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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 162/2017, riservata per la decisione all'udienza del
27.01.2025 e vertente fra le parti:
già rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Matteo Tassi Parte_1 Parte_2
ATTRICE
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Maria Scalone Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Matteo Tassi Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di far dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi
[...] Controparte_2
confronti, della costituzione del fondo patrimoniale istituito dai convenuti. La Banca attrice riferiva che: con contratto sottoscritto il 18.05.2010 (cfr. copia contratti in atti) i coniugi si costituivano fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
società VIBA s.r.l., (di cui il era amministratore unico) prestando fideiussione omnibus fino CP_1 alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, nonché fideiussione specifica per € 150.000,00 a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 06/288/08110438.
A causa del progressivo deterioramento della situazione debitoria della società, in data 31.10.2011,
, in qualità di legale rappresentante della VIBA s.r.l. e fideiussore, sottoscriveva un Controparte_1 piano di rientro, riconoscendo un'esposizione debitoria verso la pari a € 59.667,49 relativa al Pt_1
saldo passivo del conto corrente n. 1092. Il piano veniva contestualmente accettato e confermato,
anche in qualità di garanti, dallo stesso e dalla moglie CP_1 Controparte_2
Tuttavia, a fronte dell'inadempimento rispetto al piano di rientro e al peggioramento della situazione economica della debitrice, la Banca procedeva con raccomandate a.r. del 09.01.2012 a revocare gli affidamenti concessi e la convenzione di assegni, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine e ponendo in mora la società debitrice e i garanti, intimando loro il pagamento dell'intera esposizione debitoria.
A seguito del rigetto, da parte della di una nuova proposta di rateizzazione avanzata da VIBA Pt_1
s.r.l. in data 23.01.2012, l'Istituto di credito adiva l'Autorità giudiziaria per il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito.
In data 13.02.2012, otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1286/12 D.I. – 1865/12 R.G., immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto, in solido alla società VIBA s.r.l. e ai garanti e il pagamento dell'importo Controparte_1 Controparte_2 complessivo di € 211.436,64, oltre a interessi convenzionali al tasso del 15,525% dal 31.12.2011 sulla somma di € 137.473,90 e al tasso pari all'Euribor 3 mesi + 4% di spread + 5% di mora dal 25.01.2012 sulla somma residua di € 73.962,74, salvi i limiti di legge in materia di usura.
Il decreto veniva regolarmente notificato a entrambi i garanti in data 05.03.2012 e non era oggetto di opposizione, divenendo definitivo.
All'esito delle attività di verifica patrimoniale svolte dalla emergeva che i coniugi e Pt_1 CP_1
successivamente alla prestazione delle garanzie fideiussorie e al riconoscimento CP_2 dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto, in data 20.01.2012, con atto pubblico a rogito
Notaio dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. Persona_1
di Bari in data 01.02.2012 ai nn. 4277 reg. gen. e 3276 reg. part., avevano costituito un fondo patrimoniale, destinandovi i beni immobili di loro proprietà, con ciò determinando una modificazione peggiorativa della loro situazione patrimoniale in danno del creditore.
A lume di tanto, la Banca attrice chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 20.01.2012, a rogito Notaio dott. Persona_1
rep. 78.610, racc. 24.173, (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 01.02.2012 ai nn. 4277 reg. gen. e 3276 reg. part.), con il quale i sig.ri. e avevano costituito CP_1 CP_2
un fondo patrimoniale, destinandovi i beni immobili di loro proprietà, così allibrati: A) Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/2 ciascuno dei seguenti immobili: i) Catasto Fabbricati del
Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 45, cat. A/3, classe 4, vani 6,5, via Ferdinando
Palasciano n. 2; ii) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 73, cat.
C/6, classe 3, mq 14, Strada Rurale Cannone n. 4; B) Piena ed esclusiva proprietà del sig. CP_1
: i) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 83, cat. C/6, classe
[...]
3, mq 29, Strada Rurale Cannone n. 4; C) Proprietà per la quota di 1/6 della sig.ra CP_2
: i) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 52, part. 455, sub. 10, cat. A/2, classe
[...]
3, vani 7, via Tenente Cesare Suglia n. 40.
Ad avviso della Banca attrice, tale convenzione matrimoniale sarebbe stata realizzata con l'intento di sottrarre i predetti beni alla garanzia patrimoniale dell'Ente creditizio istante, in un periodo contrassegnato, come sopra rappresentato, da un peggioramento della situazione debitoria della società VIBA s.r.l., di cui i convenuti erano fideiussori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2017, si costituivano in giudizio, tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., i convenuti e Controparte_1 CP_2
, i quali si opponevano alle domande formulate dalla Banca attrice, eccependo
[...]
l'infondatezza delle stesse sotto diversi profili.
In primo luogo, i convenuti eccepivano l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della in conseguenza della costituzione del fondo patrimoniale oggetto di Pt_1
causa, sostenendo che il loro patrimonio personale restava in ogni caso capiente. In particolare,
evidenziavano di essere proprietari di ulteriori cinque unità immobiliari, non incluse nel fondo patrimoniale, e segnatamente: tre site in Bari alla via delle Murge, una in Strada Rurale Canone, e una in via Tenente Cesare Suglia. Tali beni, secondo la prospettazione difensiva, resterebbero liberamente aggredibili dal creditore, escludendosi così la dedotta sottrazione di garanzia patrimoniale. Solo l'eventuale esito negativo di una procedura esecutiva su tali cespiti — ad oggi non avviata — potrebbe, ad avviso dei convenuti, integrare un pregiudizio concreto. In secondo luogo, i convenuti e contestavano la sussistenza del requisito CP_1 CP_2
soggettivo della scientia damni, ossia della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, evidenziando che l'obbligo di costituzione del fondo patrimoniale gravante su di essi risalirebbe ad epoca antecedente all'instaurazione dei rapporti con l'odierna attrice. In particolare, i convenuti riferivano che l'obbligo di costituzione del fondo patrimoniale sarebbe sorto in forza di una convenzione di separazione personale intervenuta tra i coniugi ben dodici anni prima rispetto all'instaurazione del rapporto con la Banca, omologata dal Tribunale a seguito di ricorso per separazione consensuale depositato in data 19.01.1998 (rectius 2008), nell'ambito della quale gli stessi si erano impegnati a trasferire determinati beni immobili in favore dei figli.
