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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 367-2025 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1978 e residente in [...] rappresentato e difeso – in forza di procura rilasciata su separato foglio in uno al ricorso – dall'avv. Ottavio Galtieri (c.f. ), del foro di C.F._2
Matera, presso il cui studio sito in Ferrandina (MT) al Corso Vittorio
Emanuele II, 124 è elettivamente domiciliato e presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al seguente fax n. 0835.556995 e PEC Email_1
pagina 1 di 13 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento (c.f. pec: P.IVA_2
fax: 0461/233925), presso i cui uffici è Email_2
domiciliata, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 convenuto
In punto: risarcimento danno patrimoniale.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: atto di citazione – memoria ex art. 426 c.p.c.
1. Accertare e dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale da ingiusto trattenimento in servizio presso il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano, nel periodo ricompreso fra il 01.10.2016 ed il 30.09.2018;
2. Per l'effetto, condannare il al risarcimento Controparte_2
del danno in misura non inferiore ad € 13.840,50 oltre interessi legali e pagina 2 di 13 rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo canone di concessione e sino all'effettivo soddisfo
3. Con vittoria di spese di lite in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Di parte convenuta:
“Contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
In data 21.05.2025 notificava atto di citazione al Parte_1 [...]
, esponendo al Tribunale che con sentenza n°308/2017 CP_1
(confermata in appello ed in Cassazione) il Tribunale di Bolzano in accoglimento del ricorso da lui proposto, aveva accertato il suo diritto “di partecipare alle procedure di mobilità indette per dirigenti di II Fascia dell'Area I, in data 05.11.2015, 13.04.2016, 16.06.2016 e 05.07.2016 e l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle procedure anzidette”, aveva ordinato all'Amministrazione convenuta “di assegnare al pagina 3 di 13 ricorrente l'incarico relativo al Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza
Direttore di Divisione (I Div.) presso la Direzione Centrale per le Risorse
Umane di cui all'esito mobilità ordinaria dei dirigenti di II fascia dell'area I dell'Amministrazione Civile dell'Interno 05.11.2015 dd. 11.1.2016”, ed aveva condannato l'Amministrazione al pagamento “a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 5.030,00, con interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 terzo comma c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 22, co 3, della legge
724/1994, decorrenti dal 16.12.2016 sino al saldo”, ovverosia l'importo corrispondente al canone di concessione mensile di euro 572,00 x 9 mesi a far data dall'11.1.2016, data di pubblicazione degli esiti della procedura di mobilità ordinaria del 2015.
Il giudice investito della controversia aveva riconosciuto l'an della pretesa risarcitoria e ne aveva limitato il riconoscimento alla somma di euro
5.030,00.- in conformità alla richiesta del ricorrente, per non incorrere in una violazione dell'art. 112 c.p.c.. Tanto premesso il ricorrente chiedeva la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'ulteriore somma di euro €
13.840,50 a titolo di ristoro del danno da illegittimo trattenimento in servizio a
Bolzano nel periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2018, in aggiunta a quanto già precedentemente riconosciuto con sentenza n.308/2017 sul presupposto che trattasi di danno (quantificato secondo i parametri dettati in sentenza)
pagina 4 di 13 derivante dal medesimo presupposto accertato in sentenza. Il ricorrente rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
In data 30.05.2025 la causa veniva iscritta a ruolo presso la sezione civile di questo Tribunale e contraddistinta dal n. R.G. 1684/2025. In data 4.6.2025 il
Giudice ordinario trasmetteva il fascicolo al Presidente della I Sezione;
in data
10.06.2025 il Presidente di Sezione disponeva la trasmissione del fascicolo al
Presidente del Tribunale;
in data 12.06.2025 il Presidente del Tribunale disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente della II Sezione civile per l'assegnazione al Giudice del Lavoro.
