CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
PALMA ISIDORO, OR
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 65/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Email_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1690 del 15 giugno 2022 con cui i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso avverso cartella di pagamento n. 121 2019 00031170 28/00 per un importo complessivo di
€ 1.362.725,05 (di cui € 260.000 a titolo di IVA, € 288.749,99 a titolo di IRES, € 40.950, a titolo di IRAP e
€ 519.750 a titolo di sanzioni e interessi). L'iscrizione a ruolo si fonda sull'accertamento giudiziale della pretesa tributaria ad opera della sentenza della CTR della Lombardia n. 863/19/2019 che aveva riconosciuto la fondatezza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl, per IRAP e IVA in relazione all'anno 2011. Avviso di accertamento notificato anche all'odierno appellante in qualità di socio di maggioranza e legale rappresentante oltre che al Trust_1, beneficiario dei diritti della società dopo la sua estinzione.
La citata decisione n. 863 del 2019 veniva impugnata con ricorso per cassazione dal sig. Ricorrente_1 in data 23 settembre 2019. E in data 26 settembre 2019, anche l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, notificato sia al sig. Ricorrente_1 che al Trust_1.
In pendenza del giudizio di legittimità, il Trust_1 ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1 legge n. 197 del 2022, depositando prova dell'avvenuto pagamento e il sig. Ricorrente_1, avvalendosi in qualità di coobbligato in solido, degli effetti della procedura di estinzione de qua, ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con il presente atto di appello, il contribuente deduce:
1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, essendo nel frattempo intervenuta la definizione agevolata della lite pendente. Il contribuente chiede la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere da parte della Suprema Corte;
2) violazione degli artt. 36 dpr 602/73 e 2945 c.c., non avendo l'Ufficio emesso un apposito avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1 in qualità di socio per il suo inadempimento nei confronti del Fisco, una volta accertato il maggior reddito e il maggior debito tributario in capo alla società. L'appellante sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare se al socio fosse spettata una quota del patrimonio sociale e, solo in caso positivo, ritenere gravato il contribuente del debito tributario;
3) nullità dell'iscrizione a ruolo per quanto riguarda le sanzioni che non potevano essere trasmesse ai successori a titolo universale della società.
Si è costituito in grado di appello l'Ufficio che ha aderito alla richiesta di sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia della Cassazione o, quanto meno, al rinvio successivamente al 30 settembre 2024, termine ultimo per la valutazione della domanda presentata dal Trust_1 Nel merito, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Con successiva memoria, l'Ufficio ha comunicato che a seguito di decreto di cessazione della materia del contendere pronunciato dalla Suprema Corte, ha proceduto allo sgravio della partita di ruolo n.
2019/0353, con esclusione delle somme già corrisposte, in quanto irripetibili. L'Ufficio ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il difensore del contribuente presente in udienza si è associato alla richiesta, opponendosi alla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
L'Ufficio ha proceduto allo sgravio dell'atto impugnato in conseguenza della definizione nelle forme delle liti agevolate, del contenzioso sull'atto presupposto.
La definizione in forma agevolata, operata dal Trust_1, coobbligato in solido con l'odierno appellante, giova anche a quest'ultimo, sicché del tutto correttamente l'Ufficio ha preso atto della caducazione anche nei confronti del sig. Ricorrente_1 dell'atto presupposto e ha proceduto allo sgravio in autotutela della cartella esattoriale.
Quanto alla domanda sulle spese avanzata dal contribuente in udienza, ritiene la Corte che la stessa non possa essere accolta, dovendo applicarsi, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il c.d. principio della soccombenza virtuale. Invero, la fondatezza della pretesa erariale è stata superata solo grazie a fattori esterni, del tutto imprevedibili e senza dubbio non imputabili a decisioni unilaterali dell'Amministrazione finanziaria;
accadimenti che hanno inciso sull'atto presupposto dell'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio. Ci si riferisce, in particolare, alla decisione di uno dei contribuenti (il Trust_1
) di definire in forma agevolata il contenzioso pendente in Cassazione sull'avviso di accertamento che costituiva atto presupposto rispetto alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio. Di tale scelta è stato beneficiario ex lege, in quanto coobbligato in solido, l'odierno appellante che ha potuto in tal modo conseguire la caducazione della cartella esattoriale, la cui legittimità sarebbe stata altrimenti confermata in questa sede.