Infine, i convenuti contestavano la sussistenza di un legame del credito vantato dall'attrice con il proprio patrimonio personale, in quanto il rapporto di credito sarebbe intercorso esclusivamente con la società VIBA s.r.l., senza coinvolgimento diretto dei garanti se non in virtù della fideiussione prestata. Sottolineavano, a tal proposito, che la non aveva mai richiesto garanzie di natura reale Pt_1
sui beni di loro proprietà, avendo optato per una garanzia personale, la fideiussione, con ciò
interrompendo qualsiasi nesso diretto tra il patrimonio dei garanti e la vicenda obbligatoria principale.
All'udienza del 21.02.2022 venivano assunti gli interrogatori formali dei convenuti, limitatamente ai capitoli di prova ammessi con ordinanza del 23.4.20218. Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito Controparte_5
oggetto del presente giudizio.
La società deduceva che a seguito di atto di scissione parziale redatto CP_3 Parte_1
in data 15.03.2018 dal Notaio (rep. n. 62181, racc. n. 3991), aveva trasferito in Persona_2
favore della società un portafoglio di crediti, tra cui quello azionato nel presente Controparte_6
giudizio.
Successivamente, con atto di cessione sottoscritto in data 05.08.2022, avente efficacia economica dal
01.04.2022, cquistava pro soluto da ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., CP_3 Controparte_6 un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 22.07.2022. Dell'operazione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
II – n. 147 del 20.12.2022. In conseguenza della predetta operazione, è subentrata, quale esclusiva titolare, nei CP_3
diritti, nei rapporti e nelle relative garanzie già facenti capo a anche nei Parte_1
confronti degli odierni convenuti.
Pertanto, costituitasi in giudizio in qualità di cessionaria, la Controparte_5 si riportava integralmente e faceva proprie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tutte le domande, le
[...]
eccezioni e le deduzioni già formulate dalla originaria parte attrice Parte_1
Indi, all'udienza del 27.12025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso in ordine alle reciproche deduzioni delle parti, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento, sussistendo, nel caso in esame, tutti i presupposti per
[...]
l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del credito originariamente vantato da e successivamente ceduto alla società Parte_1 Controparte_5
credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria avente ad oggetto il fondo
[...] patrimoniale. Parte attrice ha infatti assolto all'onere probatorio mediante la produzione: dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 18.05.2010 dai sig.ri e rispettivamente per € CP_1 CP_2
480.000,00 a titolo di fideiussione omnibus e per € 150.000,00 a titolo di fideiussione specifica;
del piano di rientro sottoscritto in data 31.10.2011, con cui la debitrice principale si riconosceva esposta nei confronti della per € 59.667,49 e che veniva confermato e sottoscritto anche dai garanti, Pt_1
assumendo così natura di atto ricognitivo del debito;
della successiva proposta di rateizzazione formulata dalla debitrice con raccomandata del 23.01.2012, rigettata da con Parte_1
comunicazione del 30.01.2012; della richiesta di moratoria su debiti per complessivi € 211.916,95,
con contestuale revoca degli affidamenti e sottoscrizione della convenzione di assegno da parte di entrambi i garanti;
del decreto ingiuntivo n. 1286/12, emesso in data 13.02.2012 dal Tribunale di
Bologna e divenuto definitivo per mancata opposizione.
Va peraltro osservato che i convenuti non hanno contestato in modo specifico la sussistenza del credito azionato, limitandosi a eccepire l'asserita assenza di un collegamento diretto tra tale credito e il loro patrimonio personale, in quanto il rapporto obbligatorio sarebbe intercorso esclusivamente tra la Banca e la società VIBA s.r.l.
Tale argomentazione risulta, tuttavia, priva di pregio giuridico. È evidente, infatti, che la concessione del credito in favore della società debitrice sia avvenuta con l'intervento dei convenuti nella veste di garanti personali e solidali, a mezzo di idonee fideiussioni, le quali ne determinano la piena responsabilità patrimoniale per le obbligazioni garantite. Inoltre, si osserva che il sig. CP_1
rivestiva la carica di amministratore unico della società VIBA s.r.l., rendendo quanto mai verosimile il suo coinvolgimento diretto nella gestione dei rapporti contrattuali con la Banca e nella determinazione dell'assetto negoziale.
Con riferimento al requisito oggettivo dell'eventus damni, esso risulta integrato nel caso di specie, in quanto i convenuti hanno posto in essere un atto dispositivo — la costituzione del fondo patrimoniale
— idoneo a modificare in modo rilevante la loro situazione patrimoniale, sottraendo alla garanzia del creditore beni immobili di rilevante valore. Ai sensi dell'art. 170 c.c., infatti, l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non è consentita per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di cui il creditore fosse a conoscenza.