Il procedimento veniva quindi assegnato allo scrivente che in data 13.06.2025 procedeva alla conversione del rito ordinario al rito lavoro, concedeva a parte ricorrente termine ex art. 426 c.p.c. fino al 27.06.2025 e fissava udienza di comparizione per il 16.09.2025.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 426 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , contestando Controparte_1
integralmente quanto dedotto e richiesto ex adverso, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del bis in idem – eccezione di giudicato: nel primo ricorso l'interessato aveva limitato la propria richiesta al pagamento dei canoni sostenuti dall'1.10.2016 a tutto settembre 2016 e, rinunciato – scientemente o pagina 5 di 13 meno – agli ulteriori canoni successivi a tale periodo;
sulla questione era sceso il giudicato;
il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato e che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato;
in ordine ai canoni non originariamente richiesti – trattandosi di una asserita voce di credito deducibile ab origine, ma mai dedotta prima nei tre gradi di giudizio che hanno preceduto l'odierna controversia – il eccepiva che il CP_1
ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa risarcitoria. In ogni caso parte convenuta eccepiva altresì l'infondatezza del credito vantato ex adverso, non avendo parte ricorrente mai esibito alcuna quietanza di pagamento relativa ai canoni per cui ha richiesto il rimborso del pagamento a titolo di risarcimento e non reputando sufficiente ai fini della prova del credito il solo deposito dell'estratto conto. Tanto premesso, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 16.09.2025 nessuno compariva per parte convenuta;
il procuratore di parte ricorrente contestava la comparsa di costituzione del
, si riportava all'atto di citazione ed alla memoria e chiedeva fissarsi CP_1
udienza di discussione, in collegamento da remoto, con termine per note. Il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava pagina 6 di 13 per discussione l'udienza del 31.10.2025 ore 10.00, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.09.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento.
E' pacifico tra le parti che la domanda formulata nel ricorso a suo tempo introdotto dal ricorrente era limitata, sotto il profilo del quantum, al risarcimento di 9 mensilità di canoni di locazione.
In questi termini è stata interpretata dal giudice di prime cure ed in questi termini è stata accolta. Sul punto nessuno ha interposto appello.
Sul punto la sentenza è passata in giudicato.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem / eccezione di giudicato.
Il eccepisce che il giudicato sceso sulla questione del quantum del CP_1
risarcimento del danno “copre il dedotto e il deducibile” e quindi la domanda proposta nel presente giudizio sarebbe inammissibile.
L'eccezione non è fondata e va disattesa, salvo che per la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per i mesi di ottobre e novembre 2016.
pagina 7 di 13 L'espressione "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" si riferisce al principio secondo il quale la cosa giudicata (ovvero una sentenza per la quale sia avvenuto il passaggio in giudicato) non solo riguarda ciò che è stato effettivamente oggetto del processo e discusso tra le parti (il dedotto), ma anche ciò che avrebbe potuto essere oggetto del processo e che le parti avrebbero potuto far valere, ma non lo hanno fatto (il deducibile).
Il principio per il quale il passaggio in giudicato copre il dedotto e il deducibile si basa sull'idea che le parti abbiano l'obbligo di esercitare i propri diritti e di far valere tutte le proprie pretese in maniera tempestiva e completa nel corso del processo. Se una parte non lo fa, non può successivamente lamentarsi della mancata considerazione di tali pretese, poiché la sentenza passata in giudicato preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni davanti al giudice.
Cass. 11887/25 ha precisato in materia che l'individuazione dei limiti
(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.
pagina 8 di 13 Con particolare riguardo ai limiti oggettivi del giudicato, l'ambito dell'accertamento che fa stato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato ed immediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata.
Ciò ribadito, nella fattispecie in esame è evidente che la domanda che il ricorrente propone nel presente giudizio ha ad oggetto un segmento temporale distinto, rispetto a quello fatto valere nel precedente processo, e che – almeno in relazione al periodo 1.12.2016 – 30.09.2018 – non avrebbe potuto azionare allora.
Il giudizio conclusosi con la sentenza 308/2017 è stato instaurato con deposito del ricorso il 9.12.2016; all'epoca l'unico diritto al risarcimento del danno maturato dal ricorrente era quello riferito al periodo 11.1.2016 – 30.11.2016; il ricorrente non avrebbe nemmeno potuto chiedere all'epoca la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno maturando da dicembre 2016
(id est successivamente al deposito dell'atto introduttivo) in poi.
