Sentenza breve 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/03/2021, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00287/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Semplice ET ET S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rinaldo Sartori e Dino Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PA e Regione Veneto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nicola Meneghesso, Gastaldia di Polo Nicolo' non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del decreto a firma di: Dirigente dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (PA), Prot. 194709/2020 del 16.09.2020 – rep. 1068/2020 – class. VI/6, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1941 del 23/12/2019. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” (doc. 2) e relativa graduatoria regionale delle domande del tipo di intervento 611AZ da realizzare in altre zone (allegato A al Decreto Prot. 194709/2020);
- in quanto occorra, della comunicazione Prot. n. 75970/2020 del 27.05.2020, a firma di: Dirigente di PA, Sportello Unico Interprovinciale, sede di Verona, avente ad oggetto: “Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020, DGR 1941 del 2019, Pacchetto Giovani – avvio del procedimento di non ricevibilità del Pacchetto Integrato riferito alla domanda ID n. 4589550”;
- della D.G.R.V. n. 242/2020 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019 e DGR n. 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 127 del 29/11/2019. Proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- della D.G.R.V. n. 281/2020 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019 e DGR n. 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 127 del 29/11/2019. Correzioni e proroga termini di insediamento dei giovani agricoltori”;
- del Decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR E FORESTE n. 21 del 20 marzo 2020 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 242 del 2 marzo 2020 e Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 281 del 10 marzo 2020. Ulteriore proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- nonché di tutti gli atti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3 febbraio 2021:
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, del decreto di PA di non ricevibilità n. 169 del 30.11.2020, a firma del Dirigente dello Sportello unico Agricolo Interprovinciale di Verona e Vicenza, nonché di tutti gli atti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
UE ET, nato il [...], insediatosi per la prima volta, in data 1 febbraio 2020, nella società agricola semplice ET ET S.S., in data 19.05.2020 ha richiesto l’attivazione del “Pacchetto Giovani”, di cui alla DGRV n. 1941/2019 depositando la domanda per l’ammissione alla sottomisura 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori – altre zone” e alla sottomisura 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda”, chiedendo il finanziamento, nella misura del 50%, dell’acquisto di un macchinario agricolo, un’irroratrice a barre trainata.
Con provvedimento prot. n. 75970/2020 del 27.05.2020 PA ha trasmesso alla società ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di non ricevibilità del Pacchetto integrato, alla quale è seguita la memoria di osservazioni da parte della società in data 4.06.2020 e il decreto prot. 194709/2020 del 16.09.2020 con il quale il Dirigente di PA ha approvato la graduatoria regionale delle domande del tipo di intervento 6.1.1AZ da realizzare in altre zone ritenute ammissibili e, sulla scorta delle disponibilità finanziarie, individuando le domande finanziabili sino alla domanda n. 263, con punteggio assegnato pari a 51, tra le quali non è stata inserita la domanda di parte ricorrente.
Avverso i provvedimenti impugnati, quindi, la società ricorrente ha depositato ricorso in data 9 dicembre 2020, chiedendone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
- l’Amministrazione resistente non avrebbe riscontrato in alcun modo, in violazione degli artt. 10 e 10 bis, l. n. 241 del 1990, le osservazioni presentate dalla ricorrente in merito alla comunicazione di avvio del procedimento di non ricevibilità dell’istanza di partecipazione al bando, non avendo fornito, nel provvedimento conclusivo, o con alcun ulteriore atto, alcuna specifica motivazione in ordine alla non ammissibilità della domanda;
