Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3560/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2048/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.05.2023, vertente
TRA
C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Vincenzo Guida e dell'avv. Luigi Aversano;
APPELLANTI
E
C.F. , Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F. C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Ilvetti e C.F._5
Raffaele Pacilio;
Pagina 1
NONCHE'
C.F. , CP_4 C.F._6 Controparte_5
C.F. , Avv.
[...] C.F._7 Controparte_3
C.F. , Avv. SANSEVERINO Alessandro, C.F. C.F._8
, C.F. C.F._9 Controparte_6
e C.F. C.F._10 Controparte_7
; C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.07.2023, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale
[...]
di Napoli Nord, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta dagli odierni appellanti ed aveva condannato gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali nei confronti degli eredi costituiti di
, liquidate in €. 9.872,10, oltre IVA e CPA se dovute e Persona_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Gli appellanti hanno avanzato varie censure alla sentenza gravata ed hanno, quindi, chiesto: “…in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 2048/2023 pubbl. il 17/05/2023 del Tribunale di Napoli NORD a definizione del giudizio RG n. 144/2017 (Repert. n.
2786/2023 del 17/05/2023) notificata in data 21.06.2023, in riforma della sentenza di primo grado:
a) In via principale, compensare le spese del giudizio di primo grado verso tutti i coeredi e/o verso coloro che saranno individuato dalla
Corte d'Appello adita;
Pagina 2 b) In subordine, relativamente agli eredi , e Controparte_1 CP_2
salva la domanda successiva di cui al punto c, stabilire CP_3
come dovuto un unico compenso peri relativi procuratori;
c) In subordine, salva la domanda di cui al capo b delle presenti conclusioni verso gli eredi , e Controparte_1 CP_2 CP_3
ridurre il compenso liquidato al 50% per tutte le fasi del giudizio di primo grado, ovvero per quelle che la Corte d'Appello adita dovesse individuare come meritevoli in tal senso operando, poi, la decurtazione ex art. 4 DM 55/2014 e smi già operata in primo grado;
d) Ridurre, in ogni caso, l'esorbitante condanna alle spese processuali operata dalla sentenza di primo grado;
e) Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione”.
, , l'avv. , l'avv. CP_4 Controparte_5 Controparte_3
Alessandro Sanseverino, e non si Controparte_6 Controparte_7
costituivano in giudizio. Per convenrso, , Controparte_1 [...]
e si costituivano in data 08.01.2024. CP_2 Controparte_3
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 08.05.2025, né alla successiva udienza del 29.05.2025
(udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado
Pagina 3 davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2048/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 17.05.2023, così provvede:
Pagina 4 1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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