Nessun danno era ancora maturato per il periodo 1.12.2016 – 30.09.2018, e nemmeno era certo che si sarebbe verificato, non essendo certo se e fino a quando l'Amministrazione avrebbe mantenuto il comportamento foriero del maturare, mese per mese, di ulteriori danni. L'Amministrazione avrebbe potuto in ogni momento in via di autotutela determinarsi nel senso richiesto pagina 9 di 13 dal ricorrente, ponendo fine alla condotta che ha cagionato il maturare
(mensile) di ulteriori danni.
Così chiariti i termini della vicenda l'eccezione di inammissibilità troverà accoglimento limitatamente alla parte di domanda riferita i mesi di ottobre e novembre 2016, atteso che al momento del deposito del ricorso (9.12.2016) il ricorrente già era titolare del relativo diritto ed ha limitato la propria domanda a soli 9 degli 11 mesi maturati, con tutte le conseguenze in termini di ne bis in idem che (in parte qua) ne conseguono.
L'eccezione va invece disattesa in relazione alla domanda di risarcimento del danno che afferisce al segmento temporale dicembre 2016 – settembre 2018.
Merito
Il ha eccepito che parte ricorrente non avrebbe provato il credito. CP_1
L'assunto non è condivisibile.
L'illegittima esclusione del ricorrente dalle procedure di mobilità indette dal a partire dall'anno 2015, come accertato nella sentenza Controparte_1
308/2017, ha cagionato un danno al ricorrente.
Nella richiamata sentenza il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di un danno pari agli esborsi mensili di euro 572,00 per il canone di concessione dell'appartamento che il ricorrente ha dovuto sostenere a Bolzano, a causa della condotta dell'Amministrazione, ed ha altresì statuito che pagina 10 di 13 “l'Amministrazione medesima andrebbe condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, dell'importo corrispondente al canone relativo a venti giorni del mese di gennaio dall'11 gennaio 2016 data di pubblicazione dell'esito della procedura del 2015 al 31 gennaio e ai canoni versati per i mesi successivi sino alla data di cessazione dell'incarico a termine rivestito presso il Commissariato del Governo …”, salvo poi limitare la condanna a solo 9 mesi di canone, alla luce delle conclusioni formulate dal ricorrente.
Tanto premesso, preso atto che l'Amministrazione ha confermato che l'incarico del ricorrente a Bolzano si è protratto sino all'1.10.2018, esaminati i dati evincibili dall'estratto conto prodotto dal ricorrente, il verrà CP_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
12.696,50, corrispondente ai canoni da dicembre 2016 a settembre 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 terzo comma c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 22 36 comma della legge 724/1994, con decorrenza dalla data di versamento dei singoli canoni di locazione (Canoni di locazione dal
01.12.2016 al 31.12.2016 (€ 572,00) € 572,00 + Canoni dal 01.01.2017 al
31.12.2017 (€ 572,00 x 12) € 6.864,00 + Conguaglio 2017 € 45,63 + Canoni dal 01.01.2018 al 31.03.2018 (579,42 x 3) € 1.738,26 + Canoni dal 01.04.2018
pagina 11 di 13 al 30.04.2018 (579,51 x 1) € 579,51 + Canoni dal 01.05.2018 al 30.09.2018
(579,42 x 5) € 2.897,10).
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (salvo che per la fase istruttoria che verrà liquidata in base ai valori minimi considerato che non vi è stata assunzione di prova orale), seguono la regola della soccombenza,
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 367-2025 promossa con atto di citazione notificato il 21.05.2025 da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta dichiara inammissibile la domanda limitatamente al periodo ottobre e novembre 2016; accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da ingiusto trattenimento in servizio presso il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano, nel periodo ricompreso fra il 01.12.2016 ed il 30.09.2018; condanna pagina 12 di 13 il al risarcimento del danno in misura pari ad euro Controparte_1
12.696,50.-, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo canone di concessione e sino all'effettivo soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente che liquida in euro 4.802,00.- per compenso, euro 237,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Ottavio Galtieri antistatario.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
EL AR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 367-2025 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1978 e residente in [...] rappresentato e difeso – in forza di procura rilasciata su separato foglio in uno al ricorso – dall'avv. Ottavio Galtieri (c.f. ), del foro di C.F._2
Matera, presso il cui studio sito in Ferrandina (MT) al Corso Vittorio
Emanuele II, 124 è elettivamente domiciliato e presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al seguente fax n. 0835.556995 e PEC Email_1
pagina 1 di 13 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento (c.f. pec: P.IVA_2
fax: 0461/233925), presso i cui uffici è Email_2
domiciliata, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9 convenuto
In punto: risarcimento danno patrimoniale.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: atto di citazione – memoria ex art. 426 c.p.c.
1. Accertare e dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale da ingiusto trattenimento in servizio presso il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano, nel periodo ricompreso fra il 01.10.2016 ed il 30.09.2018;
2. Per l'effetto, condannare il al risarcimento Controparte_2
del danno in misura non inferiore ad € 13.840,50 oltre interessi legali e pagina 2 di 13 rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo canone di concessione e sino all'effettivo soddisfo
3. Con vittoria di spese di lite in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
Di parte convenuta:
“Contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
In data 21.05.2025 notificava atto di citazione al Parte_1 [...]
, esponendo al Tribunale che con sentenza n°308/2017 CP_1
(confermata in appello ed in Cassazione) il Tribunale di Bolzano in accoglimento del ricorso da lui proposto, aveva accertato il suo diritto “di partecipare alle procedure di mobilità indette per dirigenti di II Fascia dell'Area I, in data 05.11.2015, 13.04.2016, 16.06.2016 e 05.07.2016 e l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle procedure anzidette”, aveva ordinato all'Amministrazione convenuta “di assegnare al pagina 3 di 13 ricorrente l'incarico relativo al Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza
Direttore di Divisione (I Div.) presso la Direzione Centrale per le Risorse
Umane di cui all'esito mobilità ordinaria dei dirigenti di II fascia dell'area I dell'Amministrazione Civile dell'Interno 05.11.2015 dd. 11.1.2016”, ed aveva condannato l'Amministrazione al pagamento “a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 5.030,00, con interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 terzo comma c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 22, co 3, della legge
724/1994, decorrenti dal 16.12.2016 sino al saldo”, ovverosia l'importo corrispondente al canone di concessione mensile di euro 572,00 x 9 mesi a far data dall'11.1.2016, data di pubblicazione degli esiti della procedura di mobilità ordinaria del 2015.
Il giudice investito della controversia aveva riconosciuto l'an della pretesa risarcitoria e ne aveva limitato il riconoscimento alla somma di euro
5.030,00.- in conformità alla richiesta del ricorrente, per non incorrere in una violazione dell'art. 112 c.p.c.. Tanto premesso il ricorrente chiedeva la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'ulteriore somma di euro €
13.840,50 a titolo di ristoro del danno da illegittimo trattenimento in servizio a
Bolzano nel periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2018, in aggiunta a quanto già precedentemente riconosciuto con sentenza n.308/2017 sul presupposto che trattasi di danno (quantificato secondo i parametri dettati in sentenza)
pagina 4 di 13 derivante dal medesimo presupposto accertato in sentenza. Il ricorrente rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
In data 30.05.2025 la causa veniva iscritta a ruolo presso la sezione civile di questo Tribunale e contraddistinta dal n. R.G. 1684/2025. In data 4.6.2025 il
Giudice ordinario trasmetteva il fascicolo al Presidente della I Sezione;
in data
10.06.2025 il Presidente di Sezione disponeva la trasmissione del fascicolo al
Presidente del Tribunale;
in data 12.06.2025 il Presidente del Tribunale disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente della II Sezione civile per l'assegnazione al Giudice del Lavoro.
Il procedimento veniva quindi assegnato allo scrivente che in data 13.06.2025 procedeva alla conversione del rito ordinario al rito lavoro, concedeva a parte ricorrente termine ex art. 426 c.p.c. fino al 27.06.2025 e fissava udienza di comparizione per il 16.09.2025.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 426 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , contestando Controparte_1
integralmente quanto dedotto e richiesto ex adverso, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del bis in idem – eccezione di giudicato: nel primo ricorso l'interessato aveva limitato la propria richiesta al pagamento dei canoni sostenuti dall'1.10.2016 a tutto settembre 2016 e, rinunciato – scientemente o pagina 5 di 13 meno – agli ulteriori canoni successivi a tale periodo;
sulla questione era sceso il giudicato;
il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato e che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato;
in ordine ai canoni non originariamente richiesti – trattandosi di una asserita voce di credito deducibile ab origine, ma mai dedotta prima nei tre gradi di giudizio che hanno preceduto l'odierna controversia – il eccepiva che il CP_1
ricorrente non poteva vantare alcuna pretesa risarcitoria. In ogni caso parte convenuta eccepiva altresì l'infondatezza del credito vantato ex adverso, non avendo parte ricorrente mai esibito alcuna quietanza di pagamento relativa ai canoni per cui ha richiesto il rimborso del pagamento a titolo di risarcimento e non reputando sufficiente ai fini della prova del credito il solo deposito dell'estratto conto. Tanto premesso, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 16.09.2025 nessuno compariva per parte convenuta;
il procuratore di parte ricorrente contestava la comparsa di costituzione del
, si riportava all'atto di citazione ed alla memoria e chiedeva fissarsi CP_1
udienza di discussione, in collegamento da remoto, con termine per note. Il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava pagina 6 di 13 per discussione l'udienza del 31.10.2025 ore 10.00, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 29.09.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento.
E' pacifico tra le parti che la domanda formulata nel ricorso a suo tempo introdotto dal ricorrente era limitata, sotto il profilo del quantum, al risarcimento di 9 mensilità di canoni di locazione.
In questi termini è stata interpretata dal giudice di prime cure ed in questi termini è stata accolta. Sul punto nessuno ha interposto appello.
Sul punto la sentenza è passata in giudicato.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem / eccezione di giudicato.
Il eccepisce che il giudicato sceso sulla questione del quantum del CP_1
risarcimento del danno “copre il dedotto e il deducibile” e quindi la domanda proposta nel presente giudizio sarebbe inammissibile.
L'eccezione non è fondata e va disattesa, salvo che per la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per i mesi di ottobre e novembre 2016.
pagina 7 di 13 L'espressione "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" si riferisce al principio secondo il quale la cosa giudicata (ovvero una sentenza per la quale sia avvenuto il passaggio in giudicato) non solo riguarda ciò che è stato effettivamente oggetto del processo e discusso tra le parti (il dedotto), ma anche ciò che avrebbe potuto essere oggetto del processo e che le parti avrebbero potuto far valere, ma non lo hanno fatto (il deducibile).
Il principio per il quale il passaggio in giudicato copre il dedotto e il deducibile si basa sull'idea che le parti abbiano l'obbligo di esercitare i propri diritti e di far valere tutte le proprie pretese in maniera tempestiva e completa nel corso del processo. Se una parte non lo fa, non può successivamente lamentarsi della mancata considerazione di tali pretese, poiché la sentenza passata in giudicato preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni davanti al giudice.
Cass. 11887/25 ha precisato in materia che l'individuazione dei limiti
(soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.
pagina 8 di 13 Con particolare riguardo ai limiti oggettivi del giudicato, l'ambito dell'accertamento che fa stato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato ed immediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata.
Ciò ribadito, nella fattispecie in esame è evidente che la domanda che il ricorrente propone nel presente giudizio ha ad oggetto un segmento temporale distinto, rispetto a quello fatto valere nel precedente processo, e che – almeno in relazione al periodo 1.12.2016 – 30.09.2018 – non avrebbe potuto azionare allora.
Il giudizio conclusosi con la sentenza 308/2017 è stato instaurato con deposito del ricorso il 9.12.2016; all'epoca l'unico diritto al risarcimento del danno maturato dal ricorrente era quello riferito al periodo 11.1.2016 – 30.11.2016; il ricorrente non avrebbe nemmeno potuto chiedere all'epoca la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno maturando da dicembre 2016
(id est successivamente al deposito dell'atto introduttivo) in poi.
Nessun danno era ancora maturato per il periodo 1.12.2016 – 30.09.2018, e nemmeno era certo che si sarebbe verificato, non essendo certo se e fino a quando l'Amministrazione avrebbe mantenuto il comportamento foriero del maturare, mese per mese, di ulteriori danni. L'Amministrazione avrebbe potuto in ogni momento in via di autotutela determinarsi nel senso richiesto pagina 9 di 13 dal ricorrente, ponendo fine alla condotta che ha cagionato il maturare
(mensile) di ulteriori danni.
Così chiariti i termini della vicenda l'eccezione di inammissibilità troverà accoglimento limitatamente alla parte di domanda riferita i mesi di ottobre e novembre 2016, atteso che al momento del deposito del ricorso (9.12.2016) il ricorrente già era titolare del relativo diritto ed ha limitato la propria domanda a soli 9 degli 11 mesi maturati, con tutte le conseguenze in termini di ne bis in idem che (in parte qua) ne conseguono.
L'eccezione va invece disattesa in relazione alla domanda di risarcimento del danno che afferisce al segmento temporale dicembre 2016 – settembre 2018.
Merito
Il ha eccepito che parte ricorrente non avrebbe provato il credito. CP_1
L'assunto non è condivisibile.
L'illegittima esclusione del ricorrente dalle procedure di mobilità indette dal a partire dall'anno 2015, come accertato nella sentenza Controparte_1
308/2017, ha cagionato un danno al ricorrente.
Nella richiamata sentenza il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di un danno pari agli esborsi mensili di euro 572,00 per il canone di concessione dell'appartamento che il ricorrente ha dovuto sostenere a Bolzano, a causa della condotta dell'Amministrazione, ed ha altresì statuito che pagina 10 di 13 “l'Amministrazione medesima andrebbe condannata al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, dell'importo corrispondente al canone relativo a venti giorni del mese di gennaio dall'11 gennaio 2016 data di pubblicazione dell'esito della procedura del 2015 al 31 gennaio e ai canoni versati per i mesi successivi sino alla data di cessazione dell'incarico a termine rivestito presso il Commissariato del Governo …”, salvo poi limitare la condanna a solo 9 mesi di canone, alla luce delle conclusioni formulate dal ricorrente.
Tanto premesso, preso atto che l'Amministrazione ha confermato che l'incarico del ricorrente a Bolzano si è protratto sino all'1.10.2018, esaminati i dati evincibili dall'estratto conto prodotto dal ricorrente, il verrà CP_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
12.696,50, corrispondente ai canoni da dicembre 2016 a settembre 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 terzo comma c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 22 36 comma della legge 724/1994, con decorrenza dalla data di versamento dei singoli canoni di locazione (Canoni di locazione dal
01.12.2016 al 31.12.2016 (€ 572,00) € 572,00 + Canoni dal 01.01.2017 al
31.12.2017 (€ 572,00 x 12) € 6.864,00 + Conguaglio 2017 € 45,63 + Canoni dal 01.01.2018 al 31.03.2018 (579,42 x 3) € 1.738,26 + Canoni dal 01.04.2018
pagina 11 di 13 al 30.04.2018 (579,51 x 1) € 579,51 + Canoni dal 01.05.2018 al 30.09.2018
(579,42 x 5) € 2.897,10).
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (salvo che per la fase istruttoria che verrà liquidata in base ai valori minimi considerato che non vi è stata assunzione di prova orale), seguono la regola della soccombenza,
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 367-2025 promossa con atto di citazione notificato il 21.05.2025 da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta dichiara inammissibile la domanda limitatamente al periodo ottobre e novembre 2016; accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da ingiusto trattenimento in servizio presso il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano, nel periodo ricompreso fra il 01.12.2016 ed il 30.09.2018; condanna pagina 12 di 13 il al risarcimento del danno in misura pari ad euro Controparte_1
12.696,50.-, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo canone di concessione e sino all'effettivo soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente che liquida in euro 4.802,00.- per compenso, euro 237,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Ottavio Galtieri antistatario.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
EL AR
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