate a seguito del sinistro di cui trattasi, non riconosciute operative dalla compagnia al momento della liquidazione.
A tale proposito è necessario precisare che non sono in contestazione i danni e l'indennizzo dovuto alla attrice per il furto della macchina agricola e per la porta di ingresso per l'importo di euro 4000,00 già decurtato della franchigia.
Tanto premesso, il giudice istruttore ha ammesso CTU per il seguente quesito: << Esaminata la documentazione agli atti ed espletata ogni altra opportuna indagine, dica il C.T.U. quale sia il danno indennizzabile
7 subito da parte attrice con riferimento ai cavi e al quadro elettrico oggetto di furto, tenuto conto delle indicazioni di polizza (e del riferimento al
“costo di rimpiazzo”, v. pag 61 dell'allegato nr. 5 di parte convenuta, nonché della decurtazione del 20%, pacificamente applicabile al caso di specie;
v. pag 57 e ss delle condizioni generali di polizza); specifici il CTU le singole e distinte voci di danno con riferimento ai cavi e al quadro elettrico>>
All'esito delle operazioni peritali avvenute nel contraddittorio delle parti il CTU nella sua relazione ha precisato che : < gli atti di parte attrice e di parte convenuta, oltre ad aver eseguito i dovuti accertamenti presso i luoghi del sinistro, si riassume quanto esposto nella presente relazione: In relazione a quanto indicato espressamente nella definizione dei termini utilizzati in polizza è emerso che a quanto pare la partita “macchinario – attrezzatura”, comprende gli impianti e rientra a anche nelle apparecchiature elettroniche, escluso gli “archivi, fabbricati, modelli e stampi, e supporto dati”, da non confondere con la partita “fabbricato”, poiché quest'ultima comprenderebbe a quanto sembra l'impianto elettrico di base dello stesso. Da ciò è possibile desumere che tutto l'impianto successivamente installato al fine del funzionamento dei macchinari, appare riconducibile alla partita “macchinario – attrezzatura”. In conclusione il quadro principale di alimentazione dei macchinari ed i relativi cavi che partono dal quadro principale dei macchinari per poi finire sui quadri intermedi che pilotano i macchinari stessi, a quanto pare non fanno parte della partita fabbricato, poiché installati in
8 posizione aerea ed esternamente ai muri perimetrali, che appaiono distaccati dall'impianto principale di alimentazione dello stabile.
L'illuminazione interna, le prese di alimentazione interne utilizzate per la rete elettrica adibita agli elettrodomestici ed ecc. appaiono riconducibili alla partita fabbricato;
Per ripristinare il quadro ed i cavi danneggiati probabilmente potrebbero occorrere €.17.600,00 al netto dell'IVA, applicando un degrado del 20% sul materiale soggetto ad usura ed uno scoperto del
20% (scoperto così come indicato nella sezione C Furto e di Per_1
pagina 57 di 86 del fascicolo “Multimpresa Condizioni di assicurazione
Mod. 991 ed 7.2013 presente in atti”. >>
Dalle conclusioni del CTU a cui questo tribunale ritiene di aderire e di fare proprie, in quanto congrue, complete ed esenti da vizi, risulta chiaramente che la polizza sottoscritta ed in essere al momento del furto doveva comprendere nella liquidazione dell'indennizzo anche l'armadio e le attrezzature elettriche da non ricomprendersi nella partita fabbricato e quindi da ritenersi incluse nella copertura del rischio furto e quindi indennizzabili dalla compagnia.
La domanda relativa alla liquidazione del danno patrimoniale da effettuarsi anche in via equitativa deve essere rigettata in quanto sfornita di prova, non potendo ritenersi sufficienti i libri contabili redatti dalla parte.
Attesa la reciproca soccombenza questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente la domanda ed in considerazione delle causali di cui in parte motiva accerta la operatività delle condizioni di polizza anche in relazione alle attrezzature elettriche che devono essere ricomprese nell'indennizzo unitamente al danno alla porta di ingresso ed al furto della macchina agricola e per l'effetto:
2) condanna al pagamento a titolo di indennizzo di Controparte_1
polizza a favore della parte attrice della somma di euro 4000,00 a titolo di indennizzo per il furto della macchina agricola e del danneggiamento della porta di ingresso, nonché al pagamento della somma di euro
21.472,00 (iva compresa) per i danni alle attrezzature elettriche per tutte le causali di cui in parte motiva
3) rigetta nel resto
4) Spese compensate
5) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 20.6.25
Il Giudice Unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio
10
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 20 giugno 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. GIOVANNI GIOVANNI in sostituzione dell'avv. BISCETTI FRANCESCA per parte attrice, nonché l'avv. OLIVA in sostituzione dell'avv. BEVILACQUA ANTONELLO per parte convenuta .
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione.
