Articolo 3 della Legge 20 maggio 1964, n. 406
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 luglio 1964
Art. 3.
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964