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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/04/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LAURANA, 59 Pt_1 P.IVA_1
PALERMO presso lo studio dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._1
VITTORIO AMEDEO 72 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. FILICICCHIA
ERMELINDA che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
(cod. fisc. , P.Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del suo presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Gen. Giuseppe Arimondi n.45, presso lo Studio Legale dell'Avv.
MAURIZIO ARGENTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
con sede legale in Roma, Viale Europa 190 (C.F. Controparte_3
– P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_4 P.IVA_5 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. DOMENICA MOTTA giusto mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
; Controparte_4 Controparte_5
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., Pt_1 introducendo il presente giudizio di merito (ai sensi dell'art. 618 c.p.c), ha impugnato l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione di questo
Tribunale in data 11-12/02/2018 e notificata in data 08/03/2018, a seguito della procedura esecutiva presso terzi R.G. ES. 25/2018, intrapresa da CP_1
in ragione del credito da lei vantato nei confronti di
[...] Controparte_4 in forza della sentenza n° 741/2014, munita di formula esecutiva il 27.01.2015- e, prima della sentenza, dell'ordinanza Presidenziale emessa in data 25.6.2010, munita di formula esecutiva in data 17.10.2011, affidandola ai seguenti motivi: i) mancata notifica all' dell'ordinanza con la quale il GE aveva fissato l'udienza Pt_1 successiva alla prima, attesa la mancata comparizione del terzo pignorato (dovuta al fatto che lo stesso aveva inoltrato la propria dichiarazione all'indirizzo pec del difensore benchè digitato in maniera errata); ii) erronea emissione dell'ordinanza di assegnazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 548, 2 co. c.p.c.; iii) ineseguibilità in concreto dell'ordinanza di assegnazione per la pignorabilità solo nei limiti del quinto, dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti dell'istituto, trattandosi di crediti pensionistici.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento/revoca dell'ordinanza di assegnazione impugnata.
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha, in primo luogo, Controparte_1 eccepito la tardività dell'opposizione perché “affidata” per la notifica all in Pt_2 data 04.1.2019, ed iscritta a ruolo in data 11.1.2019, “erroneamente” con atto di citazione anziché con ricorso;
e nel merito, ne ha sostenuto l'infondatezza, deducendo:- la regolarità dell'ordinanza di assegnazione- stante l'erroneo invio della dichiarazione del terzo pignorato ad un indirizzo pec errato -e la ritualità della notifica del verbale di rinvio ad altra udienza per mancata comparizione del terzo, effettuata ai sensi della l.53/94 ed eseguita in data 23.1.2018 all'indirizzo pec risultante dall'IPA, pure preceduta da un sollecito inviato via pec in data
9.1.2018; -la sussistenza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 548, secondo
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile comma c.p.c., confermata dalla dichiarazione del terzo inviata all'indirizzo pec
(errato) dall'Istituto al difensore del creditorie procedente;
-l'inadempienza dell'opponente in merito alle somme oggetto di dichiarazione .
Ritualmente evocata in giudizio si è costituita la terza pignorata Controparte_3
rilevando la correttezza del proprio operato, avendo reso “regolare dichiarazione
[...] negativa di terzo ai sensi dell'art.547 cpc, ribadita successivamente per l'udienza di giugno 2018 già relativa all'opposizione da parte di . Ha chiesto quindi Pt_1 dichiararsi la correttezza del proprio operato. Cont Si è costituita altresì la terza pignorata , deducendo la propria estraneità all'oggetto del giudizio, non essendovi domande spiegate nei propri confronti, avendo la stessa regolarmente reso dichiarazione (anche se per una somma esigua) e fatto atto di prontezza al pagamento al creditore. Ha chiesto quindi dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti il debitore esecutato né la terza pignorata sicchè ne va dichiarata la Controparte_4 Controparte_5 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 4 dicembre 2019, il Giudice dott.ssa Di Bernardi, disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del debitore esecutato.
