Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2025, proposto da Biotech Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Sinibaldi e Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sinibaldi in Roma, via Nicola Ricciotti n. 11;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’accertamento
- della non debenza dell’importo di euro 44.272,13 richiesto in pagamento da Roma Capitale con comunicazione n. QI 2017/45577 del 14.3.2017, ricevuta in data 28.3.2017, previo, occorrendo, accertamento incidentale della illegittimità della predetta nota e di ogni altro atto ad essa presupposto, coordinato connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LE BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dante causa dell’odierna ricorrente presentò istanza di condono ex l. n. 47/85 per cambio di destinazione d’uso dell’immobile oggetto di causa da agricolo/rurale a residenziale, contestualmente corrispondendo all’amministrazione l’oblazione, calcolata, secondo la tabella allegata alla legge, in (attuali) €4.657,41.
2. Con nota del 14 marzo 2017, Roma Capitale ha invitato la società al ritiro del titolo edilizio, subordinandolo al pagamento di quanto dovuto, a seguito di ricalcolo a titolo di conguaglio, per oneri concessori, diritti di segreteria ed oblazione, per un totale di €44.272,13.
3. Estintosi il primo giudizio instaurato dalla società avverso la pretesa di Roma Capitale (R.G. n. 5732/17), in questa sede la ricorrente ripropone domanda di accertamento negativo del credito, fondata sui seguenti motivi:
3.1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 37 della legge n. 47/1985, dell’art 3 della legge n. 10/1977. Eccesso di potere per travisamento nei presupposti ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.
L’amministrazione avrebbe errato nella qualificazione dell’abuso, nel volume da prendere in considerazione e nell’applicazione degli interessi, dati soltanto presumibili, per deduzione, dalla lacunosa tabella riepilogativa dei calcoli consegnata al tecnico di fiducia della ricorrente.
3.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 18, della legge. n. 47/1985. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria. Intervenuta prescrizione del diritto al conguaglio preteso dall’Amministrazione resistente”.
Ad avviso della ricorrente, il credito di Roma Capitale sarebbe prescritto.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta estinzione del primo giudizio tempestivamente promosso e tuttavia non coltivato; nel merito, ha concluso per l’infondatezza del gravame.
5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, va disattesa l’eccezione in rito formulata da Roma Capitale, posto che si verte in materia di rapporti obbligatori, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giacché accessori rispetto alle vicende riguardanti il titolo edilizio. Conseguentemente, l’azione di accertamento negativo del credito può essere proposta fintanto che non sia maturata la prescrizione.
7. Quanto all’eccezione di prescrizione delle somme richieste, questa è infondata, poiché il termine non può che decorrere dal momento in cui il credito sia liquido, vale a dire determinato nel suo esatto ammontare.
8. È fondato il primo motivo di ricorso, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. Infatti, Roma Capitale non ha adeguatamente documentato, neppure in giudizio, gli esatti criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute, pur gravando su di essa l’onere della prova, anche tenendo conto di quanto già corrisposto dal dante causa della ricorrente. Pertanto, l’amministrazione va condannata alla riedizione della sub fase di rilascio del provvedimento di sanatoria, nel contraddittorio con la ricorrente, colmando le lacune motivazionali evidenziate nel presente provvedimento, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla notifica, se anteriore.
9. Tenuto conto dell’esito della lite, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BE | TA IC |
IL SEGRETARIO