Nel caso concreto, i crediti vantati dalla Banca attrice, derivanti da contratti bancari stipulati con la società VIBA s.r.l. e garantiti personalmente dai convenuti mediante fideiussioni, non risultano in alcun modo connessi alle esigenze familiari. Trattasi, infatti, di obbligazioni assunte nell'ambito di un'attività imprenditoriale, del tutto avulse da finalità connesse ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che i beni conferiti nel fondo patrimoniale risultano sottratti alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
In giurisprudenza è pacificamente riconosciuto che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria,
“in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, è sufficiente anche solo che, con l'atto di disposizione del patrimonio, si determini il pericolo di una diminuzione del patrimonio del debitore, ovvero si limiti o si renda più difficile la possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito” (Cass., 18.10.2011, n. 21492; Cass.,
18.11.2010, n. 23263). È stato altresì chiarito che “a integrare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quale si verifica nel caso di costituzione di
fondo patrimoniale con beni immobili, in quanto ciò comporta il pericolo della futura infruttuosità dell'azione esecutiva del creditore” (Cass., 6.05.2009, n. 10052; conf. Cass., 3.07.2007, n. 15310;
Cass., 17.01.2007, n. 966).
Tale circostanza risulta sussistente nel caso di specie: i convenuti, infatti, hanno conferito nel fondo patrimoniale i beni immobili di maggior pregio di loro proprietà, con ciò limitando in modo rilevante le garanzie patrimoniali offerte al creditore e compromettendo la possibilità di un concreto recupero coattivo del credito azionato.
A fronte di ciò, i convenuti hanno eccepito la carenza del requisito oggettivo, deducendo di essere proprietari di ulteriori cinque unità immobiliari non incluse nel fondo patrimoniale e dunque liberamente aggredibili. Tuttavia, detta allegazione si è rivelata generica e priva di riscontro probatorio: nessuna prova, infatti, è stata offerta in ordine alla consistenza, al valore economico, alla disponibilità effettiva e alla liquidabilità dei beni in questione. Ne consegue l'inidoneità dell'argomentazione difensiva a contrastare validamente la prova dell'eventus damni.
In ogni caso, va rilevato che la suddetta deduzione integra un'eccezione in senso stretto, e come tale risulta inammissibile in quanto sollevata tardivamente, solo con la comparsa di risposta depositata in data 27.05.2017, oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c., già ampiamente scaduto.
Per quanto attiene al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, la c.d. scientia damni, la sua sussistenza in capo ai convenuti risulta comprovata in modo inequivoco dalla scansione temporale degli eventi.
In particolare, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie si desume dalla circostanza che il credito vantato dalla Banca attrice è sorto anteriormente all'atto dispositivo impugnato, dovendosi individuare il momento di genesi del rapporto obbligatorio nei confronti dei garanti nella sottoscrizione del contratto di fideiussione avvenuta in data 18.05.2010, mentre la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta solo successivamente, in data 20.01.2012, in un contesto di conclamata difficoltà economica e prossimità all'insolvenza da parte della società
debitrice VIBA s.r.l.
Ulteriore elemento sintomatico della consapevolezza del pregiudizio è rappresentato dalla sottoscrizione del piano di rientro avvenuta in data 31.10.2011, con cui la società VIBA, nella persona del proprio legale rappresentante nonché fideiussore , riconosceva espressamente Controparte_1
l'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti della Banca;
atto confermato e sottoscritto anche dai garanti. Tale documento assume valenza di riconoscimento formale del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
A ciò si aggiunge la comunicazione di revoca degli affidamenti, con contestuale messa in mora,
inviata ai garanti con raccomandata a.r. del 09.01.2012, ossia pochi giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale, elemento che comprova ulteriormente come i convenuti avessero contezza della situazione di insolvenza della debitrice e dell'esposizione personale derivante dalle garanzie prestate.
Risultano, invece, destituite di fondamento le difese di parte convenuta, secondo cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale troverebbe giustificazione in un obbligo assunto in sede di separazione consensuale avvenuta tra i coniugi nell'anno 1998 (rectius 2008), nell'ambito della quale essi si sarebbero impegnati a trasferire determinati beni immobili ai figli. Infatti, dall'esame del ricorso congiunto di separazione (datato 19.11.2008) emerge che l'obbligo assunto aveva ad oggetto la cessione ai figli della proprietà dell'appartamento sito in via Ferdinando Palasciano n. 6, della cantinola e del box auto sito in strada Cannone n. 4, con riserva del diritto di usufrutto in favore dei genitori.
Tale previsione non può in alcun modo essere equiparata alla costituzione di un fondo patrimoniale,
trattandosi di strumenti giuridici ontologicamente e funzionalmente diversi. Il fondo patrimoniale,
infatti, non comporta il trasferimento della titolarità dei beni, bensì una loro sottoposizione a vincolo funzionale a tutela dei bisogni della famiglia, rimanendo i beni formalmente nella disponibilità dei coniugi.
Pertanto, l'effettiva costituzione del fondo patrimoniale — concretizzatasi solo in data 20.01.2012 — non può ritenersi espressione dell'esecuzione di un obbligo preesistente e vincolante, bensì rappresenta un atto volontario compiuto successivamente al sorgere dell'obbligazione fideiussoria e, soprattutto, in un momento in cui i convenuti erano pienamente consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti della Banca. L'invocato richiamo ad accordi precedenti assunti in sede di separazione consensuale risulta dunque inidoneo a fondare la prospettata anteriorità dell'obbligo di costituzione del fondo rispetto alla nascita del credito, da collocare temporalmente al momento della stipula del contratto di fideiussione.