Alla successiva udienza, veniva assegnato nuovamente un termine per rinnovare la notifica dei confronti del debitore esecutato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente in data 10.7.2023, all'udienza del 08.1.2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni innanzi al nuovo giudice e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività
e per irritualità delle forme.
Deve, innanzitutto, ribadirsi la tempestività del gravame esperito dall Pt_1 avverso l'ordinanza di assegnazione, conformemente a quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza n.19841/2018 del 05.11.2018.
Invero, secondo la Suprema Corte: “Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.” (cfr.Cassazione civile sez.
III, 18/10/2023, n.28926).
Nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata con ordinanza riservata all'esito dell'udienza celebratasi in assenza del terzo pignorato, al quale è stata notificata il 08.03.2018, sicchè a tale data deve farsi riferimento per la decorrenza de termine di venti giorni.
L'opponente ha quindi correttamente proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art 617, secondo comma cpc, con ricorso depositato il 27.03.2018, ovvero nel temine di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Quanto alla tempestività e ritualità dell'introduzione del giudizio di merito, il
Tribunale rileva e osserva quanto segue.
L'ordinanza di sospensione resa in data 3.11.2019 risulta essere stata comunicata all'opponente in data 5.11.2019 (v. all.10 all'atto di citazione), con la conseguenza che i 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito iniziano a decorrere da tale data.
Nel caso di specie l'introduzione del giudizio di merito è correttamente avvenuta con atto di citazione, “affidato” per la notifica all in data 4.1.2019, entro il Pt_2 termine perentorio di 60 giorni fissato dal giudice (che sarebbe scaduto in data
7.1.2019) (v., in tema di “scissione degli effetti della notifica”, Corte di Cassazione sent. n. 7826/2016.).
Quanto alla forma dell'atto con cui è stato introdotto il giudizio di merito, deve menzionarsi il prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 24 febbraio
2006 n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, n.31694).
Il Supremo Collegio ha altresì chiarito che “La fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio é soggetta al rito ordinario e deve quindi essere instaurata con atto di citazione;
va, perciò, dichiarata
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile improcedibile l'opposizione promossa con ricorso notificato oltre il termine perentorio fissato ai sensi dell' art. 616 c.p.c.” (vedi Cassazione ord. del 7 aprile 2021, n. 9330.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 741/2014 emessa dal
Collegio (giud. Estensore Monica Stocco) che aveva condannato il debitore esecutato a corrispondere la somma di euro 350 mensili a titolo di mantenimento della creditrice procedente (e, prima ancora, l'ordinanza presidenziale resa nel medesimo giudizio.
Facendo applicazione dei principi enunciati, risulta senz'altro infondata la censura della parte opposta secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto introdursi con ricorso, essendo il giudizio di merito soggetto al rito ordinario.
3. Merito della lite.
Orbene, in punto di diritto va premesso quanto segue.
Come noto, il legislatore ha soppresso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico dell'espropriazione de qua proprio con riguardo agli effetti dell'inerzia del terzo.
In base all'art. 548 c.p.c., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima e se l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione;
in tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, segnatamente, con ricorso al giudice dell'esecuzione; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del
02/07/2019) soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Con tale rimedio si vogliono, cioè, fare salvi quei casi in cui vi sia il dubbio che il meccanismo di rituale informazione del terzo della necessità di presentarsi a rendere la dichiarazione in udienza non abbia funzionato adeguatamente, consentendo al terzo di difendersi provando di non essere stato tempestivamente informato
La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata).
Diverso discorso deve farsi relativamente all'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere gli altri vizi, "propri" dell'ordinanza di assegnazione, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della "non contestazione" di cui all'art. 548 c.p.c., comma 1.
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In proposito, la Suprema Corte ha già chiarito (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
29837 del 12/12/2017, in motivazione;
conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6642 del
16/03/2018, Rv. 648480 - 01) che la previsione di rigorosi presupposti di ammissibilità per l'impugnazione di cui all'art. 548 c.p.c., u.c., potrebbe in teoria consentire opposte letture dell'estensione delle garanzie concesse al terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità.
Una interpretazione estremamente rigorosa e riduttiva degli spazi di tutela del terzo pignorato porterebbe infatti ad ipotizzare che sia stata sancita una implicita limitazione della sua possibilità di impugnare con l'opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza di assegnazione emessa in assenza di dichiarazione di quantità, in mancanza di detti presupposti.
Un'interpretazione più favorevole alla conservazione di un adeguato spazio di tutela per il terzo pignorato, porterebbe invece ad affermare che sia stato semplicemente introdotto un rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunziato dal giudice dell'esecuzione (e cioè l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2), al fine specifico di consentire al terzo di impedire l'operatività del nuovo meccanismo della "non contestazione" in caso di incolpevole omessa dichiarazione, in sostanza rimettendolo in termini per effettuare la contestazione del credito pignorato.
Orbene, va in proposito certamente preferita tale ultima interpretazione, non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto col debitore principale, suo creditore (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021).
In base a tale opzione interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 c.p.c., u.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità.
In tal caso, l'opposizione non può però ritenersi assoggettabile allo speciale regime di cui all'art. 548 c.p.c., comma 3, previsto per la diversa ipotesi ivi espressamente prevista, ad ampliamento della tutela altrimenti concessa: di conseguenza, da una parte, la sua ammissibilità non richiede la prova della mancata conoscenza, per forza maggiore o caso fortuito, dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rifissazione della nuova udienza per consentire la dichiarazione di quantità, ma, dall'altra parte, essa
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile può essere proposta in ogni caso secondo l'ordinario regime di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2 , non secondo quello speciale di cui all'art. 548 c.p.c., comma 3, a prescindere dalla formulazione di quest'ultimo applicabile ratione temporis.
Nella specie, l' ha in effetti anche dedotto, con la propria opposizione, che il Pt_1 giudice dell'esecuzione aveva comunque disposto l'assegnazione (oltre che in mancanza di una specifica indicazione del credito) per un importo superiore a quello legittimamente pignorabile, trattandosi di crediti pensionistici per cui vige il c.d. limite di pignorabilità, facendo valere vizi “propri” dell'ordinanza di assegnazione che prescindono dell'applicazione del principio di "non contestazione".
Devono, quindi, distinguersi le due diverse ragioni di opposizione agli atti esecutivi avanzate dall Pt_1
Quanto alla prima (cioè quella proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c., u.c.) questa deve ritenersi inammissibile per l'insussistenza del presupposto dell'incolpevole omissione della dichiarazione di quantità per caso fortuito o forza maggiore.
Invero, la prova della mancata tempestiva conoscenza deve essere fornita dal terzo pignorato ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione e riguarda l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., comma 1, nel caso in cui alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze della "non contestazione" (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 29837 del 12/12/2017, non massimata").
Nel caso di specie, l'opponente ha solo allegato genericamente di non aver ricevuto la comunicazione del verbale di rinvio ad un'udienza successiva alla prima, senza però fornire alcuna prova (anche presuntiva) di non averne avuto tempestiva conoscenza per «irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
Per altro verso, deve ritenersi ammissibile la seconda (cioè quella volta a far valere i
"vizi propri" dell'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, diversi da quelli sulla sussistenza e l'entità del credito), in quanto proposta tempestivamente dall'istituto terzo pignorato, proprio ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2.
Giova, a questo punto, analizzare nel merito l'opposizione in parola.
Nella specie, ha dedotto, con la propria opposizione, che l'ordinanza di Pt_1 assegnazione, erroneamente emessa dal G.E. sarebbe comunque ineseguibile giacchè effettuata per un importo superiore al quello pignorabile, essendo i crediti derivanti da pensione.
Tale doglianza è fondata.
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con il Decreto legge n. 83/2015, infatti, il legislatore ha stabilito che le somme dovute al creditore a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5.
Invero, il comma sette del richiamato disposto normativo, nella formulazione applicabile ratione temporis così recita: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare
è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Recependo le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale, il legislatore è dunque intervenuto essenzialmente in ordine alla determinazione del c.d. minimum vitale impignorabile a garanzia del pensionato.
