Art. 3.
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.
Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.