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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/09/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5379 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
Unico (P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonietta Melito ed elett.te domiciliata presso lo Studio di Ariano Irpino,
Via Parzanese n. 118
Opponente
E
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato CP_1 P.IVA_2
Angelo Guerriero e dall'Avv. Lucia Bonavita ed elett.te domiciliata presso lo studio di Avellino, via
Tagliamento, 237.
Opposta
Avente ad oggetto : opposizione al D.I. n. 1199/21 emesso nel procedimento RG. 4253/21.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti : 2
Per l'opponente: accoglimento dell'opposizione e della spiegata riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 22/12/2021, la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1199/2021 emesso da questo Tribunale in
[...]
Par favore della per Euro 11.000,00 oltre interessi, contestando la fondatezza della pretesa Pt_2
creditoria, fondata sulla fornitura di un banco frigorifero destinato alla vendita al minuto di generi alimentari presso l'esercizio commerciale di Grottaminarda, via Valle, 109, esponendo che il bene acquistato si era rivelato difettoso ed inutilizzabile;
concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'ingiunzione opposta e per l'accoglimento di domanda riconvenzionale risarcitoria.
Par Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la invocando il rigetto Pt_2 dell'opposizione e della riconvenzionale, ritenendo del tutto infondate in fatto ed in diritto le pretese dell'opponente
Il GI, concessa la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, riservava la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dalla può trovare parziale accoglimento per i seguenti Parte_1
MOTIVI
Se è vero che la procedura monitoria consente l'emanazione di una ingiunzione sulla base delle sole risultanze contabili della parte richiedente, è altrettanto vero che la parte ingiunta ha il diritto di contestare tali risultanze mediante la proposizione dell'opposizione; e, una volta che ciò sia avvenuto, si introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente assume la veste di convenuto sostanziale e l'opposto quella dell'attore, con tutte le ovvie conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio.
Ed allora, per la ricostruzione della vicenda, è necessario muovere dai fatti non contestati tra le parti ed accertati da riscontri documentali.
Parte opponente ha dedotto che la vicenda ha preso avvio allorquando il Sig. ha Parte_3
negoziato con il Sig. la fornitura di un banco frigo per la piccola rivendita di Parte_4 3
alimentari gestita dalla in Grottaminarda. Subito occorre dire che nulla sul punto ha dedotto Pt_1
l'opposta società, confermando con tale comportamento che lo ha agito quale proprio agente Pt_5
– rappresentante – incaricato.
La scansione temporale degli eventi, pure non contestata tra le parti, conduce a ritenere accertato che nel corso dell'anno 2019 effettivamente il banco frigo per cui è causa fu consegnato e posto in opera presso l'esercizio commerciale della . Parte opponente riferisce che il bene fornito era un Pt_1 banco frigo difettato e viziato (i difetti erano evidenti e lo rendevano inidoneo ed inadatto all'uso, così come descritto in citazione). I vizi e difetti furono immediatamente, già in sede di montaggio, contestati non solo a che si qualificava titolare della da cui il banco Parte_4 Parte_6
era stato acquistato, ma anche agli operai ed al falegname durante il montaggio. Seguirono poi, nei giorni successivi, delle telefonate di contestazione e messaggi whatsapp (cfr all) dopo 3 gg. sempre con il quale rassicurava il sig. titolare della che i vizi ed Parte_4 Parte_3 Pt_1
i difetti sarebbero stati al più presto eliminati o il banco frigo sarebbe stato sostituito.
Tali rilievi, però, contrastano, per semplice logica elementare, con la circostanza documentalmente provata che la stessa , in data 13 gennaio 2020 ha eseguito un bonifico di € 2.200,00 in favore Pt_1
della a titolo di ulteriore acconto sulla fornitura. CP_1
Riassumendo la , nelle proprie difese, sostiene che aveva contrattato con lo la Pt_1 Parte_4
fornitura del banco frigo ad opera di diversa ditta;
poi, vistosi recapitare un manufatto rivelatosi immediatamente difettoso e una fattura ad opera di una società della quale, a suo dire, ignorava l'esistenza, non solo contabilizzava la fattura trascrivendola nel proprio registro acquisti (non è stata fornita prova contraria sul punto), ma addirittura versava la somma di € 2.200,00 a fronte della fattura n. 300 emessa in data 28.12.2019.
Il pacifico pagamento parziale di una fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta, determinando così l'inversione dell'onere della prova. (Tribunale Livorno, 17/06/2019, n.647).
Pertanto, incombeva sugli opponenti dimostrare l'inesistenza del debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata comunque del tutto in contrasto con l'adempimento, seppure parziale dell'obbligazione dedotta (Corte di Cassazione, II sez. civ., ordinanza n. 9097/2018 del 12 aprile
2018). Il riconoscimento del diritto non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la 4
volontà di disconoscere la pretesa del creditore. (ex multis Corte di Cassazione, Sezione VI, ord. 17 gennaio 2019, n. 1082).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 2709 cc, che assegna alle scritture contabili la valenza di piena prova in danno dell'imprenditore, l'avvenuta contabilizzazione della fattura nel proprio registro acquisti conferma la volontà di dare esecuzione al contratto e di pagare il prezzo di quanto compravenduto.
