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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 192 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSELLI FABIO, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via E. Corcione, 28 presso il difensore avv. ROSELLI FABIO come da procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. RUSSO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Caivano alla via Gramsci n.35 presso il difensore avv. RUSSO ROBERTO come da procura in atti,
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 9 dell'avv. PIGNETTI DOMENICO e dell'avv. NERONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Aversa alla Piazza Municipio n. 1 come da procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/12/2021 Parte_1
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2088 del 27/07/2021 (Cod. ident. 904), notificato il 12.10.2021 da per l'importo di € 5.882,85, CP_1
dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa agli anni
2012/2013/2014, eccependo la mancata notifica delle fatture e degli atti prodromici nonché la prescrizione del credito vantato. L'opponente ha quindi concluso: “In via preliminare, disporre l'immediata sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva avviata con l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2088 del 27.07.2021; Nel merito,
accertare e dichiarare che il credito portato dalle fatture n. 5075 del
14.01.2013 (anno 2012); n. 10660 del 19.04.2013 (anno 2012); n. 5150
del 14.04.2014 (anno 2013); n. 10783 del 17.07.2014 (anno 2013); n.
16263 del 12.12.2013 (anno 2013); n. 16428 del 22.10.2014 (anno
2013); n. 20141102845 del 26.07.2016 (anno 2014) è prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.; Accertare e dichiarare,
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 9 per l'effetto, la totale illegittimità e/o nullità nonché inesistenza del credito vantato dalla e dal , di cui Controparte_1 Controparte_2
all'avviso n. 2021/2088 del 27.07.2021, notificato il 12.10.2021, nonché
l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
Accertare e dichiarare, quindi, che i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, non
hanno diritto a procedere a esecuzione forzata in relazione al credito
prescritto; il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle
competenze legali, oltre le spese in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio
[...]
che nell'impugnare Controparte_1
e contestare l'opposizione, eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva per i vizi di merito della pretesa (di esclusiva competenza dell'ente impositore), l'inammissibilità della domanda sul merito della pretesa, stante l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento, e l'infondatezza dell'avverso rilievo di prescrizione, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, non sussistendone i requisiti, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva su eventuali questioni di merito della pretesa nonché per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese con distrazione in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio in data 07.04.2022 anche il _2
, resistendo all'avversa domanda, di cui ha chiesto l'integrale
[...]
rigetto con il favore di spese.
Alla prima udienza del 11.04.2022 il Giudice rigettava l'istanza di
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 9 sospensione dell'avviso di accertamento impugnato, non essendo provato il periculum in mora, concedeva i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
04.05.2023. A detta udienza il Giudice riteneva la causa matura per la decisone e fissava per la precisazioni delle conclusioni l'udienza del
20.06.2024 In data 17.02.25 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Preliminarmente la domanda va riqualificata quale opposizione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011 secondo cui “le controversie in materia di
opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali
degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione".
1.2 Va poi osservato che la giurisdizione per il caso che ci occupa è del giudice ordinario, dal momento che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato,
appartengono al giudice ordinario, in quanto concernenti il rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Così Cass. Sez. Un. N.
4079/2023, nonché Cass. Sez. un. 16459/2020).
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 9 1.3. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori motivi di opposizione sviluppati sono con la memoria depositata il 6.02.2023 ex art. 183 co. 6° n. 1) c.p.c., relativi in particolare al presunto anomalo conteggio dei consumi fatturati e all'irregolare funzionamento del contatore oltre alla inesistenza del servizio di depurazione delle acque e applicazione della relativa tariffa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (ex pluris Cass. Civ. n.
30745/2019), con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione in quella sede spiegati.
2. Giungendo al merito la domanda è solo parzialmente fondata.
L'avviso di accertamento opposto, immediatamente esecutivo, è stato emesso ai sensi della l. n. 160 /2019 che all'art. 1 comma 792 ha introdotto lo strumento in esame per agevolare la procedura di riscossione dei tributi degli enti locali con l'emissione di un unico atto completo di tutti gli elementi necessari a rappresentare un titolo idoneo al recupero coattivo. L'avviso ha anche la valenza di accertamento e, quindi, una funzione bivalente che riduce i tempi della riscossione forzosa.
2.1 L'opponente lamenta l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito alla luce della mancata notifica delle fatture idriche e degli atti
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 9 prodromici.
Va detto, in premessa, che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla Legge n. 205
del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4
e ss , la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, come vorrebbe parte attrice, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero nel caso di specie da quando il fornitore avrebbe e potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture.
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - CP_3
che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla
Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 9 quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Avendo le fatture oggetto di contestazione una data di emissione precedente, essendo l'avviso in questione afferente alle fatture n. 5075
del 14.01.2013 anno 2012; n. 10660 del 19.04.2013 anno 2012; n. 5150
del 14.04.2014 anno 2013; n. 10783 del 17.07.2014 anno 2013; n. 16263
del 12.12.2013 anno 2013; n. 16428 del 22.10.2014 anno 2013; n.
20141102845 del 26.07.2016 anno 2014, per il complessivo importo di
€ 5.882,85, deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, correttamente invocato dallo stesso opponente.
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione il ha Controparte_2
prodotto tre avvisi di costituzione in mora, il primo del 28.11.2014
relativo a fatture non contemplate nell'avviso impugnato, ricevuto in data 11.12.2014, irrilevante pertanto per il giudizio che ci occupa,
l'avviso di costituzione in mora n. 3194 dell'importo di € 7.830,97 ricevuto in data 16.02.2018 nonché il successivo avviso del 27.09.2019
di cui non vi è la prova della notifica, ugualmente irrilevante.
Assume quindi rilievo in questa sede l'avviso di costituzione in mora n.
3194 notificato alla debitrice in data 16.02.2018 per l'importo di €
7.830,97, in quanto ricomprendente altre fatture non oggetto di contestazione in questa sede.
E' opportuno evidenziare che non risulta applicabile nella fattispecie il principio della scissione degli effetti della notifica, configurabile solo con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, ragion per cui dovrà tenersi conto ai fini dell'interruzione della prescrizione della
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 9 data di ricezione dell'unico atto interruttivo ovvero l'avviso n. 3194 ricevuto, si ripete, il 16.02.2018. Ed ancora ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre tenere presente la scadenza dell'anno cui si riferisce il consumo.
Alla luce di quanto detto, è evidente che è maturato il termine prescrizionale quinquennale per la sola fattura n. 5075 del 14.01.2013
per l'importo di € 713,55, dovendo ritenersi, per tale fattura, tardivo il sollecito di pagamento del 16.02.2018.
2.2. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da può essere, almeno in parte Parte_1
accolta, per intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura nr.
5075 del 14.01.2013 per l'importo di € 713,55, quest'ultima limitatamente ai consumi contabilizzati dal 01/07/2012 al 30/09/2012.
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente all'importo di € 713,55 limitatamente all'importo portato dalla citata fattura e andrà rigettata per il resto.
3. L'accoglimento soltanto parziale – e in minima parte – della domanda in uno alla inammissibilità dei motivi di opposizione avanzati solo con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c. giustifica, a parere del Tribunale, ex art. 92 co. 2° c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, anche alla luce dell'intervento della Corte
Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 9 contro il e Pt_1 Controparte_2 [...]
TR , così provvede: Controparte_1
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta Parte_1
avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2088 del
27/07/2021 (Cod. ident. 904), notificato il 12.10.2021, dichiarando non dovuto l'importo di € 713,55;
2. Per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in €. 5.169,30, rigettando per il resto l'opposizione proposta;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 192/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 9