L'avv. GURNARI precisa le proprie conclusioni si riporta a quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio nonché a tutti i verbali ed atti di causa nonché alle note conclusive ed alla ctu ed insiste nell'accoglimento della domanda per come formulata.
L'avv. OLIVA precisa le proprie conclusioni e si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutti gli atti e verbali di causa nonché alle note conclusionali ed insiste nel rigetto della domanda.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126
c.p.c.
1 Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore _______ il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 20.6.25
il giudice unico g.o. dott.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 20.6.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c.
2 nella causa iscritta al n° 78 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.I. con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Gioia Tauro, (RC) Salita Giffone, 9 e sede operativa in
Palmi (RC) strada Statale km 481 (P.I. ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa sia Parte_2
congiuntamente che separatamente dall'Avv. Francesca Biscetti, e dall'Avv. Fabrizio Marini del Foro di Roma giusta procura in atti
(ATTORE) contro
(P.Iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto, rappresenta e difesa dall' avv. Antonello Bevilacqua del foro di Lamezia Terme giusta procura in atti
(CONVENUTA)
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
1. Con l'atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice evocava in giudizio la per sentirla Controparte_2
condannare al pagamento della somma di euro € 34.742,48 ( al netto della franchigia) a titolo di indennizzo assicurativo dovuto in relazione alla condizioni della polizza n. 763890791 modello Multimpresa, per i rischi furto sottoscritta con la detta compagnia in ragione dei danni
3 subiti a seguito del sinistro di furto avvenuto tra il giorno 30 e 31 luglio 22 e correttamente denunciato in data 1.8.22 direttamente alla compagnia ed alle autorità competenti, oltre che per la somma complessiva di euro 40.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le perdite economiche subite negli anni 22 e 23 in ragione del comportamento inadempiente tenuto dalla compagnia nella gestione del sinistro e per la negazione dell'indennizzo ivi previsto .
La parte attrice deduceva in citazione che a seguito del furto aveva provveduto in via preliminare alla denuncia del furto alle competenti autorità della zona ed a denunciare tempestivamente il sinistro alla compagnia che provvedeva alla apertura del sinistro ed alla nomina del proprio fiduciario per la verifica della dinamica del sinistro e dei danni subiti.
L'azienda danneggiata con l'atto introduttivo del sinistro ha precisato che a seguito del furto aveva subito:
a) Danneggiamento alla porta di ferro di uno degli ingressi b) Furto di una macchina semovente agricola di utilizzata Parte_3
per la raccolta delle olive, come muletto c) Danneggiamento di un armadio di ferro contenete i cavi elettrici di collegamento con le cabine per il funzionamento dei macchinari dell'azienda, cavi che venivano tagliati ed asportati impedendo di fatto ogni funzionamento della attività dell'azienda stessa
Situazione che aveva determinato i danni quantificati in citazione e sopra ripotati.
4 2. Precisava, inoltre, la attrice che a seguito della denuncia alla compagnia assicurativa e della consegna della perizia la stessa provvedeva ad offrire la sola somma di euro 4000,00 -già al netto della franchigia del 20% - e che corrispondeva- secondo la quantificazione operata dai periti- all'indennizzo dovuto per il danneggiamento della porta di ingresso ( nello specifico euro 1000) e per il furto della macchina agricola (euro 3000,00) nulla riconoscendo per gli ulteriori danni subiti alle attrezzature ritenendo che il detto danno non fosse coperto dalle garanzie di polizze e che nello specifico, per come risultante dall'accesso alla perizia del fiduciario, si era ritenuto facesse parte di danni al fabbricato che non rientravano nella garanzia del furto.
3. La parte attrice dichiara di non avere accettato la somma offerta e di essere stata costretta a mettere in moto le procedure necessarie per il riconoscimento in via giudiziale considerato che la stessa compagnia non aveva neanche aderito al procedimento di negoziazione posto in essere e concludeva per l'accoglimento di tutte le richieste per come in atti ed in primo luogo per l'accertamento della operatività della polizza e delle garanzie in essa contenute.
4. Si costituiva la compagnia assicurativa contestando la domanda attorea, precisando la correttezza del proprio operato nella liquidazione dell'indennizzo dovuto secondo le condizioni di polizza ribadendo che nessuna somme ulteriore poteva essere riconosciuta alla attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
5 5. La causa è stata istruita a mezzo di CTU e all'esito del deposito veniva rimessa a questo GOP per la decisione.
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n.
12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del
18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli
6 artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Sulla base di tale indicazione la presente domanda deve essere accolta parzialmente nel merito nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Risulta in atti, e non è in contestazione tra le parti, che la odierna parte attrice abbia stipulato ad avesse in essere- al momento del furto- una polizza attiva per tutela dell'azione stipulata con la generali CP_1
e che la stessa abbia posto in essere tutti gli adempimenti
[...]
necessari per la liquidazione.
