TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Angelo
Caldarello, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 03/06/2025 ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo la seguente:
SENTENZA nella controversia con Rg. 587 /2023 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, promossa da ditta
con sede legale in 62012 Parte_1
NO RC (MC) via Leonardo da Vinci n. 51 P.IVA
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. residente in
[...] C.F._1
NO RC via Vasco de Gama n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Squadroni del Foro di Macerata C.F.
(indirizzo pec e fax riportati C.F._2
nell'intestazione del presente atto), presso il cui studio in
62012 IT AR (MC) via SABOTINO n.
30 ha eletto domicilio giusta procura in calce del Ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società S.C.C.I. (Società di cartolarizzazione dei crediti ) cessionaria dei CP_1 CP_2
crediti contributivi in ottemperanza all'art.13, L.448/98, in virtù di contratto del 29/11/99 ed in virtù di procura speciale per atto Notaio di Roma, Rep. 9320 Raccolta Per_1
2323 del 15/2/2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Salvati( ;avv.valeria. C.F._3 Email_1
, giusta procura generale alle liti notar
[...] Per_2
in Roma del 23/01/2023 n. rep. 37590 Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Macerata, Via Dante n.8 presso la locale sede dell' ente;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che ai sensi dell'art.lo 132 cpc lo svolgimento processuale ben può dal Giudice essere omesso in quanto non costituisce contenuto essenziale della sentenza e limitarsi alla concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto , sottese alla propria decisione senza dovere motivare su tette le questione poste dalle parti limitandosi a quelle poste alla base della propria decisione. Richiamato il contenuto assertivo del ricorso versato in atti e della memoria di costituzione versata in atti. In tema di lavoro straordinario, si ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria.
Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di
2 una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Le testimonianze rese in giudizio, per essere considerate idonee a provare lo svolgimento di lavoro straordinario, devono essere precise, concordanti e riferite ad un periodo di tempo definito, non potendo considerarsi sufficienti deposizioni generiche, contraddittorie o relative a periodi limitati di osservazione dei fatti. Fatta premessa l'
non ha fornita Controparte_1
una prova rigorosa che il dell'orario normale di Pt_3
lavoro, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria ma si è limitato a dire che in busta paga vi era la voce premio per un eventuale lavoro straordinario come da dichiarazione di ma questo non dimostra che Parte_2
il lavoro straordinario vi sia stato effettivamente né tanto meno l'entità del medesimo . Per converso l' opponente con i propri testimoni sentiti all' udienza del 01/04/2025 : 1)
[...]
2) 3) CP_3 CP_4 Controparte_5
sostanzialmente e concordemente hanno dichiarato che il non svolgeva ore eccedenti di lavoro straordinario, Pt_3
pertanto, in assenza di una prova rigorosa della circostanza che il Ricorrente non ha registrato compiutamente sul LUL le ore effettivamente lavorate dal dipendente la CP_6
domanda deve essere accolta in quanto “ in dubio pro reo “ : in mancanza di prove rigorose della violazione di legge da parte del Ricorrente . Per il governo delle spese di lite l' incertezza che ha giustificato l'accoglimento della domanda giustifica anche la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa per la buona fede dell'amministrazione
3 convenuta che si è basata su un accertamento della I.T.L. e pertanto si trovata per dovere d' ufficio di procedere nei confronti della parte Ricorrente ma con materiale probatorio insufficiente per respingere la domanda del Ricorrente .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni altra Parte_1
istanza , eccezione, difesa , e/o domanda così provvede : in accoglimento della domanda formula in via subordinata , accertato che l'orario di lavoro svolto dal dal CP_7
Marzo 2018 al 12 dicembre 2022 era : lunedì dalle ore 8 alle ore 12 ; dal Martedì al Venerdì dalle ore 2,30 alle ore
10,30 , pronuncia declaratoria di inefficacia relativo al verbale unico di accertamento e notificazione dell'
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata ( con contestuale notificazione di illecito amministrativo ex art.lo
16 Legge 689/1981 ) n. 2023 – MC0000 280 Del
03/05/2023 nella parte in cui applica la sanzione 39 commi
1,2 e 7 DL 112/2008 poiché non ha registrato compiutamente sul LUL le ore effettivamente lavorate dal dipendente Pt_4
in atti generalizzato ( quantificazione delle ore a pag.
[...]
2 e 3 di 11 del verbale impugnato ) notificato in data
09/05/2023 alla ditta e con Parte_1
declaratoria di inefficacia della diffida di pagamento dell'
prot. Controparte_1
4400.16/06/2023.0131180 del 16/06/2023 . CP_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa .
Fissa ex art.lo 429 cpc , primo comma , il termine di giorni 60 , per il deposito della sentenza con motivazione
Così deciso in Macerata 03/06/2025
4 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr Angelo Caldarello
Firmato digitalmente ai margini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Angelo
Caldarello, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 03/06/2025 ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo la seguente:
SENTENZA nella controversia con Rg. 587 /2023 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, promossa da ditta
con sede legale in 62012 Parte_1
NO RC (MC) via Leonardo da Vinci n. 51 P.IVA
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
(cod. fisc. residente in
[...] C.F._1
NO RC via Vasco de Gama n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Squadroni del Foro di Macerata C.F.
(indirizzo pec e fax riportati C.F._2
nell'intestazione del presente atto), presso il cui studio in
62012 IT AR (MC) via SABOTINO n.
30 ha eletto domicilio giusta procura in calce del Ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della società S.C.C.I. (Società di cartolarizzazione dei crediti ) cessionaria dei CP_1 CP_2
crediti contributivi in ottemperanza all'art.13, L.448/98, in virtù di contratto del 29/11/99 ed in virtù di procura speciale per atto Notaio di Roma, Rep. 9320 Raccolta Per_1
2323 del 15/2/2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Salvati( ;avv.valeria. C.F._3 Email_1
, giusta procura generale alle liti notar
[...] Per_2
in Roma del 23/01/2023 n. rep. 37590 Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Macerata, Via Dante n.8 presso la locale sede dell' ente;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che ai sensi dell'art.lo 132 cpc lo svolgimento processuale ben può dal Giudice essere omesso in quanto non costituisce contenuto essenziale della sentenza e limitarsi alla concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto , sottese alla propria decisione senza dovere motivare su tette le questione poste dalle parti limitandosi a quelle poste alla base della propria decisione. Richiamato il contenuto assertivo del ricorso versato in atti e della memoria di costituzione versata in atti. In tema di lavoro straordinario, si ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria.
Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di
2 una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Le testimonianze rese in giudizio, per essere considerate idonee a provare lo svolgimento di lavoro straordinario, devono essere precise, concordanti e riferite ad un periodo di tempo definito, non potendo considerarsi sufficienti deposizioni generiche, contraddittorie o relative a periodi limitati di osservazione dei fatti. Fatta premessa l'
non ha fornita Controparte_1
una prova rigorosa che il dell'orario normale di Pt_3
lavoro, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria ma si è limitato a dire che in busta paga vi era la voce premio per un eventuale lavoro straordinario come da dichiarazione di ma questo non dimostra che Parte_2
il lavoro straordinario vi sia stato effettivamente né tanto meno l'entità del medesimo . Per converso l' opponente con i propri testimoni sentiti all' udienza del 01/04/2025 : 1)
[...]
2) 3) CP_3 CP_4 Controparte_5
sostanzialmente e concordemente hanno dichiarato che il non svolgeva ore eccedenti di lavoro straordinario, Pt_3
pertanto, in assenza di una prova rigorosa della circostanza che il Ricorrente non ha registrato compiutamente sul LUL le ore effettivamente lavorate dal dipendente la CP_6
domanda deve essere accolta in quanto “ in dubio pro reo “ : in mancanza di prove rigorose della violazione di legge da parte del Ricorrente . Per il governo delle spese di lite l' incertezza che ha giustificato l'accoglimento della domanda giustifica anche la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa per la buona fede dell'amministrazione
3 convenuta che si è basata su un accertamento della I.T.L. e pertanto si trovata per dovere d' ufficio di procedere nei confronti della parte Ricorrente ma con materiale probatorio insufficiente per respingere la domanda del Ricorrente .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni altra Parte_1
istanza , eccezione, difesa , e/o domanda così provvede : in accoglimento della domanda formula in via subordinata , accertato che l'orario di lavoro svolto dal dal CP_7
Marzo 2018 al 12 dicembre 2022 era : lunedì dalle ore 8 alle ore 12 ; dal Martedì al Venerdì dalle ore 2,30 alle ore
10,30 , pronuncia declaratoria di inefficacia relativo al verbale unico di accertamento e notificazione dell'
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata ( con contestuale notificazione di illecito amministrativo ex art.lo
16 Legge 689/1981 ) n. 2023 – MC0000 280 Del
03/05/2023 nella parte in cui applica la sanzione 39 commi
1,2 e 7 DL 112/2008 poiché non ha registrato compiutamente sul LUL le ore effettivamente lavorate dal dipendente Pt_4
in atti generalizzato ( quantificazione delle ore a pag.
[...]
2 e 3 di 11 del verbale impugnato ) notificato in data
09/05/2023 alla ditta e con Parte_1
declaratoria di inefficacia della diffida di pagamento dell'
prot. Controparte_1
4400.16/06/2023.0131180 del 16/06/2023 . CP_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa .
Fissa ex art.lo 429 cpc , primo comma , il termine di giorni 60 , per il deposito della sentenza con motivazione
Così deciso in Macerata 03/06/2025
4 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr Angelo Caldarello
Firmato digitalmente ai margini
5