Ad ogni buon conto, anche tale allegazione difensiva integra un'eccezione in senso stretto, in quanto volta a introdurre un fatto impeditivo della revocabilità dell'atto dispositivo oggetto di causa. Ne consegue la sua inammissibilità per tardività, essendo stata proposta nella comparsa di risposta depositata oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
Sicché, constatata la natura dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente la prova della generica ma effettiva consapevolezza, in capo al disponente, di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore” (Cass.
civ., sez. III, 29.05.2013, n. 13446).
Nel caso di specie, i sig.ri e in qualità di fideiussori personali Controparte_1 Controparte_2
per le obbligazioni contratte dalla società VIBA s.r.l. nei confronti della Banca, sino alla concorrenza di € 480.000,00 (fideiussione omnibus) e di ulteriori € 150.000,00 (fideiussione specifica), erano pienamente consapevoli del rischio di dover rispondere, con il proprio patrimonio personale, degli eventuali inadempimenti della società garantita. Nonostante ciò, e in un momento di evidente difficoltà economico-finanziaria della società debitrice, i convenuti disponevano la costituzione del fondo patrimoniale, vincolandovi i propri beni immobili di maggior valore, con ciò rendendo il proprio patrimonio sostanzialmente incapiente rispetto all'esposizione garantita. Deve pertanto ritenersi pienamente integrato il requisito soggettivo richiesto ai fini della fondatezza della domanda di revocatoria.
Infine, con la comparsa conclusionale, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria, sostenendo che la Banca creditrice avrebbe dovuto previamente escutere il debitore principale e che solo in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti della VIBA s.r.l. sarebbe stato legittimo agire in danno dei garanti.
Tale eccezione risulta, tuttavia, infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa è da ritenersi tardiva, poiché formulata solo in sede di conclusioni, ben oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c.
per la proposizione delle difese ed eccezioni. In secondo luogo, essa è comunque infondata nel merito,
in quanto la fideiussione prestata dai sig.ri e non contiene alcuna clausola di CP_1 CP_2 beneficium excussionis, come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 6 del relativo contratto, che configura una garanzia personale di tipo solidale e immediatamente esecutiva nei confronti dei garanti, anche in assenza di preventiva escussione del debitore principale.
Per quanto precede, la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato inefficace nei confronti della e della cessionaria società Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2901 cc, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale datato Controparte_5
20.01.2012 con atto a rogito Notar Dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso Persona_1
la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 01/02/2012 al n. 4277 reg. gen e 3276 reg.
part., avente ad oggetto i seguenti beni immobili insistenti nel comune di Bari e, segnatamente: A)
appartamento di civile abitazione al quinto piano, composto di quattro vani ed accessori e cantinola di pertinenza al piano interrato, distinta dal n. Interno 21, alla via Ferdinando Palasciano n. 6; in confine con strada Cannone, con cortile interno e con vano scala, censito nel N.C.E.U. del Comune
di Bari al foglio 44 particella n. 794 sub 45, via Ferdinando Palasciano n. 2, piano quinto – S1, interno
18 scala B, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, RC Euro 923,17; B) box-auto al secondo piano, seminterrato del fabbricato suddetto, alla Strada Rurale Cannone, esteso di circa mq. 14; nel N.C.E.U. del Comune di
Bari al foglio 44, particella 794 sub. 73, Strada Rurale Cannone n. 4, piano S2, cat. C/6, cl. 3, mq. 14,
RC Euro 97,61; C) box-auto al secondo piano seminterrato del fabbricato suddetto, alla Strada Rurale Cannone, esteso circa 29 mq., nel N.C.E.U. del Comune di Bari al foglio 44, particella n. 794 sub.
83, strada rurale Cannone n. 4, piano S2, cat. C/6, cl. 3, mq. 29, RC Euro 202,19; D) quota pari ad
1/6 di appartamento civile abitazione, facente parte di un fabbricato alla via Tenente Cesare Suglia n.
40, posto al piano quinto, distinto dal n. interno 9, composto di cinque vani ed accessori;
censito nel
N.C.E.U. del Comune di Bari al foglio 52, particella n. 455 sub. 10, via Tenente Cesare Suglia n. 40,
piano quinto, interno 9, cat. A/2, cl. 3, vani 7,0, RC Euro 958,03.
La soccombenza implica la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attore e del terzo intervenuto delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 – Tabella 2 in relazione allo scaglione di riferimento, con riduzione del 30%
rispetto ai valori medi in ragione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 162/
2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda introduttiva e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace, nei confronti della e della cessionaria società Parte_1 [...]
l'atto costitutivo del fondo patrimoniale datato 20.01.2012 con Controparte_5
atto a rogito Notar Dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 01/02/2012 al n. 4277 reg. gen e 3276
reg. part., in relazione al credito di € € 211.436,64, oltre accessori vantato dalla cessionaria nei confronti della società VIBA s.r.l.; Controparte_5
2. condanna i convenuti e secondo soccombenza ed in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in complessivi € 7.681,00, di cui € 6.895,00 per compensi professionali al difensore ed €
786,00 per spese, oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
3. condanna i convenuti e secondo soccombenza ed in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare al terzo intervenuto Controparte_5 le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.977,00 per compensi professionali al difensore, oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
4. ordina al Conservatore dei R.R. I.I. competente per territorio di annotare, nei termini di cui in parte motiva, la presente sentenza in margine alla trascrizione del fondo patrimoniale sopra indicato;
Così deciso in Bari, lì 6.6.2025 Il Giudice
Valeria Guaragnella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 162/2017, riservata per la decisione all'udienza del
27.01.2025 e vertente fra le parti:
già rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Matteo Tassi Parte_1 Parte_2
ATTRICE
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Maria Scalone Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Matteo Tassi Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di far dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi
[...] Controparte_2
confronti, della costituzione del fondo patrimoniale istituito dai convenuti. La Banca attrice riferiva che: con contratto sottoscritto il 18.05.2010 (cfr. copia contratti in atti) i coniugi si costituivano fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4
società VIBA s.r.l., (di cui il era amministratore unico) prestando fideiussione omnibus fino CP_1 alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, nonché fideiussione specifica per € 150.000,00 a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 06/288/08110438.