Questione di rilievo posta all'attenzione di questo tribunale riguarda in particolar modo la quantificazione dell'indennizzo dovuto alla attrice a seguito del furto e la valutazione della operativa delle condizioni ivi previste anche ed in relazione alle attrezzature elettroniche danneggiate ed asportate a seguito del sinistro di cui trattasi, non riconosciute operative dalla compagnia al momento della liquidazione.
A tale proposito è necessario precisare che non sono in contestazione i danni e l'indennizzo dovuto alla attrice per il furto della macchina agricola e per la porta di ingresso per l'importo di euro 4000,00 già decurtato della franchigia.
Tanto premesso, il giudice istruttore ha ammesso CTU per il seguente quesito: << Esaminata la documentazione agli atti ed espletata ogni altra opportuna indagine, dica il C.T.U. quale sia il danno indennizzabile
7 subito da parte attrice con riferimento ai cavi e al quadro elettrico oggetto di furto, tenuto conto delle indicazioni di polizza (e del riferimento al
“costo di rimpiazzo”, v. pag 61 dell'allegato nr. 5 di parte convenuta, nonché della decurtazione del 20%, pacificamente applicabile al caso di specie;
v. pag 57 e ss delle condizioni generali di polizza); specifici il CTU le singole e distinte voci di danno con riferimento ai cavi e al quadro elettrico>>
All'esito delle operazioni peritali avvenute nel contraddittorio delle parti il CTU nella sua relazione ha precisato che : < gli atti di parte attrice e di parte convenuta, oltre ad aver eseguito i dovuti accertamenti presso i luoghi del sinistro, si riassume quanto esposto nella presente relazione: In relazione a quanto indicato espressamente nella definizione dei termini utilizzati in polizza è emerso che a quanto pare la partita “macchinario – attrezzatura”, comprende gli impianti e rientra a anche nelle apparecchiature elettroniche, escluso gli “archivi, fabbricati, modelli e stampi, e supporto dati”, da non confondere con la partita “fabbricato”, poiché quest'ultima comprenderebbe a quanto sembra l'impianto elettrico di base dello stesso. Da ciò è possibile desumere che tutto l'impianto successivamente installato al fine del funzionamento dei macchinari, appare riconducibile alla partita “macchinario – attrezzatura”. In conclusione il quadro principale di alimentazione dei macchinari ed i relativi cavi che partono dal quadro principale dei macchinari per poi finire sui quadri intermedi che pilotano i macchinari stessi, a quanto pare non fanno parte della partita fabbricato, poiché installati in
8 posizione aerea ed esternamente ai muri perimetrali, che appaiono distaccati dall'impianto principale di alimentazione dello stabile.
L'illuminazione interna, le prese di alimentazione interne utilizzate per la rete elettrica adibita agli elettrodomestici ed ecc. appaiono riconducibili alla partita fabbricato;
Per ripristinare il quadro ed i cavi danneggiati probabilmente potrebbero occorrere €.17.600,00 al netto dell'IVA, applicando un degrado del 20% sul materiale soggetto ad usura ed uno scoperto del
20% (scoperto così come indicato nella sezione C Furto e di Per_1
pagina 57 di 86 del fascicolo “Multimpresa Condizioni di assicurazione
Mod. 991 ed 7.2013 presente in atti”. >>
Dalle conclusioni del CTU a cui questo tribunale ritiene di aderire e di fare proprie, in quanto congrue, complete ed esenti da vizi, risulta chiaramente che la polizza sottoscritta ed in essere al momento del furto doveva comprendere nella liquidazione dell'indennizzo anche l'armadio e le attrezzature elettriche da non ricomprendersi nella partita fabbricato e quindi da ritenersi incluse nella copertura del rischio furto e quindi indennizzabili dalla compagnia.
La domanda relativa alla liquidazione del danno patrimoniale da effettuarsi anche in via equitativa deve essere rigettata in quanto sfornita di prova, non potendo ritenersi sufficienti i libri contabili redatti dalla parte.
Attesa la reciproca soccombenza questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie parzialmente la domanda ed in considerazione delle causali di cui in parte motiva accerta la operatività delle condizioni di polizza anche in relazione alle attrezzature elettriche che devono essere ricomprese nell'indennizzo unitamente al danno alla porta di ingresso ed al furto della macchina agricola e per l'effetto:
2) condanna al pagamento a titolo di indennizzo di Controparte_1
polizza a favore della parte attrice della somma di euro 4000,00 a titolo di indennizzo per il furto della macchina agricola e del danneggiamento della porta di ingresso, nonché al pagamento della somma di euro
21.472,00 (iva compresa) per i danni alle attrezzature elettriche per tutte le causali di cui in parte motiva
3) rigetta nel resto
4) Spese compensate
5) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 20.6.25
Il Giudice Unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio
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