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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2884/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gabriella Bonazza ricorrente contro (C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elena Gabrielli resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 5 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Trento in data 17 agosto 2018, trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 80, Anno 2018, dalla cui
1 unione non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza condizioni accessorie, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la relazione con il sig. è CP_1 durata solamente pochi mesi e che, successivamente, il sig. si è allontanato dalla casa CP_1 familiare (appartamento in locazione sito a Trento in via alle Coste n. 36) senza farvi ritorno.
La sig.ra ha dato atto che, per quanto di sua conoscenza, il marito non ha mai risieduto Pt_1 formalmente nel territorio nazionale ma è sempre vissuto nella città di Trento senza fissa dimora.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla controparte, dando atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti.
Con note di trattazione scritta depositate in data 5 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
2. Nessun reciproco obbligo di contribuzione nel mantenimento, essendo le parti allo stato entrambe economicamente autosufficienti.
3. I coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere una nei confronti dell'altra ad alcun titolo e ragione in conseguenza all'intercorso rapporto di coniugio, avendo definito ogni questione anche di carattere economico tra le stesse pendenti.
4. Spese di lite compensate”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Anche le ulteriori condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di ratifica, essendo le relative questioni economiche rimesse alla libera disponibilità delle parti e non essendovi questioni legate alla prole.
2 Non può, invece, essere accolta la condizioni n. 4 atteso che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sicché la stessa non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 5 maggio
2025, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2884/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Gabriella Bonazza ricorrente contro (C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elena Gabrielli resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 5 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Trento in data 17 agosto 2018, trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 80, Anno 2018, dalla cui
1 unione non sono nati figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza condizioni accessorie, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la relazione con il sig. è CP_1 durata solamente pochi mesi e che, successivamente, il sig. si è allontanato dalla casa CP_1 familiare (appartamento in locazione sito a Trento in via alle Coste n. 36) senza farvi ritorno.
La sig.ra ha dato atto che, per quanto di sua conoscenza, il marito non ha mai risieduto Pt_1 formalmente nel territorio nazionale ma è sempre vissuto nella città di Trento senza fissa dimora.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla controparte, dando atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti.
Con note di trattazione scritta depositate in data 5 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
2. Nessun reciproco obbligo di contribuzione nel mantenimento, essendo le parti allo stato entrambe economicamente autosufficienti.
3. I coniugi dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere una nei confronti dell'altra ad alcun titolo e ragione in conseguenza all'intercorso rapporto di coniugio, avendo definito ogni questione anche di carattere economico tra le stesse pendenti.
4. Spese di lite compensate”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Anche le ulteriori condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di ratifica, essendo le relative questioni economiche rimesse alla libera disponibilità delle parti e non essendovi questioni legate alla prole.
2 Non può, invece, essere accolta la condizioni n. 4 atteso che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sicché la stessa non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento e dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. alle C.F._1 CP_1 C.F._2 condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 5 maggio
2025, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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