TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. EVANGELISTA GIORDANO che la rappresenta e difende Parte_1
in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 11/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 29.1.2025
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MILANO in data Parte_1 Controparte_1
23.2.2015, presso il Consolato Serbo d'Italia.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 15.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, previa autorizzazione a vivere separati, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con residenza abituale e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie pari a 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13.6.2023, il Presidente f.f. fissava udienza (dapprima fissata al 15.6.2023) al
19.10.2023.
All'udienza del 19.10.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 31.1.2024 (in occasione della quale il G.I. disponeva un rinvio al 8.5.2024, stante la tardività della notifica a parte convenuta).
All'udienza del 8.5.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di parte resistente, richiedeva ai Servivi di depositare relazione informativa entro il 30.9.2024, assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., nonché assegnava alle parti termine fino al 2.10.2024 per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 8.11.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 4.12.2024.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice assegnava alle parti termine fino al 31.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le domande di parte ricorrente in punto regime di affidamento, collocazioni dei minori e frequentazione dei minori con il padre.
Invero, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal servizio sociale del 4/3/2025, emerge che il padre delle minori non vive in Italia e per quanto riferito dalla sig.ra mantiene i contatti con lei per Pt_1
informarsi sulle figlie. La stessa ha riferito che nel periodo delle vacanze di Natale è andato a Trieste
(dove vivono la ricorrente e le figlie) e ha incontrato le bambine, inizialmente alla presenza della madre
e poi da solo. La signora afferma che l'uomo non è in grado di gestire le problematiche della bambina più piccola poiché non ne vive la quotidianità e per questo si intrattiene poco tempo e richiede
l'intervento della ex moglie. è molto contenta di vederlo ma anche lei non ha molta confidenza Per_1
con lui e la loro frequentazione è limitata. Per quanto sopra descritto si ritiene che la madre riesca a provvedere ai bisogni personali, materiali ed evolutivi delle minori e che Per_1 Persona_2
risultano ben accudite e adeguatamente stimolate in relazione all'età. Pertanto, poiché la ricorrente si trova a dover assumere nella quotidianità decisioni anche importanti che riguardano la salute della figlia
(infatti, frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado e le è stata certificata Per_1
una disabilità lieve ai sensi della L. 104/92, mentre frequenta il secondo anno della scuola Per_2
dell'infanzia statale Miela Reina all'interno del medesimo Istituto Comprensivo della sorella. La bambina,
a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello grave e quindi il riconoscimento della gravità ai sensi della L. 104/92), si ritiene che solo il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato possa garantire la possibilità di adottarle senza ritardo, essendo particolarmente gravoso per la ricorrente dover concordare le scelte con un padre solo raramente presente. Si conferma la collocazione della prole presso la madre, dove le minori avranno residenza.
Si accoglie, infine, la domanda in punto economico, dal momento che di fatto non vi è contribuzione economica diretta del padre nel mantenimento delle figlie e la ricorrente non svolge attività lavorativa.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, .
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1
co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che le figlie minori ed verranno affidate in via esclusiva ex art. 337 quater c. Per_1 Per_2
c. alla madre , secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato, per le decisioni Parte_1
più importanti da prendersi nell'interesse della tutela della salute, della educazione, e dell'integrità psichica delle minori;
Dispone che la Sig.ra vivrà insieme alle figlie ed in qualità di Parte_1 Per_1 Per_2 genitore prevalentemente collocatario ed esclusivamente affidatario presso l'abitazione in Trieste alla
Via del Ronco n. 3 e successivamente, nel luogo che essa indicherà come proprio domicilio;
Dispone, in merito al diritto di visita, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sociali e della volontà dei figli e sempre che le parti non intendano derogarvi d'accordo tra loro, in aderenza alla struttura del richiesto affidamento esclusivo rafforzato che:
- il sig. potrà tenere le figlie un fine settimana al mese, da concordare con la Controparte_1
madre affidataria nel rispetto delle esigenze dei minori, e sempre all'interno del comune di residenza della;
Parte_1
- ogni spostamento del padre con le bambine dovrà essere autorizzato dalla madre affidataria, su richiesta di concertazione del Sig. , il quale non potrà autonomamente portare le figlie né Controparte_1 all'estero né in altra regione rispetto a quella di residenza materna;
- nel periodo estivo, sempre su accordo e autorizzazione della madre, il sig. potrà Controparte_1
tenere le figlie per una settimana sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, compreso il pernottamento, solo previo accordo con il genitore affidatario, con preavviso e organizzazione precedente di almeno un mese, e in ogni caso nella medesima regione di collocazione della madre;
- relativamente ai periodi natalizi e pasquali, il Sig. potrà trascorrere, ad anni Controparte_1
alterni, le festività con le proprie figliole, esclusivamente sul territorio nazionale italiano, previo accordo con la madre da stabilirsi entro 30 giorni prima della relativa festività e nello stesso comune di residenza del genitore esclusivo affidatario;
- per le altre festività civili e religiose, le parti concordano che entrambi i figli trascorreranno le vacanze con uno dei genitori ad anni alterni e che decideranno il calendario dei ponti festivi entro il 30 settembre di ogni anno;
- il genitore che compie gli anni potrà trascorrere l'intera giornata con i figli, compatibilmente con le esigenze della prole;
Dispone a carico del Sig. un assegno di mantenimento a favore della prole per Controparte_1
complessivi euro 500,00, euro 250,00 per figlia, oltre assegni nucleo familiare, che il resistente verserà alla sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione Pt_1
degli indici ISTAT.
Dispone a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie che saranno Controparte_1
regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. EVANGELISTA GIORDANO che la rappresenta e difende Parte_1
in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 11/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 29.1.2025
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MILANO in data Parte_1 Controparte_1
23.2.2015, presso il Consolato Serbo d'Italia.
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...].
Con ricorso depositato il 15.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, previa autorizzazione a vivere separati, di disporre l'affidamento condiviso delle minori, con residenza abituale e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie pari a 500,00 euro mensili (250,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 13.6.2023, il Presidente f.f. fissava udienza (dapprima fissata al 15.6.2023) al
19.10.2023.
All'udienza del 19.10.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 31.1.2024 (in occasione della quale il G.I. disponeva un rinvio al 8.5.2024, stante la tardività della notifica a parte convenuta).
All'udienza del 8.5.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di parte resistente, richiedeva ai Servivi di depositare relazione informativa entro il 30.9.2024, assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., nonché assegnava alle parti termine fino al 2.10.2024 per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 8.11.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 4.12.2024.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice assegnava alle parti termine fino al 31.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le domande di parte ricorrente in punto regime di affidamento, collocazioni dei minori e frequentazione dei minori con il padre.
Invero, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal servizio sociale del 4/3/2025, emerge che il padre delle minori non vive in Italia e per quanto riferito dalla sig.ra mantiene i contatti con lei per Pt_1
informarsi sulle figlie. La stessa ha riferito che nel periodo delle vacanze di Natale è andato a Trieste
(dove vivono la ricorrente e le figlie) e ha incontrato le bambine, inizialmente alla presenza della madre
e poi da solo. La signora afferma che l'uomo non è in grado di gestire le problematiche della bambina più piccola poiché non ne vive la quotidianità e per questo si intrattiene poco tempo e richiede
l'intervento della ex moglie. è molto contenta di vederlo ma anche lei non ha molta confidenza Per_1
con lui e la loro frequentazione è limitata. Per quanto sopra descritto si ritiene che la madre riesca a provvedere ai bisogni personali, materiali ed evolutivi delle minori e che Per_1 Persona_2
risultano ben accudite e adeguatamente stimolate in relazione all'età. Pertanto, poiché la ricorrente si trova a dover assumere nella quotidianità decisioni anche importanti che riguardano la salute della figlia
(infatti, frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado e le è stata certificata Per_1
una disabilità lieve ai sensi della L. 104/92, mentre frequenta il secondo anno della scuola Per_2
dell'infanzia statale Miela Reina all'interno del medesimo Istituto Comprensivo della sorella. La bambina,
a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello grave e quindi il riconoscimento della gravità ai sensi della L. 104/92), si ritiene che solo il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato possa garantire la possibilità di adottarle senza ritardo, essendo particolarmente gravoso per la ricorrente dover concordare le scelte con un padre solo raramente presente. Si conferma la collocazione della prole presso la madre, dove le minori avranno residenza.
Si accoglie, infine, la domanda in punto economico, dal momento che di fatto non vi è contribuzione economica diretta del padre nel mantenimento delle figlie e la ricorrente non svolge attività lavorativa.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, .
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1
co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che le figlie minori ed verranno affidate in via esclusiva ex art. 337 quater c. Per_1 Per_2
c. alla madre , secondo le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato, per le decisioni Parte_1
più importanti da prendersi nell'interesse della tutela della salute, della educazione, e dell'integrità psichica delle minori;
Dispone che la Sig.ra vivrà insieme alle figlie ed in qualità di Parte_1 Per_1 Per_2 genitore prevalentemente collocatario ed esclusivamente affidatario presso l'abitazione in Trieste alla
Via del Ronco n. 3 e successivamente, nel luogo che essa indicherà come proprio domicilio;
Dispone, in merito al diritto di visita, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sociali e della volontà dei figli e sempre che le parti non intendano derogarvi d'accordo tra loro, in aderenza alla struttura del richiesto affidamento esclusivo rafforzato che:
- il sig. potrà tenere le figlie un fine settimana al mese, da concordare con la Controparte_1
madre affidataria nel rispetto delle esigenze dei minori, e sempre all'interno del comune di residenza della;
Parte_1
- ogni spostamento del padre con le bambine dovrà essere autorizzato dalla madre affidataria, su richiesta di concertazione del Sig. , il quale non potrà autonomamente portare le figlie né Controparte_1 all'estero né in altra regione rispetto a quella di residenza materna;
- nel periodo estivo, sempre su accordo e autorizzazione della madre, il sig. potrà Controparte_1
tenere le figlie per una settimana sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, compreso il pernottamento, solo previo accordo con il genitore affidatario, con preavviso e organizzazione precedente di almeno un mese, e in ogni caso nella medesima regione di collocazione della madre;
- relativamente ai periodi natalizi e pasquali, il Sig. potrà trascorrere, ad anni Controparte_1
alterni, le festività con le proprie figliole, esclusivamente sul territorio nazionale italiano, previo accordo con la madre da stabilirsi entro 30 giorni prima della relativa festività e nello stesso comune di residenza del genitore esclusivo affidatario;
- per le altre festività civili e religiose, le parti concordano che entrambi i figli trascorreranno le vacanze con uno dei genitori ad anni alterni e che decideranno il calendario dei ponti festivi entro il 30 settembre di ogni anno;
- il genitore che compie gli anni potrà trascorrere l'intera giornata con i figli, compatibilmente con le esigenze della prole;
Dispone a carico del Sig. un assegno di mantenimento a favore della prole per Controparte_1
complessivi euro 500,00, euro 250,00 per figlia, oltre assegni nucleo familiare, che il resistente verserà alla sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione Pt_1
degli indici ISTAT.
Dispone a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie che saranno Controparte_1
regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.