Già anteriormente alla citata novella legislativa, la giurisprudenza di legittimità era concorde nel riconoscere la vigenza di un limite alla pignorabilità della pensione al fine di garantire un minimo di sussistenza, stabilendo come assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (ex multis, Cass. Civ. n. 18755/2013).
Nel caso di specie, risulta pacifico che il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti dell derivi da emolumenti dovuti a titolo di pensione, sicchè Pt_1
l'opposizione è fondata e va accolta.
In ragione del carattere solo rescindente della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., può solo essere dichiarata l'illegittimità, con la conseguente inefficacia, dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione opposto non conforme alla legge: sarà il giudice dell'esecuzione a dover prendere atto di tale pronuncia ed eventualmente emettere i conseguenti provvedimenti necessari per il proseguo del procedimento esecutivo.
L'accoglimento dell'opposizione sul presupposto del c.d. limite di pignorabilità, determina l'assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
3.Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza la parte opposta, , Controparte_1 deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'istituto opponente, le spese del
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo.
Nulla va disposto, invece, nei riguardi del debitore esecutato e Controparte_4 non costituitisi nel presente giudizio e quindi non oppostisi Controparte_5 all'accoglimento della presente opposizione.
In considerazione della inconfigurabilità di una soccombenza in senso tecnico fra l'opponente e le opposte e , sussistono i Controparte_3 Controparte_2 presupposti previsti dall'art. 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le predette parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Francesca Incandela, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione emessa da questo Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in data 11-12/02/2018 e notificata in data 08/03/2018;
- condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte Controparte_1 opponente, delle spese del presente giudizio, che liquidano in € 4.217,00 oltre a iva,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge.
- compensa integralmente le spese tra le parti e Controparte_3
- compensa integralmente le spese tra le parti e e;
Controparte_2 CP_2
Così deciso in Termini Imerese il 04/04/2024
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 9 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.76 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LAURANA, 59 Pt_1 P.IVA_1
PALERMO presso lo studio dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._1
VITTORIO AMEDEO 72 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. FILICICCHIA
ERMELINDA che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
(cod. fisc. , P.Iva ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del suo presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Gen. Giuseppe Arimondi n.45, presso lo Studio Legale dell'Avv.
MAURIZIO ARGENTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
con sede legale in Roma, Viale Europa 190 (C.F. Controparte_3
– P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_4 P.IVA_5 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. DOMENICA MOTTA giusto mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
; Controparte_4 Controparte_5
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti: All'udienza del 08/01/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., Pt_1 introducendo il presente giudizio di merito (ai sensi dell'art. 618 c.p.c), ha impugnato l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione di questo
Tribunale in data 11-12/02/2018 e notificata in data 08/03/2018, a seguito della procedura esecutiva presso terzi R.G. ES. 25/2018, intrapresa da CP_1
in ragione del credito da lei vantato nei confronti di
[...] Controparte_4 in forza della sentenza n° 741/2014, munita di formula esecutiva il 27.01.2015- e, prima della sentenza, dell'ordinanza Presidenziale emessa in data 25.6.2010, munita di formula esecutiva in data 17.10.2011, affidandola ai seguenti motivi: i) mancata notifica all' dell'ordinanza con la quale il GE aveva fissato l'udienza Pt_1 successiva alla prima, attesa la mancata comparizione del terzo pignorato (dovuta al fatto che lo stesso aveva inoltrato la propria dichiarazione all'indirizzo pec del difensore benchè digitato in maniera errata); ii) erronea emissione dell'ordinanza di assegnazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 548, 2 co. c.p.c.; iii) ineseguibilità in concreto dell'ordinanza di assegnazione per la pignorabilità solo nei limiti del quinto, dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti dell'istituto, trattandosi di crediti pensionistici.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento/revoca dell'ordinanza di assegnazione impugnata.
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha, in primo luogo, Controparte_1 eccepito la tardività dell'opposizione perché “affidata” per la notifica all in Pt_2 data 04.1.2019, ed iscritta a ruolo in data 11.1.2019, “erroneamente” con atto di citazione anziché con ricorso;
e nel merito, ne ha sostenuto l'infondatezza, deducendo:- la regolarità dell'ordinanza di assegnazione- stante l'erroneo invio della dichiarazione del terzo pignorato ad un indirizzo pec errato -e la ritualità della notifica del verbale di rinvio ad altra udienza per mancata comparizione del terzo, effettuata ai sensi della l.53/94 ed eseguita in data 23.1.2018 all'indirizzo pec risultante dall'IPA, pure preceduta da un sollecito inviato via pec in data
9.1.2018; -la sussistenza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 548, secondo
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile comma c.p.c., confermata dalla dichiarazione del terzo inviata all'indirizzo pec
(errato) dall'Istituto al difensore del creditorie procedente;
-l'inadempienza dell'opponente in merito alle somme oggetto di dichiarazione .
Ritualmente evocata in giudizio si è costituita la terza pignorata Controparte_3
rilevando la correttezza del proprio operato, avendo reso “regolare dichiarazione
[...] negativa di terzo ai sensi dell'art.547 cpc, ribadita successivamente per l'udienza di giugno 2018 già relativa all'opposizione da parte di . Ha chiesto quindi Pt_1 dichiararsi la correttezza del proprio operato. Cont Si è costituita altresì la terza pignorata , deducendo la propria estraneità all'oggetto del giudizio, non essendovi domande spiegate nei propri confronti, avendo la stessa regolarmente reso dichiarazione (anche se per una somma esigua) e fatto atto di prontezza al pagamento al creditore. Ha chiesto quindi dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti il debitore esecutato né la terza pignorata sicchè ne va dichiarata la Controparte_4 Controparte_5 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 4 dicembre 2019, il Giudice dott.ssa Di Bernardi, disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del debitore esecutato.
Alla successiva udienza, veniva assegnato nuovamente un termine per rinnovare la notifica dei confronti del debitore esecutato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente in data 10.7.2023, all'udienza del 08.1.2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni innanzi al nuovo giudice e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività
e per irritualità delle forme.
Deve, innanzitutto, ribadirsi la tempestività del gravame esperito dall Pt_1 avverso l'ordinanza di assegnazione, conformemente a quanto statuito dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza n.19841/2018 del 05.11.2018.
Invero, secondo la Suprema Corte: “Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.” (cfr.Cassazione civile sez.
III, 18/10/2023, n.28926).
Nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata con ordinanza riservata all'esito dell'udienza celebratasi in assenza del terzo pignorato, al quale è stata notificata il 08.03.2018, sicchè a tale data deve farsi riferimento per la decorrenza de termine di venti giorni.
L'opponente ha quindi correttamente proposto opposizione agli atti esecutivi, ex art 617, secondo comma cpc, con ricorso depositato il 27.03.2018, ovvero nel temine di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Quanto alla tempestività e ritualità dell'introduzione del giudizio di merito, il
Tribunale rileva e osserva quanto segue.
L'ordinanza di sospensione resa in data 3.11.2019 risulta essere stata comunicata all'opponente in data 5.11.2019 (v. all.10 all'atto di citazione), con la conseguenza che i 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito iniziano a decorrere da tale data.
Nel caso di specie l'introduzione del giudizio di merito è correttamente avvenuta con atto di citazione, “affidato” per la notifica all in data 4.1.2019, entro il Pt_2 termine perentorio di 60 giorni fissato dal giudice (che sarebbe scaduto in data
7.1.2019) (v., in tema di “scissione degli effetti della notifica”, Corte di Cassazione sent. n. 7826/2016.).
Quanto alla forma dell'atto con cui è stato introdotto il giudizio di merito, deve menzionarsi il prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 24 febbraio
2006 n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, n.31694).
Il Supremo Collegio ha altresì chiarito che “La fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio é soggetta al rito ordinario e deve quindi essere instaurata con atto di citazione;
va, perciò, dichiarata
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile improcedibile l'opposizione promossa con ricorso notificato oltre il termine perentorio fissato ai sensi dell' art. 616 c.p.c.” (vedi Cassazione ord. del 7 aprile 2021, n. 9330.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 741/2014 emessa dal
Collegio (giud. Estensore Monica Stocco) che aveva condannato il debitore esecutato a corrispondere la somma di euro 350 mensili a titolo di mantenimento della creditrice procedente (e, prima ancora, l'ordinanza presidenziale resa nel medesimo giudizio.
Facendo applicazione dei principi enunciati, risulta senz'altro infondata la censura della parte opposta secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto introdursi con ricorso, essendo il giudizio di merito soggetto al rito ordinario.
3. Merito della lite.
Orbene, in punto di diritto va premesso quanto segue.
Come noto, il legislatore ha soppresso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico dell'espropriazione de qua proprio con riguardo agli effetti dell'inerzia del terzo.
In base all'art. 548 c.p.c., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima e se l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione;
in tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, segnatamente, con ricorso al giudice dell'esecuzione; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del
02/07/2019) soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Con tale rimedio si vogliono, cioè, fare salvi quei casi in cui vi sia il dubbio che il meccanismo di rituale informazione del terzo della necessità di presentarsi a rendere la dichiarazione in udienza non abbia funzionato adeguatamente, consentendo al terzo di difendersi provando di non essere stato tempestivamente informato
La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata).
Diverso discorso deve farsi relativamente all'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere gli altri vizi, "propri" dell'ordinanza di assegnazione, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della "non contestazione" di cui all'art. 548 c.p.c., comma 1.
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In proposito, la Suprema Corte ha già chiarito (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
29837 del 12/12/2017, in motivazione;
conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6642 del
16/03/2018, Rv. 648480 - 01) che la previsione di rigorosi presupposti di ammissibilità per l'impugnazione di cui all'art. 548 c.p.c., u.c., potrebbe in teoria consentire opposte letture dell'estensione delle garanzie concesse al terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità.
Una interpretazione estremamente rigorosa e riduttiva degli spazi di tutela del terzo pignorato porterebbe infatti ad ipotizzare che sia stata sancita una implicita limitazione della sua possibilità di impugnare con l'opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza di assegnazione emessa in assenza di dichiarazione di quantità, in mancanza di detti presupposti.
Un'interpretazione più favorevole alla conservazione di un adeguato spazio di tutela per il terzo pignorato, porterebbe invece ad affermare che sia stato semplicemente introdotto un rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunziato dal giudice dell'esecuzione (e cioè l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2), al fine specifico di consentire al terzo di impedire l'operatività del nuovo meccanismo della "non contestazione" in caso di incolpevole omessa dichiarazione, in sostanza rimettendolo in termini per effettuare la contestazione del credito pignorato.
Orbene, va in proposito certamente preferita tale ultima interpretazione, non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto col debitore principale, suo creditore (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021).
In base a tale opzione interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 c.p.c., u.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità.
In tal caso, l'opposizione non può però ritenersi assoggettabile allo speciale regime di cui all'art. 548 c.p.c., comma 3, previsto per la diversa ipotesi ivi espressamente prevista, ad ampliamento della tutela altrimenti concessa: di conseguenza, da una parte, la sua ammissibilità non richiede la prova della mancata conoscenza, per forza maggiore o caso fortuito, dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rifissazione della nuova udienza per consentire la dichiarazione di quantità, ma, dall'altra parte, essa
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile può essere proposta in ogni caso secondo l'ordinario regime di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2 , non secondo quello speciale di cui all'art. 548 c.p.c., comma 3, a prescindere dalla formulazione di quest'ultimo applicabile ratione temporis.
Nella specie, l' ha in effetti anche dedotto, con la propria opposizione, che il Pt_1 giudice dell'esecuzione aveva comunque disposto l'assegnazione (oltre che in mancanza di una specifica indicazione del credito) per un importo superiore a quello legittimamente pignorabile, trattandosi di crediti pensionistici per cui vige il c.d. limite di pignorabilità, facendo valere vizi “propri” dell'ordinanza di assegnazione che prescindono dell'applicazione del principio di "non contestazione".