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, 16.1.2026
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Isidoro Palma avv. Giovanni Izzi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
PALMA ISIDORO, OR
VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 65/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Email_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120190003117028000 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1690 del 15 giugno 2022 con cui i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso avverso cartella di pagamento n. 121 2019 00031170 28/00 per un importo complessivo di
€ 1.362.725,05 (di cui € 260.000 a titolo di IVA, € 288.749,99 a titolo di IRES, € 40.950, a titolo di IRAP e
€ 519.750 a titolo di sanzioni e interessi). L'iscrizione a ruolo si fonda sull'accertamento giudiziale della pretesa tributaria ad opera della sentenza della CTR della Lombardia n. 863/19/2019 che aveva riconosciuto la fondatezza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl, per IRAP e IVA in relazione all'anno 2011. Avviso di accertamento notificato anche all'odierno appellante in qualità di socio di maggioranza e legale rappresentante oltre che al Trust_1, beneficiario dei diritti della società dopo la sua estinzione.
La citata decisione n. 863 del 2019 veniva impugnata con ricorso per cassazione dal sig. Ricorrente_1 in data 23 settembre 2019. E in data 26 settembre 2019, anche l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, notificato sia al sig. Ricorrente_1 che al Trust_1.
In pendenza del giudizio di legittimità, il Trust_1 ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1 legge n. 197 del 2022, depositando prova dell'avvenuto pagamento e il sig. Ricorrente_1, avvalendosi in qualità di coobbligato in solido, degli effetti della procedura di estinzione de qua, ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con il presente atto di appello, il contribuente deduce:
1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, essendo nel frattempo intervenuta la definizione agevolata della lite pendente. Il contribuente chiede la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere da parte della Suprema Corte;
2) violazione degli artt. 36 dpr 602/73 e 2945 c.c., non avendo l'Ufficio emesso un apposito avviso di accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1 in qualità di socio per il suo inadempimento nei confronti del Fisco, una volta accertato il maggior reddito e il maggior debito tributario in capo alla società. L'appellante sostiene che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare se al socio fosse spettata una quota del patrimonio sociale e, solo in caso positivo, ritenere gravato il contribuente del debito tributario;
3) nullità dell'iscrizione a ruolo per quanto riguarda le sanzioni che non potevano essere trasmesse ai successori a titolo universale della società.
Si è costituito in grado di appello l'Ufficio che ha aderito alla richiesta di sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia della Cassazione o, quanto meno, al rinvio successivamente al 30 settembre 2024, termine ultimo per la valutazione della domanda presentata dal Trust_1 Nel merito, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Con successiva memoria, l'Ufficio ha comunicato che a seguito di decreto di cessazione della materia del contendere pronunciato dalla Suprema Corte, ha proceduto allo sgravio della partita di ruolo n.
2019/0353, con esclusione delle somme già corrisposte, in quanto irripetibili. L'Ufficio ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il difensore del contribuente presente in udienza si è associato alla richiesta, opponendosi alla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
L'Ufficio ha proceduto allo sgravio dell'atto impugnato in conseguenza della definizione nelle forme delle liti agevolate, del contenzioso sull'atto presupposto.
La definizione in forma agevolata, operata dal Trust_1, coobbligato in solido con l'odierno appellante, giova anche a quest'ultimo, sicché del tutto correttamente l'Ufficio ha preso atto della caducazione anche nei confronti del sig. Ricorrente_1 dell'atto presupposto e ha proceduto allo sgravio in autotutela della cartella esattoriale.
Quanto alla domanda sulle spese avanzata dal contribuente in udienza, ritiene la Corte che la stessa non possa essere accolta, dovendo applicarsi, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il c.d. principio della soccombenza virtuale. Invero, la fondatezza della pretesa erariale è stata superata solo grazie a fattori esterni, del tutto imprevedibili e senza dubbio non imputabili a decisioni unilaterali dell'Amministrazione finanziaria;
accadimenti che hanno inciso sull'atto presupposto dell'iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio. Ci si riferisce, in particolare, alla decisione di uno dei contribuenti (il Trust_1
) di definire in forma agevolata il contenzioso pendente in Cassazione sull'avviso di accertamento che costituiva atto presupposto rispetto alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio. Di tale scelta è stato beneficiario ex lege, in quanto coobbligato in solido, l'odierno appellante che ha potuto in tal modo conseguire la caducazione della cartella esattoriale, la cui legittimità sarebbe stata altrimenti confermata in questa sede.
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, 16.1.2026
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Isidoro Palma avv. Giovanni Izzi