A causa del progressivo deterioramento della situazione debitoria della società, in data 31.10.2011,
, in qualità di legale rappresentante della VIBA s.r.l. e fideiussore, sottoscriveva un Controparte_1 piano di rientro, riconoscendo un'esposizione debitoria verso la pari a € 59.667,49 relativa al Pt_1
saldo passivo del conto corrente n. 1092. Il piano veniva contestualmente accettato e confermato,
anche in qualità di garanti, dallo stesso e dalla moglie CP_1 Controparte_2
Tuttavia, a fronte dell'inadempimento rispetto al piano di rientro e al peggioramento della situazione economica della debitrice, la Banca procedeva con raccomandate a.r. del 09.01.2012 a revocare gli affidamenti concessi e la convenzione di assegni, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine e ponendo in mora la società debitrice e i garanti, intimando loro il pagamento dell'intera esposizione debitoria.
A seguito del rigetto, da parte della di una nuova proposta di rateizzazione avanzata da VIBA Pt_1
s.r.l. in data 23.01.2012, l'Istituto di credito adiva l'Autorità giudiziaria per il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito.
In data 13.02.2012, otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1286/12 D.I. – 1865/12 R.G., immediatamente esecutivo, con cui veniva ingiunto, in solido alla società VIBA s.r.l. e ai garanti e il pagamento dell'importo Controparte_1 Controparte_2 complessivo di € 211.436,64, oltre a interessi convenzionali al tasso del 15,525% dal 31.12.2011 sulla somma di € 137.473,90 e al tasso pari all'Euribor 3 mesi + 4% di spread + 5% di mora dal 25.01.2012 sulla somma residua di € 73.962,74, salvi i limiti di legge in materia di usura.
Il decreto veniva regolarmente notificato a entrambi i garanti in data 05.03.2012 e non era oggetto di opposizione, divenendo definitivo.
All'esito delle attività di verifica patrimoniale svolte dalla emergeva che i coniugi e Pt_1 CP_1
successivamente alla prestazione delle garanzie fideiussorie e al riconoscimento CP_2 dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto, in data 20.01.2012, con atto pubblico a rogito
Notaio dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. Persona_1
di Bari in data 01.02.2012 ai nn. 4277 reg. gen. e 3276 reg. part., avevano costituito un fondo patrimoniale, destinandovi i beni immobili di loro proprietà, con ciò determinando una modificazione peggiorativa della loro situazione patrimoniale in danno del creditore.
A lume di tanto, la Banca attrice chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 20.01.2012, a rogito Notaio dott. Persona_1
rep. 78.610, racc. 24.173, (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 01.02.2012 ai nn. 4277 reg. gen. e 3276 reg. part.), con il quale i sig.ri. e avevano costituito CP_1 CP_2
un fondo patrimoniale, destinandovi i beni immobili di loro proprietà, così allibrati: A) Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/2 ciascuno dei seguenti immobili: i) Catasto Fabbricati del
Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 45, cat. A/3, classe 4, vani 6,5, via Ferdinando
Palasciano n. 2; ii) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 73, cat.
C/6, classe 3, mq 14, Strada Rurale Cannone n. 4; B) Piena ed esclusiva proprietà del sig. CP_1
: i) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 44, part. 794, sub. 83, cat. C/6, classe
[...]
3, mq 29, Strada Rurale Cannone n. 4; C) Proprietà per la quota di 1/6 della sig.ra CP_2
: i) Catasto Fabbricati del Comune di Bari (BA), foglio 52, part. 455, sub. 10, cat. A/2, classe
[...]
3, vani 7, via Tenente Cesare Suglia n. 40.
Ad avviso della Banca attrice, tale convenzione matrimoniale sarebbe stata realizzata con l'intento di sottrarre i predetti beni alla garanzia patrimoniale dell'Ente creditizio istante, in un periodo contrassegnato, come sopra rappresentato, da un peggioramento della situazione debitoria della società VIBA s.r.l., di cui i convenuti erano fideiussori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2017, si costituivano in giudizio, tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., i convenuti e Controparte_1 CP_2
, i quali si opponevano alle domande formulate dalla Banca attrice, eccependo
[...]
l'infondatezza delle stesse sotto diversi profili.
In primo luogo, i convenuti eccepivano l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della in conseguenza della costituzione del fondo patrimoniale oggetto di Pt_1
causa, sostenendo che il loro patrimonio personale restava in ogni caso capiente. In particolare,
evidenziavano di essere proprietari di ulteriori cinque unità immobiliari, non incluse nel fondo patrimoniale, e segnatamente: tre site in Bari alla via delle Murge, una in Strada Rurale Canone, e una in via Tenente Cesare Suglia. Tali beni, secondo la prospettazione difensiva, resterebbero liberamente aggredibili dal creditore, escludendosi così la dedotta sottrazione di garanzia patrimoniale. Solo l'eventuale esito negativo di una procedura esecutiva su tali cespiti — ad oggi non avviata — potrebbe, ad avviso dei convenuti, integrare un pregiudizio concreto. In secondo luogo, i convenuti e contestavano la sussistenza del requisito CP_1 CP_2
soggettivo della scientia damni, ossia della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, evidenziando che l'obbligo di costituzione del fondo patrimoniale gravante su di essi risalirebbe ad epoca antecedente all'instaurazione dei rapporti con l'odierna attrice. In particolare, i convenuti riferivano che l'obbligo di costituzione del fondo patrimoniale sarebbe sorto in forza di una convenzione di separazione personale intervenuta tra i coniugi ben dodici anni prima rispetto all'instaurazione del rapporto con la Banca, omologata dal Tribunale a seguito di ricorso per separazione consensuale depositato in data 19.01.1998 (rectius 2008), nell'ambito della quale gli stessi si erano impegnati a trasferire determinati beni immobili in favore dei figli.