Oltre a tali incongruenze, appare ulteriormente illogica la mancata proposizione di tempestivo accertamento tecnico preventivo in corso di causa, che, in epoca ravvicinata ai fatti, avrebbe consentito di accertare in maniera oggettiva eventuali vizi e difetti della cosa;
oggi, a distanza di oltre un quinquennio dai fatti, l'esame tecnico del banco frigo non avrebbe alcuna utilità, perché la cosa potrebbe essere stata alterata dal semplice decorso del tempo o dall'intervento di terzi, con conseguente impossibilità di accertamento della fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale.
Par Per quanto concerne la . essa non ha contestato la circostanza dedotta dalla di aver Pt_2 Pt_1 ricevuto acconti in contanti per € 2.000,00 oltre al bonifico di € 2.200,00 del 13.1.2020, somme che andranno perciò defalcate dal complessivo avere della predetta creditrice. Detta società non ha fornito, neppure in nuce, una ricostruzione del rapporto contabile intrattenuto tra le parti, così che non
è dato comprendere se la somma di € 2.420,00 che nel ricorso per ingiunzione si conteggia quale acconto ricevuto, sia da ritenersi ulteriore oppure ricompresa nei già citati anticipi.
Pertanto, in mancanza di diverse allegazioni, occorre riferirsi alle mere risultanze documentali e processuali, in forza delle quali al credito di € 11.000,00 portato dall'ingiunzione, andrà defalcata la somma di € 4.200,00 derivanti dagli anticipi non contestati.
Deve, perciò, revocarsi l'ingiunzione opposta e pronunziarsi sentenza di condanna della al Pt_1
pagamento della residua somma;
le spese possono essere compensate, atteso il comportamento complessivo delle parti nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 5
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1199/21 emesso nel procedimento RG. 4253/21 di questo
Tribunale. Pt_
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente nei confronti della . Pt_2
3. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Parte_1
Par favore della in persona del legale rapp.te p.t. della somma di € 6.800,00, oltre Pt_2
interessi ex Dlgs 231/02 dalla domanda al saldo effettivo.
4. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così è deciso.
Benevento, li 15 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 5379 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
Unico (P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Antonietta Melito ed elett.te domiciliata presso lo Studio di Ariano Irpino,
Via Parzanese n. 118
Opponente
E
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato CP_1 P.IVA_2
Angelo Guerriero e dall'Avv. Lucia Bonavita ed elett.te domiciliata presso lo studio di Avellino, via
Tagliamento, 237.
Opposta
Avente ad oggetto : opposizione al D.I. n. 1199/21 emesso nel procedimento RG. 4253/21.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti : 2
Per l'opponente: accoglimento dell'opposizione e della spiegata riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 22/12/2021, la Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1199/2021 emesso da questo Tribunale in
[...]
Par favore della per Euro 11.000,00 oltre interessi, contestando la fondatezza della pretesa Pt_2
creditoria, fondata sulla fornitura di un banco frigorifero destinato alla vendita al minuto di generi alimentari presso l'esercizio commerciale di Grottaminarda, via Valle, 109, esponendo che il bene acquistato si era rivelato difettoso ed inutilizzabile;
concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'ingiunzione opposta e per l'accoglimento di domanda riconvenzionale risarcitoria.
Par Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la invocando il rigetto Pt_2 dell'opposizione e della riconvenzionale, ritenendo del tutto infondate in fatto ed in diritto le pretese dell'opponente
Il GI, concessa la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, riservava la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dalla può trovare parziale accoglimento per i seguenti Parte_1
MOTIVI
Se è vero che la procedura monitoria consente l'emanazione di una ingiunzione sulla base delle sole risultanze contabili della parte richiedente, è altrettanto vero che la parte ingiunta ha il diritto di contestare tali risultanze mediante la proposizione dell'opposizione; e, una volta che ciò sia avvenuto, si introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente assume la veste di convenuto sostanziale e l'opposto quella dell'attore, con tutte le ovvie conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio.
Ed allora, per la ricostruzione della vicenda, è necessario muovere dai fatti non contestati tra le parti ed accertati da riscontri documentali.
Parte opponente ha dedotto che la vicenda ha preso avvio allorquando il Sig. ha Parte_3
negoziato con il Sig. la fornitura di un banco frigo per la piccola rivendita di Parte_4 3
alimentari gestita dalla in Grottaminarda. Subito occorre dire che nulla sul punto ha dedotto Pt_1
l'opposta società, confermando con tale comportamento che lo ha agito quale proprio agente Pt_5
– rappresentante – incaricato.
La scansione temporale degli eventi, pure non contestata tra le parti, conduce a ritenere accertato che nel corso dell'anno 2019 effettivamente il banco frigo per cui è causa fu consegnato e posto in opera presso l'esercizio commerciale della . Parte opponente riferisce che il bene fornito era un Pt_1 banco frigo difettato e viziato (i difetti erano evidenti e lo rendevano inidoneo ed inadatto all'uso, così come descritto in citazione). I vizi e difetti furono immediatamente, già in sede di montaggio, contestati non solo a che si qualificava titolare della da cui il banco Parte_4 Parte_6
era stato acquistato, ma anche agli operai ed al falegname durante il montaggio. Seguirono poi, nei giorni successivi, delle telefonate di contestazione e messaggi whatsapp (cfr all) dopo 3 gg. sempre con il quale rassicurava il sig. titolare della che i vizi ed Parte_4 Parte_3 Pt_1
i difetti sarebbero stati al più presto eliminati o il banco frigo sarebbe stato sostituito.
Tali rilievi, però, contrastano, per semplice logica elementare, con la circostanza documentalmente provata che la stessa , in data 13 gennaio 2020 ha eseguito un bonifico di € 2.200,00 in favore Pt_1
della a titolo di ulteriore acconto sulla fornitura. CP_1
Riassumendo la , nelle proprie difese, sostiene che aveva contrattato con lo la Pt_1 Parte_4
fornitura del banco frigo ad opera di diversa ditta;
poi, vistosi recapitare un manufatto rivelatosi immediatamente difettoso e una fattura ad opera di una società della quale, a suo dire, ignorava l'esistenza, non solo contabilizzava la fattura trascrivendola nel proprio registro acquisti (non è stata fornita prova contraria sul punto), ma addirittura versava la somma di € 2.200,00 a fronte della fattura n. 300 emessa in data 28.12.2019.
Il pacifico pagamento parziale di una fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta, determinando così l'inversione dell'onere della prova. (Tribunale Livorno, 17/06/2019, n.647).
Pertanto, incombeva sugli opponenti dimostrare l'inesistenza del debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata comunque del tutto in contrasto con l'adempimento, seppure parziale dell'obbligazione dedotta (Corte di Cassazione, II sez. civ., ordinanza n. 9097/2018 del 12 aprile
2018). Il riconoscimento del diritto non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la 4
volontà di disconoscere la pretesa del creditore. (ex multis Corte di Cassazione, Sezione VI, ord. 17 gennaio 2019, n. 1082).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 2709 cc, che assegna alle scritture contabili la valenza di piena prova in danno dell'imprenditore, l'avvenuta contabilizzazione della fattura nel proprio registro acquisti conferma la volontà di dare esecuzione al contratto e di pagare il prezzo di quanto compravenduto.
Oltre a tali incongruenze, appare ulteriormente illogica la mancata proposizione di tempestivo accertamento tecnico preventivo in corso di causa, che, in epoca ravvicinata ai fatti, avrebbe consentito di accertare in maniera oggettiva eventuali vizi e difetti della cosa;
oggi, a distanza di oltre un quinquennio dai fatti, l'esame tecnico del banco frigo non avrebbe alcuna utilità, perché la cosa potrebbe essere stata alterata dal semplice decorso del tempo o dall'intervento di terzi, con conseguente impossibilità di accertamento della fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale.
Par Per quanto concerne la . essa non ha contestato la circostanza dedotta dalla di aver Pt_2 Pt_1 ricevuto acconti in contanti per € 2.000,00 oltre al bonifico di € 2.200,00 del 13.1.2020, somme che andranno perciò defalcate dal complessivo avere della predetta creditrice. Detta società non ha fornito, neppure in nuce, una ricostruzione del rapporto contabile intrattenuto tra le parti, così che non
è dato comprendere se la somma di € 2.420,00 che nel ricorso per ingiunzione si conteggia quale acconto ricevuto, sia da ritenersi ulteriore oppure ricompresa nei già citati anticipi.
Pertanto, in mancanza di diverse allegazioni, occorre riferirsi alle mere risultanze documentali e processuali, in forza delle quali al credito di € 11.000,00 portato dall'ingiunzione, andrà defalcata la somma di € 4.200,00 derivanti dagli anticipi non contestati.
Deve, perciò, revocarsi l'ingiunzione opposta e pronunziarsi sentenza di condanna della al Pt_1
pagamento della residua somma;
le spese possono essere compensate, atteso il comportamento complessivo delle parti nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 5
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1199/21 emesso nel procedimento RG. 4253/21 di questo
Tribunale. Pt_
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente nei confronti della . Pt_2
3. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Parte_1
Par favore della in persona del legale rapp.te p.t. della somma di € 6.800,00, oltre Pt_2
interessi ex Dlgs 231/02 dalla domanda al saldo effettivo.
4. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così è deciso.
Benevento, li 15 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio