Articolo 17 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 13 bisArticolo 14 quater
Versione
24 agosto 1975
Art. 17. Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

La finalita' del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunita' carceraria e la societa' libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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