Infine, i convenuti contestavano la sussistenza di un legame del credito vantato dall'attrice con il proprio patrimonio personale, in quanto il rapporto di credito sarebbe intercorso esclusivamente con la società VIBA s.r.l., senza coinvolgimento diretto dei garanti se non in virtù della fideiussione prestata. Sottolineavano, a tal proposito, che la non aveva mai richiesto garanzie di natura reale Pt_1
sui beni di loro proprietà, avendo optato per una garanzia personale, la fideiussione, con ciò
interrompendo qualsiasi nesso diretto tra il patrimonio dei garanti e la vicenda obbligatoria principale.
All'udienza del 21.02.2022 venivano assunti gli interrogatori formali dei convenuti, limitatamente ai capitoli di prova ammessi con ordinanza del 23.4.20218. Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.04.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito Controparte_5
oggetto del presente giudizio.
La società deduceva che a seguito di atto di scissione parziale redatto CP_3 Parte_1
in data 15.03.2018 dal Notaio (rep. n. 62181, racc. n. 3991), aveva trasferito in Persona_2
favore della società un portafoglio di crediti, tra cui quello azionato nel presente Controparte_6
giudizio.
Successivamente, con atto di cessione sottoscritto in data 05.08.2022, avente efficacia economica dal
01.04.2022, cquistava pro soluto da ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., CP_3 Controparte_6 un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 22.07.2022. Dell'operazione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte
II – n. 147 del 20.12.2022. In conseguenza della predetta operazione, è subentrata, quale esclusiva titolare, nei CP_3
diritti, nei rapporti e nelle relative garanzie già facenti capo a anche nei Parte_1
confronti degli odierni convenuti.
Pertanto, costituitasi in giudizio in qualità di cessionaria, la Controparte_5 si riportava integralmente e faceva proprie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., tutte le domande, le
[...]
eccezioni e le deduzioni già formulate dalla originaria parte attrice Parte_1
Indi, all'udienza del 27.12025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso in ordine alle reciproche deduzioni delle parti, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento, sussistendo, nel caso in esame, tutti i presupposti per
[...]
l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del credito originariamente vantato da e successivamente ceduto alla società Parte_1 Controparte_5
credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria avente ad oggetto il fondo
[...] patrimoniale. Parte attrice ha infatti assolto all'onere probatorio mediante la produzione: dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 18.05.2010 dai sig.ri e rispettivamente per € CP_1 CP_2
480.000,00 a titolo di fideiussione omnibus e per € 150.000,00 a titolo di fideiussione specifica;
del piano di rientro sottoscritto in data 31.10.2011, con cui la debitrice principale si riconosceva esposta nei confronti della per € 59.667,49 e che veniva confermato e sottoscritto anche dai garanti, Pt_1
assumendo così natura di atto ricognitivo del debito;
della successiva proposta di rateizzazione formulata dalla debitrice con raccomandata del 23.01.2012, rigettata da con Parte_1
comunicazione del 30.01.2012; della richiesta di moratoria su debiti per complessivi € 211.916,95,
con contestuale revoca degli affidamenti e sottoscrizione della convenzione di assegno da parte di entrambi i garanti;
del decreto ingiuntivo n. 1286/12, emesso in data 13.02.2012 dal Tribunale di
Bologna e divenuto definitivo per mancata opposizione.
Va peraltro osservato che i convenuti non hanno contestato in modo specifico la sussistenza del credito azionato, limitandosi a eccepire l'asserita assenza di un collegamento diretto tra tale credito e il loro patrimonio personale, in quanto il rapporto obbligatorio sarebbe intercorso esclusivamente tra la Banca e la società VIBA s.r.l.
Tale argomentazione risulta, tuttavia, priva di pregio giuridico. È evidente, infatti, che la concessione del credito in favore della società debitrice sia avvenuta con l'intervento dei convenuti nella veste di garanti personali e solidali, a mezzo di idonee fideiussioni, le quali ne determinano la piena responsabilità patrimoniale per le obbligazioni garantite. Inoltre, si osserva che il sig. CP_1
rivestiva la carica di amministratore unico della società VIBA s.r.l., rendendo quanto mai verosimile il suo coinvolgimento diretto nella gestione dei rapporti contrattuali con la Banca e nella determinazione dell'assetto negoziale.
Con riferimento al requisito oggettivo dell'eventus damni, esso risulta integrato nel caso di specie, in quanto i convenuti hanno posto in essere un atto dispositivo — la costituzione del fondo patrimoniale
— idoneo a modificare in modo rilevante la loro situazione patrimoniale, sottraendo alla garanzia del creditore beni immobili di rilevante valore. Ai sensi dell'art. 170 c.c., infatti, l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non è consentita per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di cui il creditore fosse a conoscenza.
