Articolo 2 della Legge 23 marzo 1952, n. 167
Articolo 1Articolo 3
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15 aprile 1952
Art. 2.
Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate - per sorteggio - alla pari in venti anni.
Entrata in vigore il 15 aprile 1952