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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5192 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso, C.F._1 in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Aniello Matrone, c.f.
, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Scafati (SA), C.F._2 al Corso Nazionale, n. 95
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.09.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva che, con provvedimento di indebito emesso in data 21 marzo 2024, avente ad oggetto – Accertamento somme indebitamente percepite su pensione di cat. INVCIV n. Parte_1 CP_ 07418888 -, l' lo informava che: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2024 al 30/04/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07418888 per un importo complessivo di euro 1.333,32 per i seguenti motivi: - la prestazione invciv n. 07418888 è stata ricalcolata d'ufficio a seguito del verbale per cambio fascia n. 6108974100238. Dal ricalcolo è derivato che la stessa non è più spettante dal 01/2024.”. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per le ragioni esposte in ricorso, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento e/o revoca dell'indebito, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di fatto, va rilevato che trattasi di presunto indebito da pagamento di somme corrisposte in difetto del requisito sanitario.
1 Invero, il ricorrente, già titolare di assegno mensile di invalidità (prestazione INVCIV n. 07418888), a seguito della visita di revisione, effettuata in data 15.12.2023, a giudizio della Commissione medico-legale risultava invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con decorrenza dal 15.12.2023, e dunque con perdita del beneficio in godimento. A seguito di tale mutato giudizio medico legale, il centro elaborazione pensioni ricalcolava la prestazione, facendo emergere l'indebita percezione della prestazione per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. Infatti, medio tempore l' , pur dopo la visita di revisione continuava ad erogare CP_2 la prestazione, ma solo per il periodo anzidetto, dopodiché la prestazione non veniva più erogata. L'Istituto notificava tempestivamente l'esito della visita di revisione unitamente al verbale sanitario in data 12.01.2024 (v. allegato). Invero, la parte, proprio al fine di impugnare tale verbale di revisione, instaurava, in danno dell' , il giudizio per ATP recante r.g. 458/2024. CP_1 Ed invero, nel ricorso per ATP (v. allegato), richiamato nel ricorso di cui all'oggetto, il ricorrente riconosceva, espressamente, di essere stato reso edotto dell'esito della visita di revisione unitamente al verbale sanitario di cui sopra;
pertanto, lo stesso era a conoscenza, già dal gennaio 2024, del mutamento del giudizio medico legale da parte dell' e del CP_1 venir meno del beneficio. Si verte, dunque, in ipotesi di indebito assistenziale. Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' CP_3 nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
2 E' pacifico nella ipotesi al vaglio che l'azione di recupero dell'indebito sia fondata sulla revoca della prestazione in godimento, per carenza del requisito sanitario, avvenuta a seguito della visita che aveva accertato la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67%. Deve, dunque, richiamarsi il principio reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Ord. 12 luglio 2017 n.17216) secondo cui “in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale nell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass. 23.1.2008 n.1446; si vedano anche Cass. 28.3.2006, n. 7048; Cass. 17.4.2014, n. 8970); quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Tuttavia, il superiore orientamento riconosce altrettanto pacificamente l'irripetibilità dei ratei indebitamente erogati anteriormente alla data del provvedimento, che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Invero, già nelle sentenze n. 20992 del 29.10.2004 e n. 18299 del 24.12.2002 la Cassazione affermava il principio della retrodatazione della perdita del beneficio al momento della verifica del requisito sanitario, essendo meramente ordinatorio il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca. Occorre inoltre ricordare che, in forza della giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a affidamento;
[…] pertanto, l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. ord. 4 agosto 2022 n. 24180). Tanto vale ad escludere la buona fede di parte ricorrente. L'esito della visita di revisione unitamente al verbale sanitario è stato notificato al ricorrente in data 12.01.2024 (v. allegato). Pertanto, deve concludersi per la legittimità della ripetizione, disposta dall' , con CP_1 conseguente trattenuta dell'importo pari ad €. 1.333,32 sulla prestazione n. 07418888, Cat. INVCIV, di titolarità di . Parte_1 Invero, come documentato con acquisizione della omologa resa nel giudizio n. 458//2024 (in cui veniva impugnata la revoca del beneficio per cui è causa) la sussistenza del requisito sanitario (74%) è stata riconosciuta solo a far data dal 20.03.2025. Pertanto, la revoca del beneficio, per il periodo oggetto di causa, deve reputarsi legittima. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Torre Annunziata, 15.9.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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