- con riferimento alle motivazioni addotte da PA nella comunicazione di avvio del procedimento di non ricevibilità del Pacchetto integrato, in merito alla “domanda di aiuto ID n. 4589550, afferente la misura 6.1.1/AZ”, il fatto che la stessa non abbia avuto un numero di protocollo, risultando nello stato “in compilazione”, sarebbe dipeso dal fatto che l’applicativo di PA per l’inserimento delle domande non ha permesso di modificare lo stato di compilazione della domanda, in quanto veniva segnalata l’anomalia bloccante “DS03 data di nascita del giovane insediato: “età maggiore del consentito (41 anni)”, sicchè si tratterebbe di un’anomalia del sistema non imputabile alla società ricorrente; con riferimento ad entrambe le domande, sia quella che precede, che quella ID n. 4589562, afferente la misura 4.1.1/PGAZ, protocollata il 19 maggio 2020 con progressivo n. 69342, la contestazione da parte di PA del superamento del 41° anno di età al momento della presentazione delle domande (anche la prima non protocollata, essendo stata inviata successivamente al 5 aprile 2020), sarebbe illegittima in quanto il ricorrente, insediatosi per la prima volta in data 1 febbraio 2020, all’età ancora di 40 anni, pur essendosi attivato fin da subito nel reperire la documentazione necessaria per la presentazione del “Pacchetto giovani”, a causa del problema Covid-19 non ha potuto concretamente completare per tempo la raccolta della documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza; per contro, PA, proprio in relazione alle problematiche covid-19, avrebbe prorogato il termine ultimo per la compilazione delle domande nonché il termine ultimo per l’insediamento dei giovani agricoltori, il ché avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento con riferimento alla mancata proroga degli altri requisiti di ammissibilità, tra i quali quello relativo al superamento del quarantesimo anno d’età;
- ancora, secondo parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui hanno ritenuto di non prevedere come sospesi e/o prorogati i termini previsti per l’ammissibilità alle domande del c.d. “Pacchetto Giovani”, nel corso del periodo di vigenza delle misure “Covid-19” ulteriormente emanate, la cui efficacia è venuta meno soltanto dal 18 maggio; ciò con la conseguenza che alla società ricorrente non potrebbe essere addebitato alcun ritardo nella presentazione della domanda, posto che il requisito dell’età anagrafica deve ritenersi pienamente soddisfatto, con conseguente declaratoria di ammissibilità delle domande di aiuto protocollate il 19.05.2020;
- quanto sopra anche tenendo conto che la DGRV n. 242/2020, laddove si riferisce alla proroga delle misure previste nei DPCM del 23 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, rinvia espressamente all’adozione di misure “analoghe”, tra le quali anche il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 103, primo comma, ai sensi del quale <<ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020>>, sicchè il signor UE ET avrebbe dovuto essere considerato quale “giovane agricoltore”, in quanto il compimento del 41° anno di età si era verificato in data 6.04.2020, durante il periodo di sospensione dei termini.
Nelle more del giudizio, PA con provvedimento n. 169 del 30.11.2020, ha dichiarato la non ricevibilità del “Pacchetto aziendale integrale (altre zone)” presentato dalla società ricorrente, composto dalle domande dalle domande ID 4589550 “Insediamento giovani Agricoltori” e ID 4589550 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”
A fondamento di tale provvedimento l’Ente resistente ha dato conto del fatto che:
- i termini di presentazione delle domande decorrevano dal 10 gennaio 2020 fino al 19 maggio 2020 (130 giorni);
- la Società Agricola Semplice ET ET s.s. si è costituita il 01/02/2020 con iscrizione camerale il 12/02/2020, e, tenuto conto che il soggetto richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, il termine ultimo per presentare la domanda di contributo avrebbe dovuto essere il 5 aprile 2020 (giorno precedente il compimento del quarantunesimo anno di età del legale rappresentante), ovvero 44 giorni prima della regolare scadenza e pari ad un periodo di 86 giorni”;
- il tempo a disposizione della società richiedente, pur se ridotto di 4 giorni rispetto al naturale termine (86 gg anziché 90 gg), risultava adeguato alla predisposizione e presentazione del pacchetto integrato avanzato dal richiedente sia in termini tecnici che amministrativi.
Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti, depositati in data 3 febbraio 2021, chiedendo, pertanto, l’annullamento degli atti e dei provvedimenti indicati in epigrafe, sulla scorta delle seguenti ragioni:
1a. il provvedimento di irricevibilità sarebbe tardivo in quanto emesso dopo l’approvazione della graduatoria regionale e dopo la presentazione del ricorso principale; inoltre violerebbe gli artt. 10 e 10 bis , l. n. 241 del 1990, non avendo PA valutato e considerato le osservazioni della ricorrente; PA avrebbe dovuto prima valutare l’ammissibilità dell’istanza presentata dal ricorrente, e dopo procedere all’approvazione della graduatoria, sicché l’avere invertito i momenti procedurali dimostrerebbe un difetto di motivazione e istruttoria; inoltre, la verifica di ricevibilità delle domande riguardava a) il rispetto dei termini di presentazione della domanda; b) la verifica della modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda, tramite l’applicativo informatico “Domande PSR”, mentre nel caso di specie il mancato completamento della procedura sarebbe dipesa da un’anomalia “bloccante” dell’applicativo informatico;
2a. il provvedimento di irricevibilità sarebbe illegittimo in quanto non tiene conto che a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini per la presentazione delle domande e il termine per l’insediamento dei c.d. “Giovani Agricoltori” sono stati oggetto di proroga con D.G.R.V. n. 242/2020, D.G.R.V. n. 281/2020 e Decreto del direttore ADG Feasr e Foreste n. 21/2020; il motivo addotto, infatti, non terrebbe conto del contesto di misure adottate per contenere l’epidemia da Covid-19, emanate, dapprima, con D.P.C.M. del 23.02.2020, D.P.C.M. del 1.03.2020, e, poi, con i D.P.C.M. di proroga; di qui l’asserita illegittima disparità di trattamento per non avere prorogato anche il termine di superamento del quarantesimo anno d’età; pertanto, i predetti provvedimenti regionali o vengono fatti oggetto di interpretazione “adeguatrice” o devono essere considerati illegittimi e, quindi, annullati o disapplicati; secondo parte ricorrente, poi, PA non aveva alcuna discrezionalità nel valutare l’adeguatezza di un termine per la presentazione della domanda “caduto” nel periodo di emergenza epidemiologica in relazione al quale sono state disposte misure di proroga generalizzate per tutti gli interessati a prescindere dalla documentazione richiesta per l’accesso alle diverse misure; il ricorrente, infatti, non avrebbe avuto modo di completare la procedura nel termine a causa delle misure di contenimento disposte a livello nazionale per l’emergenza Covid-19.
Si è costituita in giudizio PA e la Regione Veneto contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
1. Premessa.
Il Reg. UE n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 [sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio],
Ai sensi dell’art. 2 (recante “definizioni”), per "giovane agricoltore", deve intendersi <<una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda>>.
Ai sensi del successivo art. 19 (recante “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”), il sostegno nell'ambito della presente misura copre, tra gli altri gli <<aiuti all'avviamento di imprese>> per <<i giovani agricoltori>>.
La Regione Veneto ha adottato il Programma di sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea definendo per ciascuna misura di intervento i principi di selezione.
Con DGRV n. 1941 del 2019 la Regione Veneto ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento previsti dal PSRV 2014-2020, indicando all’allegato A: i) i tipi di interventi previsti; ii) le somme messe a disposizione per ciascun intervento; iii) i focus area/priorità; iv) i termini di presentazione delle diverse domante; all’allegato B, le condizioni specifiche per l’accesso ai benefici per ciascun intervento.
Con la sottomisura 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”, la Regione ha previsto l’attivazione di un pacchetto aziendale integrato, denominato “Pacchetto Giovani”, riservato ai soggetti di età non superiore ai quarant’anni al momento della presentazione della domanda e insediati, per la prima volta, in un’azienda agricola in Veneto, nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul B.U.R. Veneto.
Uno dei criteri di ammissibilità quindi, era avere, al momento della presentazione della domanda, “un’età compresa tra i 18 e i 40 anni” da parte di soggetto rivestente la qualità di: a) titolare mediante l’acquisizione dell’azienda agricola; b) socio di una società di persone (società semplice – s.s.-, società in nome collettivo – s.n.c.).
Con D.G.R.V. n. 242 del 2.03.2020, in relazione all’emergenza Covid-19, i termini di presentazione delle domande di sostegno sono stati prorogati di ulteriori 14 giorni, termini successivamente ulteriormente prorogati (e ai quali sono stati allineati anche i termini previsti per il primo insediamento del giovane agricoltore, di cui al punto 5 del paragrafo 2.2.1 del bando (fissato nel sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dello stesso bando).
Il termine per la presentazione delle domande per l’accesso al “Pacchetto Giovani”, pertanto, è stato prorogato al 19 maggio 2020 e il termine ultimo per l’insediamento dei giovani agricoltori differito al 19 aprile 2020.
2. In merito alla validità ed efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, con il provvedimento impugnato PA ha sostanzialmente adottato un atto “confermativo” del provvedimento negativo, implicito, già contenuto in quello approvativo della graduatoria degli ammessi.
Infatti, con tale provvedimento PA, nel non ricomprendere la ricorrente nella graduatoria degli ammessi, ha inevitabilmente e implicitamente ritenuto inammissibile le domande presentate dalla ricorrente e ciò, evidentemente, sulla scorta delle ragioni indicate nella comunicazione prot. n. 75970/2020 del 27.05.2020.
Quindi, in realtà, un provvedimento di non ammissione/irricevibilità delle domande di parte ricorrente può ben dirsi essere stato emesso fin dall’inizio da PA con motivazione sostanzialmente contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento di irricevibilità.
Con il provvedimento prot. n. 169 del 30 novembre 2020 PA, nel confermare l’irricevibilità delle domande, ha esclusivamente implementato le motivazioni con atto evidentemente non meramente confermativo, e che rende ammissibili, infatti, i motivi aggiunti presentati.
Al riguardo, va ricordato che nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto è ammissibile se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (Cons. Stato, Sez. II, 06/05/2020, n. 2860; Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28; ma si confrontino anche Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n.1629; Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).
Pertanto, non si configura alcuna “tardività” del decreto di irricevibilità impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Sotto altro profilo, è infondata la contestazione relativa al fatto che “l’irricevibilità” della domanda presentata dalla ricorrente avrebbe potuto essere dichiarata solo con riferimento a specifiche ipotesi non sussistenti nel caso di specie: il provvedimento di “irricevibilità” in contestazione si sostanzia in una non ammissione delle domande di parte ricorrente sul presupposto del superamento del quarantesimo anno d’età, sicchè l’utilizzo del termine “irricevibile” è evidentemente correlato anche al fatto che la domanda non poteva essere ammessa.
Ciò a prescindere dalle argomentazioni indicate da PA in ordine al mancato perfezionamento della domanda secondo le regole procedurali “telematiche previste”: infatti, è assorbente, come vedremo, il fatto che, quand’anche parte ricorrente fosse riuscito a protocollare correttamente la domanda, comunque la stessa sarebbe risultata inammissibile (e quindi irricevibile) per la mancanza del suddetto prerequisito sostanziale.
Pertanto, i motivi aggiunti devono essere respinti in parte qua .
3. Con riferimento all’asserita violazione delle previsioni di cui agli artt. 10 e 10 bis , l. n. 241 del 1990, dedotta tanto con ricorso che con i motivi aggiunti.
Al riguardo, è sufficiente rammentare l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale <<sono escluse dal preavviso di cui trattasi le "procedure concorsuali"; e ciò sia per evitare aggravi procedurali che per ragioni di par condicio , trattandosi di procedimenti valutativi che si concludano con una graduatoria e che implichino, per le finalità proprie dell'inserimento nella medesima, interessi concorrenziali, anche nella fase che - precedendo l'esito finale - non vede controinteressati in senso giuridico formale (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 1 febbraio 2013, n.617)>> (più di recente, C. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2019, n. 801).
Peraltro, la violazione delle norme di garanzia procedimentale ex art. 10 bis , l. 7 agosto 1990, n. 241, poi, non è da sola idonea a inficiare la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova circa l'utilità della partecipazione in sede procedimentale, così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui, a causa della omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento, il contenuto dell'atto finale sia diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi (C. Stato, sez. V, 9 maggio 2017, n. 2117).
Nel caso di specie, la fase partecipativa è stata comunque garantita da PA che, infatti, con la nota prot. n. 75970/2020 del 27.05.2020 ha messo la ricorrente nelle condizioni di interagire rispetto alla prospettata irricevibilità.
D’altronde, la mancanza di una specifica presa di posizione, in sede di approvazione della graduatoria, rispetto alle valutazioni effettuate da parte ricorrente non inficia, in ogni caso, la validità del provvedimento conclusivo della procedura, e ciò sia in considerazione dell’efficacia del provvedimento confermativo prot. n. 169 del 30 novembre 2020, sia in quanto il provvedimento di PA, in concreto, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, atteso il superamento del 41esimo anno d’età.
Pertanto, anche tali contestazioni di natura procedimentale devono essere respinte.
4. Nel merito.
Tanto il ricorso principale che i motivi aggiunti, con riferimento alle ulteriori contestazioni sollevate da parte ricorrente, non possono essere accolti per la seguente assorbente ragione.
Come sopra detto, la normativa europea qualifica il “giovane agricoltore”, ai fini della possibilità di accedere ai benefici comunitari, in termini stringenti: la persona non deve aver compiuto i 41 anni al momento della presentazione della domanda.
Il termine in questione, quindi, non assume una valenza meramente “procedimentale”, legato cioè alla semplice “tempistica” delle fasi procedimentali, al pari degli altri termini amministrativi anche eventualmente precedenti alla domanda di ammissione.