Devono, quindi, distinguersi le due diverse ragioni di opposizione agli atti esecutivi avanzate dall Pt_1
Quanto alla prima (cioè quella proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c., u.c.) questa deve ritenersi inammissibile per l'insussistenza del presupposto dell'incolpevole omissione della dichiarazione di quantità per caso fortuito o forza maggiore.
Invero, la prova della mancata tempestiva conoscenza deve essere fornita dal terzo pignorato ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione e riguarda l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., comma 1, nel caso in cui alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze della "non contestazione" (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 29837 del 12/12/2017, non massimata").
Nel caso di specie, l'opponente ha solo allegato genericamente di non aver ricevuto la comunicazione del verbale di rinvio ad un'udienza successiva alla prima, senza però fornire alcuna prova (anche presuntiva) di non averne avuto tempestiva conoscenza per «irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
Per altro verso, deve ritenersi ammissibile la seconda (cioè quella volta a far valere i
"vizi propri" dell'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, diversi da quelli sulla sussistenza e l'entità del credito), in quanto proposta tempestivamente dall'istituto terzo pignorato, proprio ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2.
Giova, a questo punto, analizzare nel merito l'opposizione in parola.
Nella specie, ha dedotto, con la propria opposizione, che l'ordinanza di Pt_1 assegnazione, erroneamente emessa dal G.E. sarebbe comunque ineseguibile giacchè effettuata per un importo superiore al quello pignorabile, essendo i crediti derivanti da pensione.
Tale doglianza è fondata.
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con il Decreto legge n. 83/2015, infatti, il legislatore ha stabilito che le somme dovute al creditore a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge, ovvero nel limite di 1/5.
Invero, il comma sette del richiamato disposto normativo, nella formulazione applicabile ratione temporis così recita: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare
è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Recependo le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale, il legislatore è dunque intervenuto essenzialmente in ordine alla determinazione del c.d. minimum vitale impignorabile a garanzia del pensionato.
Già anteriormente alla citata novella legislativa, la giurisprudenza di legittimità era concorde nel riconoscere la vigenza di un limite alla pignorabilità della pensione al fine di garantire un minimo di sussistenza, stabilendo come assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (ex multis, Cass. Civ. n. 18755/2013).
Nel caso di specie, risulta pacifico che il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti dell derivi da emolumenti dovuti a titolo di pensione, sicchè Pt_1
l'opposizione è fondata e va accolta.
In ragione del carattere solo rescindente della sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., può solo essere dichiarata l'illegittimità, con la conseguente inefficacia, dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione opposto non conforme alla legge: sarà il giudice dell'esecuzione a dover prendere atto di tale pronuncia ed eventualmente emettere i conseguenti provvedimenti necessari per il proseguo del procedimento esecutivo.
L'accoglimento dell'opposizione sul presupposto del c.d. limite di pignorabilità, determina l'assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
3.Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza la parte opposta, , Controparte_1 deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'istituto opponente, le spese del
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo.
Nulla va disposto, invece, nei riguardi del debitore esecutato e Controparte_4 non costituitisi nel presente giudizio e quindi non oppostisi Controparte_5 all'accoglimento della presente opposizione.
In considerazione della inconfigurabilità di una soccombenza in senso tecnico fra l'opponente e le opposte e , sussistono i Controparte_3 Controparte_2 presupposti previsti dall'art. 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le predette parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Francesca Incandela, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_4 Controparte_5
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione emessa da questo Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in data 11-12/02/2018 e notificata in data 08/03/2018;
- condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte Controparte_1 opponente, delle spese del presente giudizio, che liquidano in € 4.217,00 oltre a iva,
c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge.
- compensa integralmente le spese tra le parti e Controparte_3
- compensa integralmente le spese tra le parti e e;
Controparte_2 CP_2
Così deciso in Termini Imerese il 04/04/2024
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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