Nel caso concreto, i crediti vantati dalla Banca attrice, derivanti da contratti bancari stipulati con la società VIBA s.r.l. e garantiti personalmente dai convenuti mediante fideiussioni, non risultano in alcun modo connessi alle esigenze familiari. Trattasi, infatti, di obbligazioni assunte nell'ambito di un'attività imprenditoriale, del tutto avulse da finalità connesse ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che i beni conferiti nel fondo patrimoniale risultano sottratti alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
In giurisprudenza è pacificamente riconosciuto che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria,
“in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, è sufficiente anche solo che, con l'atto di disposizione del patrimonio, si determini il pericolo di una diminuzione del patrimonio del debitore, ovvero si limiti o si renda più difficile la possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito” (Cass., 18.10.2011, n. 21492; Cass.,
18.11.2010, n. 23263). È stato altresì chiarito che “a integrare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quale si verifica nel caso di costituzione di
fondo patrimoniale con beni immobili, in quanto ciò comporta il pericolo della futura infruttuosità dell'azione esecutiva del creditore” (Cass., 6.05.2009, n. 10052; conf. Cass., 3.07.2007, n. 15310;
Cass., 17.01.2007, n. 966).
Tale circostanza risulta sussistente nel caso di specie: i convenuti, infatti, hanno conferito nel fondo patrimoniale i beni immobili di maggior pregio di loro proprietà, con ciò limitando in modo rilevante le garanzie patrimoniali offerte al creditore e compromettendo la possibilità di un concreto recupero coattivo del credito azionato.
A fronte di ciò, i convenuti hanno eccepito la carenza del requisito oggettivo, deducendo di essere proprietari di ulteriori cinque unità immobiliari non incluse nel fondo patrimoniale e dunque liberamente aggredibili. Tuttavia, detta allegazione si è rivelata generica e priva di riscontro probatorio: nessuna prova, infatti, è stata offerta in ordine alla consistenza, al valore economico, alla disponibilità effettiva e alla liquidabilità dei beni in questione. Ne consegue l'inidoneità dell'argomentazione difensiva a contrastare validamente la prova dell'eventus damni.
In ogni caso, va rilevato che la suddetta deduzione integra un'eccezione in senso stretto, e come tale risulta inammissibile in quanto sollevata tardivamente, solo con la comparsa di risposta depositata in data 27.05.2017, oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c., già ampiamente scaduto.
Per quanto attiene al requisito soggettivo dell'azione revocatoria, la c.d. scientia damni, la sua sussistenza in capo ai convenuti risulta comprovata in modo inequivoco dalla scansione temporale degli eventi.
In particolare, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie si desume dalla circostanza che il credito vantato dalla Banca attrice è sorto anteriormente all'atto dispositivo impugnato, dovendosi individuare il momento di genesi del rapporto obbligatorio nei confronti dei garanti nella sottoscrizione del contratto di fideiussione avvenuta in data 18.05.2010, mentre la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta solo successivamente, in data 20.01.2012, in un contesto di conclamata difficoltà economica e prossimità all'insolvenza da parte della società
debitrice VIBA s.r.l.
Ulteriore elemento sintomatico della consapevolezza del pregiudizio è rappresentato dalla sottoscrizione del piano di rientro avvenuta in data 31.10.2011, con cui la società VIBA, nella persona del proprio legale rappresentante nonché fideiussore , riconosceva espressamente Controparte_1
l'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti della Banca;
atto confermato e sottoscritto anche dai garanti. Tale documento assume valenza di riconoscimento formale del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
A ciò si aggiunge la comunicazione di revoca degli affidamenti, con contestuale messa in mora,
inviata ai garanti con raccomandata a.r. del 09.01.2012, ossia pochi giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale, elemento che comprova ulteriormente come i convenuti avessero contezza della situazione di insolvenza della debitrice e dell'esposizione personale derivante dalle garanzie prestate.
Risultano, invece, destituite di fondamento le difese di parte convenuta, secondo cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale troverebbe giustificazione in un obbligo assunto in sede di separazione consensuale avvenuta tra i coniugi nell'anno 1998 (rectius 2008), nell'ambito della quale essi si sarebbero impegnati a trasferire determinati beni immobili ai figli. Infatti, dall'esame del ricorso congiunto di separazione (datato 19.11.2008) emerge che l'obbligo assunto aveva ad oggetto la cessione ai figli della proprietà dell'appartamento sito in via Ferdinando Palasciano n. 6, della cantinola e del box auto sito in strada Cannone n. 4, con riserva del diritto di usufrutto in favore dei genitori.
Tale previsione non può in alcun modo essere equiparata alla costituzione di un fondo patrimoniale,
trattandosi di strumenti giuridici ontologicamente e funzionalmente diversi. Il fondo patrimoniale,
infatti, non comporta il trasferimento della titolarità dei beni, bensì una loro sottoposizione a vincolo funzionale a tutela dei bisogni della famiglia, rimanendo i beni formalmente nella disponibilità dei coniugi.
Pertanto, l'effettiva costituzione del fondo patrimoniale — concretizzatasi solo in data 20.01.2012 — non può ritenersi espressione dell'esecuzione di un obbligo preesistente e vincolante, bensì rappresenta un atto volontario compiuto successivamente al sorgere dell'obbligazione fideiussoria e, soprattutto, in un momento in cui i convenuti erano pienamente consapevoli della propria esposizione debitoria nei confronti della Banca. L'invocato richiamo ad accordi precedenti assunti in sede di separazione consensuale risulta dunque inidoneo a fondare la prospettata anteriorità dell'obbligo di costituzione del fondo rispetto alla nascita del credito, da collocare temporalmente al momento della stipula del contratto di fideiussione.
Ad ogni buon conto, anche tale allegazione difensiva integra un'eccezione in senso stretto, in quanto volta a introdurre un fatto impeditivo della revocabilità dell'atto dispositivo oggetto di causa. Ne consegue la sua inammissibilità per tardività, essendo stata proposta nella comparsa di risposta depositata oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
Sicché, constatata la natura dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente la prova della generica ma effettiva consapevolezza, in capo al disponente, di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore” (Cass.
civ., sez. III, 29.05.2013, n. 13446).
Nel caso di specie, i sig.ri e in qualità di fideiussori personali Controparte_1 Controparte_2
per le obbligazioni contratte dalla società VIBA s.r.l. nei confronti della Banca, sino alla concorrenza di € 480.000,00 (fideiussione omnibus) e di ulteriori € 150.000,00 (fideiussione specifica), erano pienamente consapevoli del rischio di dover rispondere, con il proprio patrimonio personale, degli eventuali inadempimenti della società garantita. Nonostante ciò, e in un momento di evidente difficoltà economico-finanziaria della società debitrice, i convenuti disponevano la costituzione del fondo patrimoniale, vincolandovi i propri beni immobili di maggior valore, con ciò rendendo il proprio patrimonio sostanzialmente incapiente rispetto all'esposizione garantita. Deve pertanto ritenersi pienamente integrato il requisito soggettivo richiesto ai fini della fondatezza della domanda di revocatoria.
Infine, con la comparsa conclusionale, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria, sostenendo che la Banca creditrice avrebbe dovuto previamente escutere il debitore principale e che solo in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti della VIBA s.r.l. sarebbe stato legittimo agire in danno dei garanti.
Tale eccezione risulta, tuttavia, infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa è da ritenersi tardiva, poiché formulata solo in sede di conclusioni, ben oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c.
per la proposizione delle difese ed eccezioni. In secondo luogo, essa è comunque infondata nel merito,
in quanto la fideiussione prestata dai sig.ri e non contiene alcuna clausola di CP_1 CP_2 beneficium excussionis, come si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 6 del relativo contratto, che configura una garanzia personale di tipo solidale e immediatamente esecutiva nei confronti dei garanti, anche in assenza di preventiva escussione del debitore principale.
Per quanto precede, la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato inefficace nei confronti della e della cessionaria società Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2901 cc, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale datato Controparte_5
20.01.2012 con atto a rogito Notar Dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso Persona_1
la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 01/02/2012 al n. 4277 reg. gen e 3276 reg.
part., avente ad oggetto i seguenti beni immobili insistenti nel comune di Bari e, segnatamente: A)
appartamento di civile abitazione al quinto piano, composto di quattro vani ed accessori e cantinola di pertinenza al piano interrato, distinta dal n. Interno 21, alla via Ferdinando Palasciano n. 6; in confine con strada Cannone, con cortile interno e con vano scala, censito nel N.C.E.U. del Comune
di Bari al foglio 44 particella n. 794 sub 45, via Ferdinando Palasciano n. 2, piano quinto – S1, interno
18 scala B, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, RC Euro 923,17; B) box-auto al secondo piano, seminterrato del fabbricato suddetto, alla Strada Rurale Cannone, esteso di circa mq. 14; nel N.C.E.U. del Comune di
Bari al foglio 44, particella 794 sub. 73, Strada Rurale Cannone n. 4, piano S2, cat. C/6, cl. 3, mq. 14,
RC Euro 97,61; C) box-auto al secondo piano seminterrato del fabbricato suddetto, alla Strada Rurale Cannone, esteso circa 29 mq., nel N.C.E.U. del Comune di Bari al foglio 44, particella n. 794 sub.
83, strada rurale Cannone n. 4, piano S2, cat. C/6, cl. 3, mq. 29, RC Euro 202,19; D) quota pari ad
1/6 di appartamento civile abitazione, facente parte di un fabbricato alla via Tenente Cesare Suglia n.
40, posto al piano quinto, distinto dal n. interno 9, composto di cinque vani ed accessori;
censito nel
N.C.E.U. del Comune di Bari al foglio 52, particella n. 455 sub. 10, via Tenente Cesare Suglia n. 40,
piano quinto, interno 9, cat. A/2, cl. 3, vani 7,0, RC Euro 958,03.
La soccombenza implica la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attore e del terzo intervenuto delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 – Tabella 2 in relazione allo scaglione di riferimento, con riduzione del 30%
rispetto ai valori medi in ragione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 162/
2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda introduttiva e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiara inefficace, nei confronti della e della cessionaria società Parte_1 [...]
l'atto costitutivo del fondo patrimoniale datato 20.01.2012 con Controparte_5
atto a rogito Notar Dott. rep. 78.610, racc. 24.173, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 01/02/2012 al n. 4277 reg. gen e 3276
reg. part., in relazione al credito di € € 211.436,64, oltre accessori vantato dalla cessionaria nei confronti della società VIBA s.r.l.; Controparte_5
2. condanna i convenuti e secondo soccombenza ed in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in complessivi € 7.681,00, di cui € 6.895,00 per compensi professionali al difensore ed €
786,00 per spese, oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
3. condanna i convenuti e secondo soccombenza ed in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare al terzo intervenuto Controparte_5 le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.977,00 per compensi professionali al difensore, oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
4. ordina al Conservatore dei R.R. I.I. competente per territorio di annotare, nei termini di cui in parte motiva, la presente sentenza in margine alla trascrizione del fondo patrimoniale sopra indicato;
Così deciso in Bari, lì 6.6.2025 Il Giudice
Valeria Guaragnella