Quello dei “40 anni”, in forza delle puntuali e vincolanti previsioni comunitarie, è, evidentemente, un prerequisito sostanziale atto a definire “chi” può presentare la domanda e non “come” e “quando” va presentata.
Ciò implica che non è possibile “trattare” questo requisito alla stregua degli altri termini procedimentali: questi ultimi, infatti, possono essere prorogati o differiti dalla P.a. a seconda delle esigenze concrete che vengono a manifestarsi, rientrando essi nell’ambito del potere di “governo” della procedura del quale è titolare l’Amministrazione.
Tale potere, d’altronde, non comprende anche un prerequisito sostanziale stabilito in modo fisso dalla normativa, per di più comunitaria, e, quindi, non derogabile in via amministrativa in assenza, come nel caso di specie, di previsioni che autorizzino la P.a. a procedere in tale senso.
Pertanto, le contestazioni tutte sollevate da parte ricorrente in ordine al mancato differimento/proroga del suddetto termine sono infondate nei termini sopra esposti.
Proprio perché si tratta di termini aventi consistenza e presupposti diversi, non potendosi considerare, in radice, “giovane” chi supera i 41 anni a prescindere dal regolare rispetto di tutti gli altri termini, la proroga di questi ultimi per mezzo degli atti amministrativi censurati da parte ricorrente non ha determinato alcuna disparità di trattamento.
Era il legislatore (comunitario e nazionale) che avrebbero potuto modificare ad hoc la normativa sui presupposti per definire il “giovane agricoltore”, ma ciò non è avvenuto.
Ciò detto, a ben vedere, quello che parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere formalmente in sede procedimentale e contestare in modo puntuale, dimostrandone gli elementi di fondatezza, nel presente giudizio, è che si sia effettivamente verificata un’ipotesi di c.d. “rimessione in termini” in senso improprio, cioè che a causa di una forza maggiore imprevedibile e assolutamente inevitabile la ricorrente non è stata effettivamente in grado di presentare la domanda entro il compimento dei 41 anni da parte del ET e che, quindi, la domanda medesima avrebbe dovuto essere considerata presentata tempestivamente.
La ricorrente, a questo riguardo, non ha assolto compiutamente lo specifico onere di allegazione e prova sulla stessa incombente.
Parte ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre che:
- l’odierna esponente era tenuta a dar corso ad ulteriori adempimenti, tra cui il completamento del c.d. “Fascicolo aziendale”, che costituisce “fonte obbligatoria per la compilazione delle domande”, con l’indicazione del codice IBAN relativo al conto corrente intestato al beneficiario e, nel caso di allevamenti, il “Codice sanitario aziendale “, rilasciato dalla competente ASL;
- tuttavia, il perfezionamento di tali operazioni - prima del compimento del 41° anno d’età - era materialmente impedito dall’approvazione delle misure di contenimento per evitare il diffondersi del virus COVID-19, con le quali si imponeva, tra l’altro, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche” e, al tempo stesso, si incentivava lo svolgimento, in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente, con conseguente riduzione dell’apertura al pubblica degli uffici;
- essendo intenzionato a presentare la domanda di accesso al “Pacchetto Giovani”, con termine di scadenza del bando in data 9 aprile 2020 (poi differito al 19 maggio 2020, in forza dei sopracitati provvedimenti), il ET si è attivato per reperire, nei diversi uffici, la documentazione necessaria, rivolgendosi, tra l’altro, all’ASL, alla banca, nonché a diversi rivenditori di macchinari agricoli.
- il ET ha incontrato insormontabili difficoltà e ritardi nell’esecuzione di tali adempimenti.
Parte ricorrente, al riguardo, non ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare se e per quali ragioni in concreto gli incombenti indicati non siano stati tempestivamente evasi dagli uffici richiesti, non potendosi riconoscere automaticamente tale effetto alla c.d. emergenza covid-19, durante la quale non è possibile affermare in modo certo ed assoluto che tutti gli uffici, e, in particolare, quelli interessati dagli adempimenti richiesti dalla ricorrente non abbiano avuto modo di evadere tempestivamente le richieste presentate.
Il motivo sollevato da parte ricorrente, quindi, tanto con riferimento al ricorso principale che ai motivi aggiunti deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
In considerazione della natura assorbente del motivo di merito sopra esaminato e alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO