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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 I, eletti VIA CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
); RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 2.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 marzo 2023, la ricorrente nata in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatole il 3.3.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data 6.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale: “…la richiedente risulta essere giunta sul territorio nazionale da pochi mesi, insieme al figlio undicenne, di cui risulta unica affidataria a seguito del divorzio dal marito. Le motivazioni poste a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riguardano la difesa della sorella -presso cui è ospite- dalle minacce dell'ex marito. Al riguardo non si rinvengono, nel caso di specie, elementi ascrivibili alla tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU .....”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come tale decisione ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare;
ha evidenziato il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la presenza di suo figlio in Italia e la convivenza con la sorella e con il nipote, regolarmente soggiornanti sul territorio.
Con decreto del 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 3.10.2023 è stato confermato il provvedimento di sospensiva;
la causa è stata successivamente assegnata ad un GOP appartenente all' per la prosecuzione Controparte_3 dell'attività istruttoria. pagina 1 di 5 All'udienza del 12.3.2025 è stata disposta l'audizione della ricorrente, la quale, dinanzi al GOP, ha dichiarato in lingua italiana “ ADR: io sono entrata in Italia nel 2022, in aereo, ero partita da Tirana e ho raggiunto mia sorella che abitava in provincia di Ravenna. Insieme a me c'era Persona_1 anche mio figlio , che ora ha quasi 14 anni. Abitiamo dal dicembre 2023 in una nuova Persona_2 casa a Godo che acquistato. Lei ha un figlio di 5 anni e viviamo tutti e 4 insieme in questa casa. Preciso che quando sono giunta in Italia mia sorella aveva già in corso la causa per separazione giudiziale, lei era sposata con un connazionale. Anche io sono separata da tanti anni con affidamento esclusivo di mio figlio. Non ho più alcun contatto con il mio ex-marito. Mio figlio ora frequenta la terza media, dovrà sostenere gli esami a giugno. Mia sorella ha avuto un po' di problemi con il suo ex-marito che era un tossicodipendente, so che lo aveva anche denunciato ma non ne so il motivo e a dicembre 2024 lei ha ottenuto il divorzio, sempre in via giudiziale, così la situazione è rientrata, non è più allarmante e i nonni paterni sono comunque molto presenti nella vita di mio nipote. ADR: a Tirana vivono ancora i miei genitori con i quali sono in contatto telefonico. C'è anche un fratello che vive in Inghilterra. L'anno scorso, nel mese di marzo, sono rientrata in Albania per rinnovare la patente di guida che mi stava scadendo. La patente è un documento che mi servirà per rendere più agevole gli spostamenti necessari per mio figlio e per il mio lavoro. ADR: io lavoravo per la società Vodafone a Tirana e vivevo con i miei genitori nella casa di uno zio che ce l'aveva messa a disposizione. Gli affitti delle case n Albania non sono così bassi e facevamo fatica a vivere. ADR: dopo qualche mese nel 2022 ho svolto due lavori praticamente parallelamente e cioè come collaboratrice familiare per una signora e come barista, poi sono stata assunta sempre come collaboratrice part-time in una casa anziani dalla società VM Group che poi dall'inizio del 2024 mi ha assunta con contratto sempre a tempo indeterminato ma a tempo pieno. Lavoro dal lunedì al sabato, sei ore e 30 minuti ogni giorno;
guadagno 1200,00-1300,00 euro al mese circa. Io vorrei anche riuscire ad ottenere l'attestato abilitante per OSS di cui mia sorella è già in possesso. ADR: io conoscevo già un po' la lingua italiana, qui in Italia ho fatto un corso per migliorare la mia conoscenza della lingua............ADR: non ho ancora la residenza, ho l'appuntamento la prossima settimana presso il Comune di Ravenna per richiederla e così poi iniziare a preparare i documenti per richiedere anche la conversione della patente di guida albanese entro un anno. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: quando non lavoro non ho molto tempo libero per me perché seguo mio figlio anche nelle sue attività sportive....”.
All'esito della medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante e rinviato per la discussione all'udienza del 12.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del giudizio è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stata rigettata la domanda della ricorrente, presentata il 27.7.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 27/07/2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 2 di 5 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_3 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_4 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or
pagina 3 di 5 business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che ella, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire) è giunta sul territorio nazionale il 25.03.2022, dopo precedenti ingressi con visti turistici (v. pag. 3 del ricorso sul punto e doc. 3 ivi allegato), insieme al figlio minorenne, , del quale ha ottenuto in Persona_2 data 9.10.2013 l'affidamento esclusivo in sede di divorzio dal marito in Albania (v. doc. 6 ricorso). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa già nel 2022 e ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni: dal 1.2.2023 è assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ditta VM Group srl con sede in provincia di Ravenna, con la mansione di operaia. I redditi percepiti (nel 2022 euro 2000 circa;
nel 2023 euro 16.100 circa;
nel 2024 euro 18.800 circa;
nel 2025, fino al mese di febbraio, euro 3000 circa) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente, la quale vive insieme alla sorella, regolarmente soggiornante e anch'ella separata giudizialmente dal marito, e a suo nipote in una casa di proprietà della sorella (v. docc.
4-e 5 e 7 ricorso e doc. 11 nota di deposito del 2.9.24). Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico del figlio minore della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti (v. doc. 9 ricorso e doc. 14 nota di deposito del 2.9.24).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza del figlio minore e dalla sorella in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza del figlio minore sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. L'inserimento della ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, dimostrata, da un lato, l'allegazione di idonee attestazioni (v. doc. 13 nota difensiva di deposito del 2.9.2024), dall'altro, lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_5 Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di pagina 4 di 5 origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della contumacia della parte resistente e tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 I, eletti VIA CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
); RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 2.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 marzo 2023, la ricorrente nata in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatole il 3.3.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data 6.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale: “…la richiedente risulta essere giunta sul territorio nazionale da pochi mesi, insieme al figlio undicenne, di cui risulta unica affidataria a seguito del divorzio dal marito. Le motivazioni poste a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riguardano la difesa della sorella -presso cui è ospite- dalle minacce dell'ex marito. Al riguardo non si rinvengono, nel caso di specie, elementi ascrivibili alla tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU .....”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come tale decisione ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare;
ha evidenziato il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la presenza di suo figlio in Italia e la convivenza con la sorella e con il nipote, regolarmente soggiornanti sul territorio.
Con decreto del 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 3.10.2023 è stato confermato il provvedimento di sospensiva;
la causa è stata successivamente assegnata ad un GOP appartenente all' per la prosecuzione Controparte_3 dell'attività istruttoria. pagina 1 di 5 All'udienza del 12.3.2025 è stata disposta l'audizione della ricorrente, la quale, dinanzi al GOP, ha dichiarato in lingua italiana “ ADR: io sono entrata in Italia nel 2022, in aereo, ero partita da Tirana e ho raggiunto mia sorella che abitava in provincia di Ravenna. Insieme a me c'era Persona_1 anche mio figlio , che ora ha quasi 14 anni. Abitiamo dal dicembre 2023 in una nuova Persona_2 casa a Godo che acquistato. Lei ha un figlio di 5 anni e viviamo tutti e 4 insieme in questa casa. Preciso che quando sono giunta in Italia mia sorella aveva già in corso la causa per separazione giudiziale, lei era sposata con un connazionale. Anche io sono separata da tanti anni con affidamento esclusivo di mio figlio. Non ho più alcun contatto con il mio ex-marito. Mio figlio ora frequenta la terza media, dovrà sostenere gli esami a giugno. Mia sorella ha avuto un po' di problemi con il suo ex-marito che era un tossicodipendente, so che lo aveva anche denunciato ma non ne so il motivo e a dicembre 2024 lei ha ottenuto il divorzio, sempre in via giudiziale, così la situazione è rientrata, non è più allarmante e i nonni paterni sono comunque molto presenti nella vita di mio nipote. ADR: a Tirana vivono ancora i miei genitori con i quali sono in contatto telefonico. C'è anche un fratello che vive in Inghilterra. L'anno scorso, nel mese di marzo, sono rientrata in Albania per rinnovare la patente di guida che mi stava scadendo. La patente è un documento che mi servirà per rendere più agevole gli spostamenti necessari per mio figlio e per il mio lavoro. ADR: io lavoravo per la società Vodafone a Tirana e vivevo con i miei genitori nella casa di uno zio che ce l'aveva messa a disposizione. Gli affitti delle case n Albania non sono così bassi e facevamo fatica a vivere. ADR: dopo qualche mese nel 2022 ho svolto due lavori praticamente parallelamente e cioè come collaboratrice familiare per una signora e come barista, poi sono stata assunta sempre come collaboratrice part-time in una casa anziani dalla società VM Group che poi dall'inizio del 2024 mi ha assunta con contratto sempre a tempo indeterminato ma a tempo pieno. Lavoro dal lunedì al sabato, sei ore e 30 minuti ogni giorno;
guadagno 1200,00-1300,00 euro al mese circa. Io vorrei anche riuscire ad ottenere l'attestato abilitante per OSS di cui mia sorella è già in possesso. ADR: io conoscevo già un po' la lingua italiana, qui in Italia ho fatto un corso per migliorare la mia conoscenza della lingua............ADR: non ho ancora la residenza, ho l'appuntamento la prossima settimana presso il Comune di Ravenna per richiederla e così poi iniziare a preparare i documenti per richiedere anche la conversione della patente di guida albanese entro un anno. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: quando non lavoro non ho molto tempo libero per me perché seguo mio figlio anche nelle sue attività sportive....”.
All'esito della medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante e rinviato per la discussione all'udienza del 12.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del giudizio è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stata rigettata la domanda della ricorrente, presentata il 27.7.2022, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 27/07/2022; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 2 di 5 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_3 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_4 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or
pagina 3 di 5 business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e familiare. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che ella, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire) è giunta sul territorio nazionale il 25.03.2022, dopo precedenti ingressi con visti turistici (v. pag. 3 del ricorso sul punto e doc. 3 ivi allegato), insieme al figlio minorenne, , del quale ha ottenuto in Persona_2 data 9.10.2013 l'affidamento esclusivo in sede di divorzio dal marito in Albania (v. doc. 6 ricorso). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa già nel 2022 e ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni: dal 1.2.2023 è assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ditta VM Group srl con sede in provincia di Ravenna, con la mansione di operaia. I redditi percepiti (nel 2022 euro 2000 circa;
nel 2023 euro 16.100 circa;
nel 2024 euro 18.800 circa;
nel 2025, fino al mese di febbraio, euro 3000 circa) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente, la quale vive insieme alla sorella, regolarmente soggiornante e anch'ella separata giudizialmente dal marito, e a suo nipote in una casa di proprietà della sorella (v. docc.
4-e 5 e 7 ricorso e doc. 11 nota di deposito del 2.9.24). Risulta, altresì, documentalmente provato l'inserimento scolastico del figlio minore della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti (v. doc. 9 ricorso e doc. 14 nota di deposito del 2.9.24).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza del figlio minore e dalla sorella in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza del figlio minore sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia. L'inserimento della ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, dimostrata, da un lato, l'allegazione di idonee attestazioni (v. doc. 13 nota difensiva di deposito del 2.9.2024), dall'altro, lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_5 Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di pagina 4 di 5 origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della contumacia della parte resistente e tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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